Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5147 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12059-2020 proposto da:
C.I.P.A.G. –RAGIONE_SOCIALE ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1231/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/11/2019 R.G.N. 1162/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.12059/2020
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
RILEVATO CHE
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti impugna la sentenza. n. 1231/2019 della Corte d’appello di Catanzaro che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto l’opposizione di COGNOME NOME ad una cartella di pagamento relativa a crediti contributivi rivendicati dal la Cassa per l’anno 2013.
COGNOME NOME ed Agenzia delle Entrate -Riscossione sono rimasti intimati.
CIPAG ha depositato memoria in cui richiama precedenti di legittimità a sé favorevoli e, in particolare, evidenzia che ‘questa Corte si è già pronunciata in un precedente giudizio inter partes relativo a un diverso periodo d’imposta, confermando la fondatezza delle censure della Cassa (Cass. n. 318/2023), sì da dare luogo a un giudizio di rinvio in cui la Corte d’appello, in ultima analisi, ha confermato la sussistenza dell’obbligazione contributiva (App. Catanzaro n. 467/2024)’.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La Cassa propone due motivi di ricorso.
I Motivo) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 37/1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773/1982, degli
artt. 1 ss. del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 5 del proprio Statuto, per avere la Corte ritenuto che l’esercizio in via continuativa della professione sia un requisito per l’insorgere degli obblighi di contribuzione minima.
II Motivo) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 37/1967, degli artt. 10,17,18 e 22 della legge n. 773/1982, dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dell’art. 1 ss del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 Stat uto della Cassa, per avere la Corte fondato la decisione sulla declaratoria di illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della Cassa per contrasto con l’art. 22 della legge n. 773/1982.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce e sono fondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuz ione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, «dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall’obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all’albo» (così Cass. n. 26330/2024 che richiama Cass. n. 28188/2022, 7820/2022, 4568/2021, orientamento confermato da innumerevoli decisioni conformi: v. da ult. Cass. n. 15856/2023, n. 17823/2023, n.17824/2023, n.19508/2023, n. 25363/2023, n. 12695/2024, n.30191/2024).
Per motivare l’accoglimento dell’opposizione, il Collegio ha fatto leva sulla occasionalità dell’attività professionale svolta dal COGNOME (un solo atto nell’anno 2013 in contestazione) concludendo che non poteva integrare gli estremi dell’esercizio della professione con carattere di abitualità di cui all’art. 22 della legge n. 773/1982, nonché sulla contemporanea iscrizione ad INPS: nella perdurante vigenza dell’art. 22 cit., secondo la Corte debbono ritenersi illegittime le disposizioni statutarie della Cassa che prevedono l’obbligo di iscrizione alla Cassa per i geometri che esercitano anche senza carattere di continuità ed esclusività la libera professione e statuiscono che detto esercizio si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria .
Le critiche che parte ricorrente formula nei confronti del provvedimento gravato sono già state ritenute fondate da questa Corte con riferimento ad analoga decisione della medesima Corte d’appello in vertenza tra le stesse parti, concernente altra annualità (Cass. n. 318/2023), e risultano conferenti rispetto al principio di diritto sopra riportato e più volte affermato da questa Corte, laddove il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, invocato dal Collegio, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva, come sopra richiamata.
Come ricordato, ex multis , da Cass. n. 30191/2024, «ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio dell a professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 12695 del 2024); in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della
privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate».
Inoltre va ribadito che l’art. 22 della legge n. 773/1982, pur prevedendo che ‘l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria’, «teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all’albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della Cassa la determinazione dei criteri per l’individuazione del requisito della continuità professionale; che, così ricostruita la portata dell’assetto normativo precedente all’innovazione rappres entata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell’attività della Cassa ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi
con l’attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l’art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione)» (Cass. n. 30191/2024).
Il ricorso, conseguentemente, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 gennaio