Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12404 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7924-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOMERAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME, COGNOME, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1227/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO depositata il 14/09/2017 R.G.N. 403/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 14.9.17 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella esattoriale per euro 8961 per sanzioni per omessa denuncia di inizio attività e di presenza di apparecchi radiologici.
In particolare, la corte territoriale ha escluso che l’associazione tra professionisti potesse essere considerata quelle centro autonomo di imputazione ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria e ciò sia in ragione della mancanza di subordinazione degli associati, sia in quanto non era stata provata la riconducibilità della gestione dell’associazione ad una società di fatto.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE per un motivo, cui resiste con controricorso l’assistito.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articoli 1, 4 numero 7, e 9 del testo unico, in riferimento alla legge 1815 del 39, per avere la
corte territoriale negato la soggezione a un obbligo assicurativo dei professionisti.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE sottolinea che i medici hanno partita Iva e non rilasciano fattura né ai clienti né all’associazione, l’associazione ha proprio partita Iva e che le fatture per le prestazioni sono emesse dall’associazione, la partecipazione ad utili alle perdite avviene in proporzione alla quota e non per la concreta esecuzione di interventi prestati dai soci, i medici associati utilizzano attrezzatura di proprietà dell’associazione, la quale ha un proprio legale rappresentante o un proprio statuto; si è pure evidenziato che il legislatore tributario considera lo RAGIONE_SOCIALEo associato come soggetto passivo ai fini dell’accertamento del reddito, mentre ai fini sostanziali il reddito viene imputato ai singoli associati sicché l’equiparazione operata in materia fiscale tra società semplici e RAGIONE_SOCIALE associati depone per la completa assimilazione tra le due realtà.
I rilievi non sono decisivi e vanno disattesi.
Invero, a parte la considerazione di per sé assorbente che le deduzioni attoree non scalfiscono l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale non vi è alcuna subordinazione dei soggetti nei confronti dell’associazione, il motivo non consente di superare il principio -già affermato da questa Corte- secondo il quale (Sez. L – , Sentenza n. 30428 del 21/11/2019, Rv. 655873 – 01) in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965) vi assoggettano le associazioni professionali.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 30