Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26285 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2025
SENTENZA
sul ricorso 26475-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
C.U.L.M.V. RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/03/2019 R.G.N. 436/2018;
Oggetto
R.G.N. 26475/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 24/06/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso quanto al primo motivo, accoglimento quanto al secondo motivo; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
R.G. 26475/19
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del giorno 4.3.2019 n. 73, la Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente, ma solo in punto di spese, il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva accolto il ricorso promosso da C.U.L.M.V. RAGIONE_SOCIALE volto a chiedere la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di € 5.233.894,94, sul presupposto che il versamento di detta somma a titolo di contribuzione Cigs (nel periodo dal gennaio 1991 al giugno 2012) e di contribuzione per mobilità (dal novembre 2008 al marzo 2010) non fosse dovuta. Il tribunale riteneva fondata la domanda, nei limiti della prescrizione decennale. Infatti, con l’art. 3 della legge n. 92/12 il legislatore, riformando il sistema della Indennità di Mancato Avviamento (IMA) aveva posto a carico delle ex compagnie portuali l’obbligo contributivo di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990, risultando dal tenore letterale della norma indicata, la natura innovativa di tale obbligo, prima non esistente (con riferimento anche agli anni oggetto di controversia). Doveva, altresì, d isattendersi, la prospettazione dell’Inps secondo cui le compagnie e gruppi portuali erano assoggettati all’obbligo contributivo perché stabilmente destinatarie della copertura
Cigs, ai sensi della legge n. 469/84 e, perché tale obbligo era contemplato dall’art. 9 della legge n. 407/90 pacificamente interpretato, ad avviso dell’Inps, nel senso dell’inclusione tra gli obbligati alla contribuzione in oggetto anche delle compagnie portuali.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente il gravame dell’Inps solo in punto di spese, e rigettando l’appello incidentale proposto dalla CULMV in punto di decorrenza della prescrizione delle somme indebitamente corrisposte all’Inps, in quanto, secondo la società, il comportamento dell’Inps aveva prodotto una situazione di illecito permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data di ce ssazione dell’illecito.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre C.U.L.M.V. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del primo motivo di ricorso e di accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 4 e 5 della legge n. 469/84, dell’art. 3 comma 6 del DL n. 6/90, conv. con modificazioni nella legge n. 58/90 e dell’art. 3 commi 2 e 3 della legge n. 92/12, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto il diritto dell’Istituto previdenziale alla contribuzione sulla CIGS
nei confronti della cooperativa portuale per il periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 92/12, perché sarebbe stato previsto solo per il periodo successivo all’entrata in vigore di quest’ultimo disposto normativo.
Con il secondo motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 32 comma 23 della legge n. 335/95, del DM 21.2.1996 n. 357800, dell’art. 27 comma 2 bis della legge n. 30/97 in cui è stato convertito il DL n. 669/1996, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto di poter continuare ad applicare alla società portuale l’art. 27 comma 2 bis del DL n. 669/96, disposto secondo cui gli aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro per contributi IVS sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni, garantendo agli stessi che l’aumento dell’aliquota per IVS sia mitigata con l’abbassamento di quella per le contribuzioni minori sino al progressivo raggiungimento del pareggio, anche in una situazione di raggiungimento del pareggio tra aliquote IVS aumentate e contributi minori ridotti, perché la cooperativa a partire dal 2001, ad avviso dell’Inps, non avrebbe più potuto compensare l’aumento dell’aliquota per IVS con l’abbassamento dell’aliquota per contribuzione minore, essendo stata introdotta una diversa modalità di calcolo dell’imponibile contributivo di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 43/01, secondo cui la retribuzione imponibile anche per i soci di cooperative si computa in base ai criteri di cui all’art. 1 del DL n. 338/89, con conseguente aggravio contributivo totalmente a carico del datore di lavoro: pertanto, secondo l’Inps, la norma che prevede la riduzione del carico contributivo in favore del datore di lavoro si ri ferisce solo all’ipotesi in cui questo è conseguenza della variazione delle aliquote disposta dall’art. 3
comma 23 della legge n. 335/95, mentre non si riferisce all’ipotesi di una diversa modalità di computo dell’imponibile contributivo, di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 43/01 cit.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, nei termini che seguono.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di integrazione salariale straordinaria, una cooperativa portuale inquadrata nel settore industria ne è tenuta al pagamento anche per i lavoratori non temporanei, in applicazione dell’art. 5 della l. n. 469 del 1984, che ha esteso l’ambito di applicazione della CIGS individuato dalla l. n. 1115 del 1968 anche in favore delle compagnie e dei gruppi portuali, e dell’art. 9 della l. n. 407 del 1990 che ne ha imposto definitivamente il relativo obbligo contributivo, trovando detta estensione il suo fondamento nella natura industriale della cooperativa, nella necessità di evitare una disparità di trattamento con i lavoratori temporanei, ed infine nella considerazione che le cooperative portuali altro non sono che una evoluzione delle concessionarie di servizi portuali, a nulla rilevando la venuta ad esistenza delle stesse in data successiva rispetto alla normativa innanzi richiamata’ (Cass. n. 10139/18, recentemente Cass. n. 7392/24).
Nella specie – premesso che Corte d’appello ha accertato come l’Istituto avesse in parte riconosciuto la non debenza delle somme versate da C.U.L.M.V., quantificando a tale titolo un credito complessivo della cooperativa, a far data dal 7/2001 pari a € 2.979.871,00, al netto degli interessi legali e in ragione di tale circostanza , l’Inps aveva autorizzato la RAGIONE_SOCIALE ad effettuare vari conguagli sulla contribuzione dovuta, attraverso i modelli DM 10 (cfr. pp. 18-19 della sentenza impugnata) -, i contributi per Cigs e mobilità -solo per la parte ancora dovuta (cfr. p. 19 della sentenza impugnata) -non debbono, nella presente
fattispecie, essere restituiti dall’Inps, non avendo la società cooperativa più la possibilità di compensare con la riduzione della contribuzione minore gli aumenti delle aliquote a carico dei datori di lavoro e ciò ai sensi dell’art. 5 della legge n. 469/84 che ha es teso alle cooperative portuali l’obbligo della Cassa integrazione guadagni straordinaria, già previsto dalla legge n. 1115/68, obbligo che è stato ribadito dalla successiva legge n. 58/90, art. 3 comma 6, con espresso riferimento a tutti i lavoratori delle cooperative portuali del porto di Genova: in questa prospettiva, d ‘altra parte, la società portuale non ha neppure contestato la natura industriale della propria attività.
Per quanto riguarda, invece, l’agevolazione prevista dall’art. 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, la stessa spetta solo per quegli aumenti contributivi effettivi che siano effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il beneficio in esame, pertanto, può essere riconosciuto solo quando l’innalzamento dell’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sia compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei termini in cui tale riduzione risulta stabilita dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 1996, attraverso un incremento di 0.50 punti percentuali, ogni due anni, sino a quando non si realizza un pareggiamento delle aliquote (cfr. Cass. n. 7382/24).
Difatti, la predetta norma (art. 27, comma 2-bis, del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, cit.) che prevede la riduzione del carico contributivo in favore del datore di lavoro, si riferisce solo all’ipotesi in cui questo è la conseguenza della variazione delle aliquote disposta dall’art. 3 comma 23 della legge n. 335/95 ma non a quella di una diversa modalità di computo dell’imponibile retributivo.
In ragione di ciò, per effetto, invece, del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 423/01, il beneficio non spetta, allorquando la retribuzione imponibile anche per i soci di cooperative si computa in base ai criteri di cui all’art. 1 del DL n. 338/89, ciò, infatti determina una situazione di aggravio contributivo: e ciò, in quanto la società non poteva più beneficiare della riduzione dell’aliquota CUAF in misura pari all’80% (ex lege n. 388/00) e il computo della retribuzione imponibile doveva avvenire sulla base della retribuzione cd. ‘virtuale’, ex art. 1 DL n. 338/89, convertito con modificazioni in legge 389/89.
In buona sostanza, il beneficio di cui all’art. 27 comma 2 bis citato è connesso alla previsione dell’aumento delle aliquote per IVS e alla necessità che il conseguente maggior aggravio contributivo si realizzi, per tutti i datori di lavoro gradualmente (attraverso un incremento di 0,50 punti percentuali, ogni due anni, sino a quando non si realizza un pareggiamento delle aliquote).
Mentre, invece, nella specie, avendo la Corte d’appello verificato il pareggiamento delle aliquote prima del 2007, il maggior peso contributivo è stato determinato da una diversa modalità di computo della base imponibile, ex art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 423/01 (che rimanda all’art. 1 del DL n. 338/89, citato) , alla
quale non risulta correlato il beneficio di cui al predetto art. 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.25.
Il Relatore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME