Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38373/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso la Avvocatura centrale, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 676/2019 pubblicata il 16/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n.676/2019 pubblicata il 16 settembre 2019, ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto il diritto alla indennità NASpI nel caso in cui sia eccepita la decadenza ex art.11 del d.lgs. n.22/2015 per omessa comunicazione dei redditi presunti da lavoro autonomo nei termini di legge.
Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda della COGNOME rigettando l’eccezione di decadenza.
La corte territoriale ha ritenuto che la decadenza de qua fosse applicabile solo nel caso di instaurazione di un lavoro autonomo da parte di persona che già beneficiava della NASpI, e non anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma (co.co.co.) prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato e del godimento della NASpI.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato ad un unico motivo. La COGNOME resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’IRAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt.10 comma 1 ed 11 lettera c) del d.lgs. n.22/2015, con riferimento all’art.12 disp. prel. al cod. civ, in relazione all’art.360 comma primo n.1 cod. proc. civ..
Deduce che dalla interpretazione del combinato disposto delle disposizioni che si assumono violate, interpretate non secondo il
mero dato letterale ma secondo la «connessione di esse», in uno con la ratio legis, risulta che l’obbligo di comunicazione sia previsto anche nel caso di una attività di lavoro autonomo preesistente alla domanda amministrativa della NASpI e perdurante durante il suo godimento.
Il ricorso è fondato.
Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, nei termini che seguono: «dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una ‘nuova attività’ successiva all’inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si ‘intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale’ durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa.
Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell’intendere, come fa il motivo di ricorso, che l’obbligo di comunicazione riguardi anche l’attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell’art.10, co.1 che rimane all’interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da ‘eadem ratio’. Del resto, che l’art.10, co.1 riguardi pure l’attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un’interpretazione sistematica dell’art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30
giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione» (per tutte, Cass. Sez. Lav. 09/01/2024 n.846).
Nel caso in esame risulta in fatto che la COGNOME abbia omesso di comunicare «il reddito derivante dalla qualità di socia della RAGIONE_SOCIALE». Qualità posseduta prima della presentazione della domanda ex art.6 d.lgs. n.22/2015.
Giova rilevare che secondo il combinato disposto degli artt.10 comma 1 ed 11 lettera c) del d.lgs. n.22/2015 la decadenza oggetto di causa si verifica nel concorso di tre requisiti, entrambi condizioni necessarie per il prodursi dell’evento estintivo: a) l’inizio di una attività lavorativa «autonoma o di impresa individuale»; b) la produzione di un reddito per effetto di tali attività; c) l’omessa comunicazione.
Applicato il principio di diritto al caso in esame, risulta sussistere la violazione di legge dedotta nel motivo di ricorso, in quanto la corte territoriale non ha attribuito rilevanza ─ al fine della decadenza ex art.11 lettera c) d.lgs. n.22/2015 alla qualità di socio di società di persona posseduta prima della presentazione della domanda per la NASpI. In particolare, l’errore consiste nel ritenere non soggetto all’obbligo di comunicazione l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale produttiva di reddito ed antecedente alla domanda per la NASpI.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Per l’effetto deve rinviarsi alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, dovrà decidere la causa secondo il principio di diritto sopra stabilito.
La corte territoriale nel fare applicazione di questo principio di diritto dovrà inoltre procedere all’apprezzamento in fatto degli altri requisiti previsti dalla legge per il verificarsi dell’evento estintivo ex art.11 lettera c) del d.lgs. n.22/2015, ossia che l’attività effettivamente svolta dalla COGNOME fosse qualificabile quale
«attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; e che tale attività fosse altresì produttiva di redditi.
10. La corte territoriale provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024.