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Obbligo contributivo geometri: basta l’iscrizione?

Un professionista contestava una richiesta di pagamento della sua cassa di previdenza, sostenendo di svolgere l’attività in modo sporadico. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice iscrizione all’albo professionale determina l’obbligo contributivo geometri, indipendentemente dall’esercizio effettivo e continuativo della professione, in virtù di un principio di solidarietà.

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Pubblicato il 8 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Obbligo Contributivo Geometri: L’Iscrizione all’Albo è Sufficiente per Pagare?

La questione dell’obbligo contributivo geometri per i professionisti iscritti all’albo ma che non esercitano la professione in modo continuativo è da tempo al centro di un acceso dibattito legale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento decisivo, stabilendo che la semplice iscrizione al registro professionale è condizione sufficiente per far scattare l’obbligo di versare i contributi minimi alla Cassa di previdenza di categoria. Analizziamo questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso: Geometra contro Cassa di Previdenza

Un geometra, iscritto all’albo professionale, si opponeva a una cartella di pagamento emessa dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri per contributi relativi a diverse annualità. Il professionista sosteneva di non essere tenuto al versamento in quanto la sua attività principale era quella di amministratore di società familiari in altri settori (carpenteria metallica ed edilizia), per la quale era già iscritto alla gestione Artigiani dell’INPS. Inoltre, l’unica attività riconducibile alla professione di geometra era stata un singolo atto, compiuto nel 2010, peraltro a titolo gratuito e isolato.

La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo dovuto il contributo per il solo anno 2010, proprio in virtù del compimento di quell’unico atto tipico, anche se non oneroso e non continuativo. Insoddisfatto, il geometra ha presentato ricorso in Cassazione.

L’Obbligo Contributivo Geometri secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del professionista, consolidando un orientamento giurisprudenziale sempre più definito. I giudici hanno affermato un principio fondamentale: l’iscrizione all’albo professionale, di per sé, è condizione sufficiente a generare l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza e, di conseguenza, il dovere di versare la contribuzione minima.

Secondo la Corte, nel momento in cui un professionista sceglie liberamente di iscriversi a un albo, assume degli obblighi di solidarietà verso l’intera categoria. Questi obblighi, che includono il pagamento di un contributo minimo, non possono essere elusi, a prescindere dalla natura occasionale dell’esercizio professionale o dalla mancata produzione di reddito.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione evolutiva della normativa in materia previdenziale per i liberi professionisti. La legge (in particolare la L. 335/1995 e il D.Lgs. 509/1994) ha concesso agli enti previdenziali privatizzati, come la Cassa Geometri, un’ampia autonomia statutaria per garantire l’equilibrio finanziario a lungo termine.

In questo contesto, lo Statuto della Cassa Geometri stabilisce che sono obbligatoriamente iscritti tutti i geometri iscritti all’albo che esercitano la libera professione, “anche senza carattere di continuità ed esclusività”. La Cassazione interpreta questa disposizione nel senso che il carattere imprescindibile è l’iscrizione all’Albo, non l’esercizio continuativo. L’obbligo di versare un contributo minimo di solidarietà è visto come un pilastro del sistema, necessario a sostenere la previdenza di categoria.

La Corte ha inoltre chiarito che la contemporanea iscrizione a un’altra gestione previdenziale (come l’INPS) non è di per sé un ostacolo all’insorgere degli obblighi contributivi verso la cassa professionale. L’eventuale facoltà di non iscrizione è legata a specifiche condizioni previste dalla normativa, ma il principio generale di solidarietà prevale.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia

Questa ordinanza ha implicazioni significative per tutti i liberi professionisti iscritti a un albo. La decisione conferma che l’iscrizione non è un atto formale privo di conseguenze, ma comporta l’assunzione di doveri contributivi concreti. Anche chi esercita la professione in modo saltuario, come secondo lavoro, o non la esercita affatto pur mantenendo l’iscrizione, è tenuto a versare il contributo soggettivo minimo. Per sottrarsi a tale obbligo, l’unica via è la cancellazione dall’albo professionale. Questa interpretazione mira a rafforzare la sostenibilità dei sistemi previdenziali di categoria, basandola su un principio di solidarietà che coinvolge tutti gli iscritti.

L’iscrizione all’albo professionale dei geometri comporta automaticamente l’obbligo di pagare i contributi alla Cassa di previdenza?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente per l’insorgere dell’obbligo di iscrizione alla Cassa e del conseguente pagamento della contribuzione minima, in virtù di un principio di solidarietà verso la categoria.

Se un geometra svolge un’attività professionale solo occasionalmente o gratuitamente, è comunque tenuto a versare i contributi minimi?
Sì. La Corte ha stabilito che la natura occasionale, non continuativa e persino non onerosa dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini del pagamento del contributo minimo. L’obbligo deriva dalla potenziale attività consentita dall’iscrizione all’albo.

L’iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria, come la gestione Artigiani INPS, esonera dal pagamento dei contributi alla Cassa geometri?
No. La sentenza chiarisce che la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria non è, di per sé, un ostacolo all’insorgere degli obblighi contributivi nei confronti della cassa di categoria, a meno che non sussistano specifiche condizioni normative di esonero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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