Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34864 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9436/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC degli avvocati COGNOME e COGNOME che lo rappresentano e difendono
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1816/2018 pubblicata il 03/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.1816/2018 pubblicata il 3 gennaio 2019, ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della pretesa dell’istituto previdenziale di ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di CIGS ed indennità integrativa FSTA per il periodo dal 01/10/2010 al 02/11/2012; nonché dell’obbligo al pagamento delle medesime prestazioni per il periodo dal 10/10/2014 al 20/02/2015.
Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva tutte le domande proposte dal COGNOME.
La corte territoriale ha ritenuto che: a) dalle prove documentali risultasse lo svolgimento di una «mera attività di addestramento, pur retribuito, necessariamente propedeutico al mantenimento della licenza di volo ed al rilascio della abilitazione presso la compagnia aerea Air Mauritius»; b) anche dalla sentenza di assoluzione n. 752/2015 pronunciata dal GUP presso il Tribunale ordinario di Milano risultava la insussistenza di alcun obbligo di comunicazione preventiva all’I.N.P.S. della attività di addestramento in corso; c) che tale insussistenza era prevista anche dalla Circolare I.N.P.S. n. 73/2008.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’IRAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un unico motivo. COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione dell’art.8 commi 4 e 5 del d.l. n.86/1988, convertito in legge n.160/1988, con riferimento agli artt.1 bis ed 1 ter del d.l. n.249/2004, convertito con modificazioni in legge n.291/2004, vigenti ratione temporis, nonché dell’art.2033 cod. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’attività di addestramento svolta dal Del Bufalo, e retribuita da Air Mauritius, fosse funzionale al solo mantenimento del brevetto, essendo invece funzionale alla acquisizione delle abilitazioni necessarie per la conclusione del nuovo contratto di lavoro.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art., 8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, nel testo vigente ratione temporis: «Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.»
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/23). Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15).
Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d.
periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo.
Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/08 e 94/11. L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia.
Ciò premesso, deve quindi innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di merito, ma pone la sola questione giuridica della corretta sussunzione del caso concreto
nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360, comma primo n.5 cod. proc. civ.
La corte territoriale ha ritenuto che la «mera attività di addestramento, pur retribuito, necessariamente propedeutico al mantenimento della licenza di volo ed al rilascio della abilitazione presso la compagnia aerea Air Mauritius» non fosse soggetta all’obbligo di comunicazione ex art.8 comma 5 del d.l. n. 86/1988, convertito in legge n.160/1988.
Dal sommario accertamento dei fatti compiuto dalla corte territoriale risulta che l’attività svolta dal COGNOME non fosse funzionale al solo mantenimento ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni di volo già possedute, ma anche «al rilascio della abilitazione presso la compagnia aerea Air Mauritius», attività che esula dal c.d. periodo neutro come ricostruito nelle pronunce sopra citate; e verosimilmente alla conclusione del contratto di lavoro con Air Mauritius, poi effettivamente stipulato.
E’ pacifico che la comunicazione fu assolta solo a contratto di lavoro già in corso; contratto di lavoro a tempo determinato che conteneva un patto di prova, con l’ovvia precisazione che il periodo di prova si colloca all’interno del nuovo rapporto di lavoro.
La Corte d’appello ha però ritenuto che la comunicazione fu tempestiva in quanto il precedente periodo di attività era da considerarsi c.d. neutro, ovvero finalizzato all’addestramento teorico-pratico necessario a mantenere il brevetto.
L’RAGIONE_SOCIALE rileva che non si possa parlare di periodo neutro, poiché non risulta che l’attività svolta in esecuzione del contratto a termine fosse prestata esclusivamente per mantenere il brevetto pregresso.
La doglianza coglie nel segno. È già stato precisato da questa Corte che ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del
brevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass.33778/23).
14. La sentenza, che non si è conformata ai suesposti principi, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, accertando in particolare se nel periodo oggetto di causa la prestazione svolta dal COGNOME fosse funzionale alla esclusiva conservazione del brevetto e delle abilitazioni di volo già possedute, ovvero fosse funzionale anche alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa oggetto del contratto a tempo indeterminato, oltre che del conseguimento di brevetto o abilitazioni di volo diverse.
15. La corte territoriale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.