Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30134-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 420/2017;
Oggetto
R.G.N. 30134/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza del 9.4.20 18 n. 95, la Corte d’appello di Torino accoglieva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultimo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE – avverso la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione d’ufficio alla predetta RAGIONE_SOCIALE, gli era stato chiesto il pagamento di contributi per l’importo di € 4.732,29, in relazione all’anno 2013.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa contributiva e, quindi, rigettato il ricorso, perché la veste di socio e di amministratore del COGNOME, riguardava società sia personali che di capitale che pur non svolgendo attività di progettazione presentavano tuttavia un ‘nesso’ con l’attività RAGIONE_SOCIALE strettamente intesa, perché richiedevano le stesse competenze tecniche di cui il geometra si avv ale nell’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE; né la contestuale iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE era incompatibile con l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo un divieto di doppia iscrizione.
La Corte d’appello a supporto dei motivi di accoglimento del gravame di COGNOME NOME, ha accertato che, nella specie, non sussistesse una ‘connessione necessaria’ per ritenere che l’attività RAGIONE_SOCIALE da cui derivavano i proventi da assoggettare a contribuzione fossero proprio quelli che scaturivano dallo svolgimento dell’attività di geometra libero professionista o che, comunque, richiedeva l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche; infatti, in relazione alla carica ricoperta di Presidente del consiglio di
amministrazione ovvero di socio accomandatario delle società partecipate dal professionista, la Corte d’appello ha accertato che l’attività svolta non era tale da richiedere il possesso necessario del titolo abilitante ovvero anche solo l’impiego necessario delle tipiche competenze tecniche del geometra.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, oltreché dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, approvato con DM 27/02/13 e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1 l. 37/67), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività RAGIONE_SOCIALE, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualisti ci: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria. Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 (come modificato e interpretato dall’art. 1 comm a
763 della legge n. 296/06 e dall’art. 1 comma 488 della legge n. 413/13), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la previsione dell’art. 5 dello statuto RAGIONE_SOCIALE (in tema di automatismo, tra iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) esulasse dall’alveo dei poteri delegati agli enti previdenziali, ex art. 509/94, così che l’autonomia normativa delle Casse sarebbe circoscritta ai provvedimenti ‘nominati’ di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 ossia, relativamente agli interventi di variazione delle aliquote e di parametrazione dei coefficienti di rendimento).
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 16 del RD n. 724/29, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello statuto RAGIONE_SOCIALE, perché la Corte d’appello non aveva considerato che , in costanza d ‘ iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come quella di amministratore di società), potendosi escludere l’obbligo contributivo soltanto nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile alcuna connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti
della previdenza di categoria; dall’obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della predetta RAGIONE_SOCIALE che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professi onale da parte degli iscritti all’albo’ (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21) .
Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i RAGIONE_SOCIALE dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE di geometra previsto dal CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-RAGIONE_SOCIALE riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro RAGIONE_SOCIALE né sottoscrive atti nella medesima qualità.
Nella specie, non ricorre nessuna delle condizioni esonerative sopra indicate.
Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione i proventi dell’attività esercitata da COGNOME NOME, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di socio ed amministratore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, pur afferenti, almeno in parte, al settore edile, non fosse sufficiente una semplice connessione RAGIONE_SOCIALE, tra i compiti propri del geometra e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili, ma fosse necessaria una connessione necessaria (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), per cui l’attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche, quando invece, alla stregua dei principi
sopra esposti, l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE implica una presunzione di esercizio della professione, derogabile in conformità delle previsioni regolamentari dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, nella specie non ricorrenti.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.24