Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10878 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15836-2019 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
C.I.P.A.G. –RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE);
R.G.N.15836/2019
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 1013/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 195/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha parzialmente accolto la domanda di COGNOME NOME volta a contestare, in opposizione ad una cartella di pagamento per annualità dal 2007 al 2012, la pretesa contributiva spiegata da Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri (d’ora innanzi, Cassa Geometri) per l’automatica iscrizione alla previdenza di categoria derivante dall’iscrizione all’albo professionale.
In particolare, in primo grado era stato accolto il ricorso poiché dalla qualità di socio e amministratore di società non derivava alcun atto tipico della professione, né era considerato rilevante il compimento, nell’anno 2010 , di un unico atto tipico, isolato e gratuito. In secondo grado, richiamate alcune pronunce su altre categorie professionali, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’obbligo contributivo solo nel caso in cui non sia ravvisabile una connessione fra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, sicché anche il ruolo di amministratore potrebbe essere oggetto di contribuzione quando implichi un facere contiguo per ragioni di affinità a quelle libero professionali; ma nel caso di specie non era censurata dalla Cassa Geometri l’affermazione del primo giudice in base alla quale le prove costituende espletate avevano escluso qualsiasi facere relativo alla professione protetta; ed invece, in accoglimento parziale del gravame della Cassa, riteneva
legittima la contribuzione richiesta per l’anno 2010 nel quale era stato compiuto un atto tipico della professione, ancorché non oneroso e non espressivo di esercizio continuativo.
Ricorre per cassazione COGNOME sulla base di due motivi, a cui resiste la Cassa Geometri che a sua volta interpone ricorso incidentale affidandosi ad altrettanti due motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
Non ha svolto attività difensiva, in questa sede, Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio e, all’esito, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il geom. COGNOME premesso di esercitare attività di amministratore unico di società familiari operanti nel settore di carpenteria metallica, nella assunzione di partecipazioni in società esterne, e nel settore edilizia con locazione e compravendita di immobili propri, limitandosi alla gestione commerciale ed amministrativa senza alcuna attività riservata a geometri, e precisato che l’unica attività compiuta nel 2010 era consistita nella regolarizzazione di gazebi in legno realizzati su un immobile di proprietà e di essere iscritto alla gestione RAGIONE_SOCIALE dal 1992, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L.773/92, art. 3 co.12 L. 335/1995, art. 1 co.4 lett.a) 3 co.4 e 1 co.3 del d.lgs. 509/94 in relazione all’art. 360 , co.1, n. 3 c.p.c. per avere ritenuto l’impugnata sentenza che il presupposto della continuità dell’esercizio professionale previsto dal citato art. 22 sia stato sostituito dalla
mera sufficienza di saltuarietà di cui all’art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri, e nella parte in cui ha ritenuto che possa costituire esercizio della professione di geometra il compimento di una singola attività di interesse ed a favore proprio e dei suoi familiari; all’uopo si riporta alle argomentazioni svolte in sentenza da Corte Cass. n. 5375/2019, deducendo la illegittimità dell’art. 5 dello Statuto e la violazione dei limiti della delega agli enti previdenziali. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, inerente alla facoltatività di iscrizione alla Cassa Geometri in quanto era iscritto alla gestione RAGIONE_SOCIALE dal 1992.
La Cassa Geometri si costituisce con controricorso argomentando per l’infondatezza dei motivi di ricorso principale in ragione della autonomia statutaria derivante dalla sostanziale delegificazione derivante dal d.lgs. n.509/94 e della automaticità di iscrizione alla Cassa per i geometri iscritti all’Albo professionale, a prescindere dalla continuità ed esclusività dell’esercizio della libera professione, salva la prova contraria secondo le modalità previste dalla disciplina regolamentare, con conseguente obbligo contributivo nella entità minima a fronte dell’effettivo, ancorché saltuario, esercizio della professione; irrilevante era poi il compimento di atti a titolo gratuito ed occasionali, in quanto espletati con competenza tecnica ed utilizzo di un timbro necessario per accedere al servizio DOCFA, manifestativi di connessione ed oggettiva riconducibilità dell’attività svolta con le conoscenze tipiche del professionista. Propone, a sua volta ricorso incidentale su due motivi: con il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2229 c od.civ. ed art. 5 dello Statuto
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia impugnata ritenuto non rilevante l’attività di amministratore di società oggettivamente connesse ad attività tipicamente professionali, nelle quali si presume un collegamento tra il patrimonio di conoscenze che derivano dall’abilitazione professionale e l’incarico amministrativo secondo un criterio oggettivo che prescinde dalle attività previste dallo statuto, laddove anche un incarico amministrativo integra una forma di utilizzo dell’attività di geometra; e con il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte di merito accertato e dichiarato la sussistenza d ell’obbligo contributivo per l’anno 2012 nel quale era stato compiuto un atto tipico.
3. I motivi di ricorso principale sono infondati.
Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nel ricorso principale e di cui la sentenza impugnata non poteva dare atto in quanto ad esso antecedente, ha affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell’ esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d’ostacolo all’insorgere degli obblighi nei
confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L’art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa «i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
4.1 – A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl i iscritti all’Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l’individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l’estensione dell’obbligo d i iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti. L’irrilevanza della natura occasionale dell’a ttività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall’art. 22 della legge n . 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte ricorrente e
ribaditi in molteplici occasioni, come la parte controricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del 2023, per gli iscritti a cassa artigiani ord. n. 17823/2023 e 19508/2023, e le più recenti 26330/2024 e 30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025).
Il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale, nel confermare l’iscrizione e la contribuzione per il solo anno 2010, ha esplicitamente argomentato sulla non necessarietà del carattere di continuità dell’attività professionale, superando il discri mine tra primo e secondo comma dell’art. 22 L. n.773/1982 in ragione della contemporanea iscrizione o meno a forme di previdenza obbligatoria. Aderendo all’interpretazione più ampia dettata dalla disciplina regolamentare dell’ente previdenziale, ha quindi r itenuto dovuta la contribuzione per un’attività priva del carattere di continuatività ed onerosità, e non è stata posta in dubbio la possibile contemporanea iscrizione ai due regimi previdenziali, presupposto della facoltatività di cui al secondo comma, e viene meno la decisività del rilievo avendo la Corte di merito fondato la conferma dell’obbligo contributivo su altra ratio decidendi.
Riguardo ai motivi di ricorso incidentale non risulta violato l’art. 2229 c od.civ. sulla riserva di legge della disciplina sull’esercizio delle professioni intellettuali trattandosi di disposizione normativa riferibile alla disciplina delle istituzioni degli albi professionali ed esercizio delle professioni cd. protette, non direttamente coinvolgente il regime speciale delle casse previdenziali di enti privatizzati, e neppure risulta violata la normativa regolamentare dell’art. 5 dello Statuto attraverso la previa verifica dei ruoli ed attività in concreto svolte da un
iscritto all’albo che svolga funzioni di amministratore di società, laddove è rimessa ad un accertamento di fatto la verifica della connessione dell’attività gestoria con il nucleo di professionalità messo a disposizione all’interno della compagine societaria. E di tale verifica si dà atto nel corpo della impugnata sentenza mediante il richiamo ‘prove costituende espletate’ dal cui esito è rimasto escluso un facere contiguo alla professione protetta.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso incidentale relativo all’omessa pronuncia sull’ultima annualità oggetto di pretesa contributiva, quella afferente all’anno 2012; non emergono elementi per ritenere compiuto l’accertamento di fatto e la verifica delle allegazioni pertinenti, idonee a consentire una valutazione secondo i principi innanzi citati.
Dai rilievi esposti discende pertanto l’accoglimento del solo secondo motivo di ricorso incidentale, relativamente al quale va cassata la sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà in parte qua l’esame della controversia e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Seguono le disposizioni sul contributo unificato a carico del solo ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, respinto il primo ed anche il ricorso principale; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta