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Obbligo contributivo geometra: le Sezioni Unite decidono

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza interlocutoria, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sull’obbligo contributivo geometra per i professionisti che svolgono la loro attività esclusivamente come lavoratori dipendenti. Il caso riguarda un geometra a cui la Cassa di previdenza di categoria chiedeva il versamento dei contributi, nonostante fosse già assicurato come lavoratore subordinato. La Corte d’Appello aveva dato ragione alla Cassa, ma la Cassazione ha ritenuto la questione di massima importanza, sollevando dubbi sulla legittimità delle previsioni regolamentari della Cassa che qualificano come autonoma un’attività svolta in regime di subordinazione, ai soli fini previdenziali.

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Pubblicato il 19 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Obbligo Contributivo Geometra Dipendente: la Cassazione Chiama le Sezioni Unite

Un professionista iscritto a un albo, che svolge la sua attività esclusivamente come lavoratore dipendente, è tenuto a versare i contributi alla propria cassa di previdenza di categoria? Questa è la domanda cruciale che ha portato la Corte di Cassazione a sospendere il giudizio e a rimettere gli atti alle Sezioni Unite. La questione, che riguarda l’obbligo contributivo geometra, solleva dubbi fondamentali sui limiti del potere regolamentare delle casse professionali privatizzate e sul principio che vieta la doppia contribuzione per una singola attività lavorativa.

I Fatti del Caso: Un Professionista tra Lavoro Dipendente e Cassa di Previdenza

Il caso ha origine dalla richiesta della Cassa Nazionale di Previdenza dei Geometri nei confronti di un proprio iscritto. La Cassa pretendeva il pagamento dei contributi previdenziali, sostenendo che l’iscrizione all’albo professionale comportasse automaticamente l’obbligo di iscrizione e contribuzione, anche se l’attività veniva svolta in modo non continuativo.

Il professionista, dal canto suo, si opponeva, evidenziando di svolgere l’attività di geometra esclusivamente come lavoratore subordinato, alle dipendenze di un datore di lavoro, e di essere già soggetto a contribuzione obbligatoria presso il regime generale. In sostanza, la sua unica attività lavorativa era già coperta da previdenza, e imporgli un ulteriore contributo alla Cassa di categoria sarebbe equivalso a una duplicazione ingiustificata.

La Decisione della Corte d’Appello

In secondo grado, la Corte d’Appello aveva dato ragione alla Cassa Geometri. I giudici avevano ritenuto che, per ottenere l’esenzione, il professionista avrebbe dovuto dimostrare non solo di essere un lavoratore dipendente, ma anche di possedere un preciso inquadramento contrattuale, previsto dal contratto collettivo nazionale. In assenza di questa prova formale, secondo la Corte territoriale, l’attività professionale, seppur svolta per un datore di lavoro, non poteva essere distinta da quella di un libero professionista, giustificando così la pretesa contributiva della Cassa.

L’Obbligo Contributivo Geometra e i Dubbi della Cassazione

Investita del caso, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha espresso profonde perplessità su questa impostazione. L’ordinanza interlocutoria evidenzia una tensione critica tra la normativa primaria e il potere regolamentare della Cassa.

La legge istitutiva (L. n. 773/1982) ancora l’obbligo contributivo all’esercizio effettivo della libera professione. Tuttavia, le delibere della Cassa Geometri hanno introdotto dei requisiti specifici per l’esenzione (come l’inquadramento formale nel CCNL) che, secondo la Cassazione, rischiano di creare una presunzione assoluta di esercizio di libera professione anche quando, nei fatti, l’attività è palesemente e unicamente subordinata.

Il punto centrale è che, in questo caso, non si tratta di due attività distinte (una da dipendente e una da libero professionista), per le quali il principio di universalizzazione delle tutele potrebbe giustificare una doppia contribuzione. Si tratta, invece, di un’unica attività lavorativa, svolta in regime di subordinazione, che viene qualificata d’imperio come autonoma ai soli fini previdenziali dalla Cassa, sulla base di criteri formali che prescindono dalla reale natura del rapporto di lavoro.

La Rimessione alle Sezioni Unite

Considerata la rilevanza della questione, le sue implicazioni sistemiche e la necessità di fornire un indirizzo univoco per i numerosi casi simili, la Sezione Lavoro ha ritenuto opportuno non decidere nel merito. Ha invece trasmesso il fascicolo al Primo Presidente della Corte, chiedendo di valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Questo passaggio procedurale è riservato alle questioni di massima importanza o a quelle su cui esistono contrasti giurisprudenziali. La decisione che verrà presa dalle Sezioni Unite avrà quindi valore di principio e definirà in modo stabile i confini tra l’autonomia regolamentare delle casse professionali e i diritti dei professionisti lavoratori dipendenti.

Le Motivazioni

La motivazione principale dietro la rimessione risiede nel dubbio sulla legittimità delle norme regolamentari della Cassa Geometri. La Corte si interroga se un ente privato, seppur con finalità pubblicistiche, possa derogare alla legge primaria che lega la contribuzione all’esercizio della libera professione. Il regolamento della Cassa, subordinando l’esenzione a un requisito formale come l’inquadramento contrattuale, sembra qualificare un rapporto di lavoro come autonomo (e quindi soggetto a contribuzione) sulla base di un criterio che non attiene alla sostanza del rapporto stesso. Questo, secondo la Corte, potrebbe violare i principi fondamentali, trasformando un rapporto di lavoro subordinato in un’attività autonoma per fictio iuris, al solo scopo di imporre un obbligo contributivo. La Corte sottolinea che, sebbene il divieto di doppia contribuzione non sia assoluto, esso è superabile solo in presenza di attività lavorative diverse, circostanza che non ricorre nel caso di specie, dove l’attività è unitaria e svolta esclusivamente in forma subordinata.

Le Conclusioni

Con questa ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione non fornisce una risposta definitiva, ma pone una questione di diritto fondamentale alle Sezioni Unite. La futura sentenza chiarirà se l’obbligo contributivo geometra si applica anche quando la professione è esercitata unicamente all’interno di un rapporto di lavoro subordinato, oppure se, in tal caso, la copertura previdenziale generale sia sufficiente, escludendo ulteriori oneri verso la Cassa di categoria. La decisione avrà un impatto significativo su tutti i professionisti iscritti ad albi che operano come dipendenti, definendo i limiti dell’autonomia delle casse previdenziali e garantendo certezza del diritto in un’area di notevole complessità.

Un geometra che lavora esclusivamente come dipendente è obbligato a iscriversi e versare i contributi alla Cassa Geometri?
La questione è controversa e non è stata ancora decisa in via definitiva. La Corte di Cassazione ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite proprio perché ritiene che la normativa attuale e le previsioni regolamentari della Cassa creino un conflitto interpretativo di massima importanza.

Qual è il requisito principale che, secondo la Cassa Geometri, escluderebbe l’obbligo di iscrizione per un geometra dipendente?
Secondo l’interpretazione della Cassa, confermata dalla Corte d’Appello, l’esenzione dall’obbligo contributivo è condizionata alla dimostrazione, da parte del professionista, di un formale inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Perché la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite?
La Corte ha ritenuto che il caso sollevi questioni di principio di particolare importanza, relative ai limiti dell’autonomia regolamentare degli enti di previdenza privatizzati. In particolare, si dubita che un regolamento possa qualificare un’attività di lavoro palesemente subordinata come autonoma ai soli fini contributivi, creando così una possibile duplicazione di contribuzione per un’unica attività lavorativa.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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