Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11573 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6852-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
CONTRIBUTI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
NOME‘AMORE, rappresentata dall’avvocato NOME COGNOME;
e
difesa
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 4305/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 3373/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, rilevato, in fatto, che i due lavoratori autonomi (COGNOME e COGNOME) avevano operato stabilmente (solo) in Italia poiché ivi avevano ricevuto i compensi e pagato le imposte, e ritenuto, in diritto, di dover disapplicare l’art. 2 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE (che limitava l’obbligo assicurativo e contributivo ai soli agenti e rappresentanti di commercio operanti ‘sul territorio nazionale’) in ragione della prevalenza della fonte normativa primaria, individuata unicamente nell’art. 5 della legge n.12/1973.
In particolare, la Corte di merito riteneva inapplicabile, nella specie, il regolamento comunitario sull’esercizio abituale di attività autonoma in due o più stati membri dell’UE, difettando, a tal fine, il presupposto della soggezione al
regolamento comunitario di un Paese extraUE; soggiungeva, quindi, che la società non aveva assolto l’onere, a suo carico, di provare l’esistenza di una doppia contribuzione o di una convenzione internazionale esonerativa dell’obbligo contributivo; dichiarava assorbita la doglianza inerente alla violazione dell’art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Tanto premesso, la Corte del gravame argomentava nel senso che il documentato rimborso di spese, per recarsi all’estero, dimostra va che i soggetti ai quali la pretesa contributiva si riferiva ritenevano la loro attività ubicata sul territorio italiano; che non vi era alcuna prova che i due lavoratori avessero operato stabilmente all’estero; che il rapporto tra la società e COGNOME andasse qualificato come di agenzia conseguendone la fondatezza della pretesa contributiva, validamente interrotta la relativa prescrizione; infine, incontestato il calcolo dei contributi e delle relative sanzioni, non sussisteva incertezza alcuna orientante verso l’applicazione del regime sanzionatorio ridotto.
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione di legge, per mancata valutazione, nel quadro normativo complessivo, delle norme di diritto internazionale privato (artt. 57 e 61
legge n.218/1995) e delle norme comunitarie (art.13 Reg. C.E. n.883/2004; art. 14 Reg. C.E. n.988/2009) sopravvenute alla legge n.12/1973, recanti il principio di territorialità enunciato, poi, dall’art. 2 del Regolamento adottato da RAGIONE_SOCIALE nel 2010.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell’obbligo contributivo del quale si controverte, per la mancata valutazione del contenuto dei contratti d’incarico, aventi ad oggetto specifico le prestazioni da effettuare all’es tero.
Infine, col terzo motivo, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8 ss. L. n.388/2000, consistente nella conformità della condotta aziendale alle norme del Regolamento RAGIONE_SOCIALE (artt.2 e 13) ed alle direttive ministeriali (Interpello n.32/2013).
Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’improcedibilità del ricorso svolta dalla RAGIONE_SOCIALE perché sarebbe stata depositata, senza ulteriore attestazione di conformità, la relata di notifica con copia autenticata della sentenza impugnata, come pervenuta in notifica.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8312 del 2019, riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo EMAIL, hanno precisato che ai fini della procedibilità del ricorso, ove sia stata depositata tempestivamente la copia della relata della
notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, e non l’attestazione di conformità del difensore, il vizio può essere sanato mediante il deposito dell’attestazione di conformità del messaggio cartaceo sino all’udienza di discussione.
L’attuale parte ricorrente ha depositato, in forma cartacea, la sentenza notificata telematicamente, la cui stampa è stata tratta dal sistema telematico recante l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento con la relativa data e il numero attribuito dal sistema, unitamente alla notificazione telematica ai sensi della legge n. 53/1994, atto, stampato dal formato msg, allegato con nota depositata il 27 luglio 2023.
Le Sezioni Unite della Corte, attesa la complessità di provvedere ogni volta all’attestazione di conformità della copia cartacea all’originale digitale, hanno dato un’interpretazione improntata alla salvaguardia del diritto fondamentale di azione e difesa in giudizio, individuando come obiettivo il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (Cass.,Sez.Un., n. 22438 del 2018).
Inoltre, sempre a tale proposito, questa Suprema Corte ha affermato che ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema (v., fra le altre,
Cass. n. 25472 del 2023), a conferma della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, perché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.
Conseguentemente, risultano soddisfatti nella specie, i requisiti prescritti per il valido ed efficace deposito della copia autentica della sentenza.
Tanto premesso, e passando all’esame dei motivi di gravame, il primo mezzo d’impugnazione è incentrato sull’erroneo presupposto dell’attività lavorativa svolta all’estero, negato in fatto dalla Corte di merito, sulla scorta di plurimi elementi concorrenti sui quali la parte ricorrente, svolgendo solo motivi di violazione di legge, nulla ha opposto per incrinarne il decisum .
Anche il secondo motivo non supera lo scrutinio di legittimità giacchè si devolve, secondo il paradigma del novellato vizio di motivazione e, dunque, come omesso esame, l’omessa valutazione del contratto intercorso tra le parti, a fronte di un positivo accertamento, compiuto dalla Corte di merito, in ordine alla natura del rapporto intercorso con il solo COGNOME, non risultando svolta alcuna censura quanto a COGNOME.
Il terzo motivo devolve un tema sul quale già da tempo questa Corte, con orientamento consolidato (v., fra
tantissime, Cass. n.17970 del 2022 ed ivi ulteriori precedenti), si è espressa nel senso che occorre comunque assolvere l’obbligazione contributiva (il che, nella specie, non è avvenuto) per giovarsi, poi, della forte attenuazione del carico sanzionatorio sulla scorta di incertezze sulla sussistenza dell’obbligo.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023