Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5326 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17411/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1750/2019 depositata il 31/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella esattoriale per il recupero della contribuzione dovuta alla RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: CIPAG o RAGIONE_SOCIALE) nell’ anno 2009 e nell’anno 2011.
2.La Corte territoriale si poneva in linea di dichiarata continuità con il principio affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 5375/2019, secondo il quale l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall’art. 2 d.lgs. n. 509/1994 era limitata -ai sensi dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 – alla variazione delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento ed agli altri interventi di determinazione del trattamento pensionistico.
3.Pertanto, la disposizione dell’articolo 3, comma 1, del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, in vigore dal gennaio 2003, secondo cui erano obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che esercitavano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività e che prevedeva, altresì, una presunzione di esercizio della professione derivante dall’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE – ( salvo prova contraria, da fornire con le modalità indicate con delibera del consiglio di amministrazione) – era illegittima.
4.La RAGIONE_SOCIALE non aveva il potere di derogare al disposto dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, secondo il quale l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE è facoltativa per i RAGIONE_SOCIALE iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza della diversa attività da loro svolta.
5.Nel periodo di causa il COGNOME aveva compiuto soltanto due atti tipici della professione, uno nell’anno 2009 ed uno nell’anno 2011, il che escludeva la continuità dell’esercizio della professione.
6.Ha proposto ricorso per la RAGIONE_SOCIALEzione della sentenza la CIPAG, articolato in due motivi di censura, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso; è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE. Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. – la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103/1996, dell’art. 1 della l. n. 37/1967, degli articoli 10 e 22 della legge n. 773/1982 e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG approvato con d.m. 27 febbraio 2003, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che le previsioni regolamentari non fossero in linea con i poteri delegati agli enti previdenziali ex lege n. 509/1994.
2. Si deduce che già l’articolo 6 del d.lgs n. 103/1996 aveva demandato allo statuto dell’ente previdenziale di determinare le modalità di iscrizione obbligatoria e di identificazione dei soggetti tenuti ad iscriversi. Si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l’autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995 e si evidenzia che il suddetto articolo 3, comma 12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di assumere tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Si aggiunge che l’articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale – escludendo la iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE in presenza della iscrizione ad altra gestione – era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva introdotto l’opposto principio secondo il quale ad ogni attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale. Si evidenzia che già in epoca precedente, l’articolo 22 della legge n. 773/1982, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della RAGIONE_SOCIALE la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità RAGIONE_SOCIALE, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione; a contrario , la RAGIONE_SOCIALE poteva stabilire in quali ipotesi l’esercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l’obbligo di iscrizione e contribuzione.
3.Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, ultimo comma e 22 della legge n.773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con d.m. 27
febbraio 2003, addebitando alla Corte d’appello di non avere considerato che nella fattispecie si discuteva del pagamento della contribuzione minima (contributo soggettivo minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità), in relazione alla quale è irrilevante la continuità dell’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE. Sul punto vi era una sostanziale continuità tra il sistema fissato dalla legge n. 773/1982, articolo 10 – a prescindere dall’accertamento della continuità dell’attività RAGIONE_SOCIALE di cui al successivo articolo 22 – e quello successivamente delineato dal regolamento dell’ente.
4.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.
5.Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva – a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 secondo la quale l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.
6.Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della RAGIONE_SOCIALE l’avere stabilito (articolo 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE) l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, seppure in favore di familiari.
7.Si è affermato che la potestà della RAGIONE_SOCIALE di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che non svolgono attività RAGIONE_SOCIALE continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell’attività della RAGIONE_SOCIALE e che le previsioni che la RAGIONE_SOCIALE ha adottato a seguito della sua privatizzazione,
trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l’ attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
8.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 – secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
In tali casi, l’iscrizione del contribuente alla RAGIONE_SOCIALE è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra, invece, quale libera professione.
La pronuncia di Cass. n. 12695/2024, richiamata dalla parte controricorrente in memoria, non contraddice i principi sin qui esposti, perché relativa ad un caso in cui nel giudizio di merito era rimasto accertato che l’attività di geometra non era stata svolta affatto, nonostante l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si è precisato, comunque, che anche in tale ipotesi dalla mancata iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE non discende l’esclusione dell’obbligo di pagamento di una contribuzione minima, essendo dovuto alla RAGIONE_SOCIALE il contributo di solidarietà di cui all’art.10, co. 6, della legge n.773 del 1982.
La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, RAGIONE_SOCIALEta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi qui ribaditi.
12.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla adunanza camerale del 15 gennaio 2025