Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3669 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3669 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10631-2020 proposto da:
C.I.P.A.G. – RAGIONE_SOCIALE ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
Oggetto
Cassa geometri
R.G.N.10631/2020
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 1040/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2019 R.G.N. 1051/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n.1040/19, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta dal geometra NOME COGNOME avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) e notificata dal concessionario RAGIONE_SOCIALE ora Agenzia delle EntrateRiscossione (AdER), relativamente al pagamento dei contributi previdenziali minimi dovuti per il periodo 20092012, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla Cassa stessa.
Riteneva la Corte, anche mediante motivazione per relationem ad altra pronuncia dello stesso organo giudiziario, che l’autonomia riconosciuta alla CIPAG dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla Cassa, come fissati dalla l. n.773/82, e variati illegittimamente dall’art.5 dello Statuto. In fatto, la Corte accertava che, nel periodo in contestazione, il professionista era titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME svolgente attività in ambito edile, nonché socio e consigliere di amministrazione della società RAGIONE_SOCIALE e che aveva compiuto due atti riconducibili alla professione di geometra, da intendersi questa come inclusiva di tutte le attività che abbiano un nesso funzionale con le competenze tecniche di cui si
avvale normalmente il professionista. Sul presupposto che la prova dell’assenza di attività qualificabili come professionali potesse essere dimostrata da Rossi anche per testimoni e non solo con le modalità fissate dalla Cassa, la Corte concludeva che la deposizione testimoniale aveva escluso lo svolgimento di attività di geometra in relazione alla posizione di socio e consigliere della RAGIONE_SOCIALE, sicché l’obbligo contributivo andava negato stante assenza di un’attività continuativa nel periodo 2009-2012.
Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per quattro motivi illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’AdER è rimasta intimata.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 ss. d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 6 d.lgs. n.103/96, 1, co.763 d.lgs. n.296/06, 1, co.488 l. n.147/13, 1 l. n.37/67, 10 e 22 l. n.773/82, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con D.M. 27.2.2003, oltreché dell’art.38 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto.
Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.16 R.D. n.274/29, 2697 c.c., 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché
dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con D.M. 27.2.2003, per avere la Corte d’appello escluso che rientrassero nella nozione di attività professionale di geometra quelle svolte dall’odierno controricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 ss. d.lgs. n.509/94, 1 l. n.37/67, 10, ult. co. e 22 l. n.773/82, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con D.M. 27.2.2003, per avere la Corte d’appello dato rilevanza, mediante rinvio per relationem a proprio precedente, alla produzione di reddito derivante dall’attività di geometra ai fini dell’iscrizione alla Cassa, trascurando di considerare che la cartella aveva ad oggetto la contribuzione minima.
Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con D.M. 27.2.2003, della delibera della Cassa n.2/03 approvata con D.M. 24.3.2003 e di quella n.123/09, approvata con D.M. 14.7.2009, nonché dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte d’appello dato rilevanza alle modalità di prova contraria previste dalle citate delibere a carico del professionista il quale, iscritto all’albo professionale, deduca di non dover essere iscritto alla Cassa per mancato svolgimento di attività di geometra.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione, e sono fondati.
La Corte d’appello ha escluso l’obbligo contributivo sul presupposto che, ai fini della sua sussistenza, l’esercizio della professione di geometra debba avvenire in modo continuativo, ai sensi della l. n.773/82, non derogabile
dall’art.5 dello Statuto della Cassa. Tale continuità mancherebbe a giudizio della Corte, in quanto nel periodo 2009-2012, COGNOME ha compiuto due soli atti riconducibili all’attività di geometra, mentre l’attività di socio e consigliere della RAGIONE_SOCIALE era estranea a quella di geometra, per come accertato dalla prova testimoniale.
Ebbene, tali assunti si mostrano contrari al più recente orientamento di questa Corte, che va qui ribadito.
In particolare, a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscri zione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d’appello . In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche pochi atti (nel caso di specie si discute di n.2 atti). Occorre altresì aggiungere che l’accertamento in fatto va compiuto pure con riguardo alla carica di titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, operante in ambito edile, laddove la Corte d’appello non si è pronunciata sulla circostanza che tale carica abbia comportato, anche se in forma occasione o
saltuaria, lo svolgimento di prestazioni riconducibili a quella di geometra.
Il quarto motivo resta assorbito.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per gli accertamenti di fatto conformi ai suesposti principi, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.