Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35753 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 27976/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME, con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante la RAGIONE_SOCIALE), con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a llegata in calce all’atto ‘ di costituzione di nuovo difensore ‘ datato 3 maggio 2021, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1602/2019, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE depositata in data 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
10/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato nel marzo 2011, NOME COGNOME ed NOME COGNOME citarono RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter , RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE esponendo di essere stati sollecitati da quest’ultima ad acquistare titoli NOME in assenza di una adeguata informativa sui rischi ed in contrasto con il loro profilo orientato alla mera conservazione dei propri risparmi. Chiesero, pertanto, accertarsi e dichiararsi l’inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del contratto di negoziazione e del contratto di vendita dei titoli suddetti, pari ad Euro 26.383,25 e, per l’effetto, conNOMEarsi la convenuta alla ripetizione della somma investita, oltre interessi e NOMEo da svalutazione monetaria dal dì del soddisfo ex art. 1224 cod. civ.. In via subordinata, chiesero accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela dei risparmiatori e, conseguentemente, conNOMEarsi la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del NOME, quantificato nella somma addebitatagli di € 26.383,25, oltre interessi e rivalutazione con la medesima decorrenza.
1.1. Costituitosi l’istituto di credito, che contestò le avverse pretese e formulò domanda riconvenzionale subordinata, l’adito tribunale, con sentenza n. 2345/14, respinse tutte le domande degli attori, compensando le spese di lite.
Il gravame promosso dal COGNOME e dalla COGNOME avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 3 luglio 2019, n. 1602, resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE suddetta.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i ) ritenne inammissibile il secondo motivo di appello concernente la mancata declaratoria di nullità del contratto quadro per omesso adeguamento dello stesso alla normativa in vigore al momento dell’operazione e, in particolare,
alle regole imposte dalla RAGIONE_SOCIALE al fine di rafforzare la tutela dei clienti, prevedendo non solo la forma del contratto ma anche il suo contenuto minimo. Affermò, infatti, che « Non viene assolutamente specificato quale sia il contenuto minimo che non è stato rispettato cosicché la doglianza è assolutamente generica. La parte non indica in alcun modo neppure le fonti primarie e secondarie che si assumerebbero violate, né opera un confronto fra il testo contrattuale e dette asserite normative »; ii ) disattese il quarto ed il quinto motivo di gravame concernenti, rispettivamente, la pretesa omessa pronuncia in ordine alla mancata informativa sui rischi, essendosi il tribunale incentrato sulla presunta adeguatezza dell’operazione, e la ritenuta adeguatezza della operazione rispetto al profilo degli investitori. Opinò, in proposito, che « Il Tribunale non ha dimenticato di pronunciare sulla censura relativa alla omessa informazione, ma l’ha tuttavia ritenuta eccezione non dirimente alla luce del livello di conoscenza degli investitori, ciò desumendo dalla tipologia delle operazioni fino ad allora effettuate. Il passaggio argomentativo è del tutto lecito, sostanziandosi nel grado di tutela necessario, ovviamente minore laddove la conoscenza tecnica dell’investitore è più elevata. La generica informazione fornita all’atto dell’ordine di acquisto e sottoscritta è stata ritenuta sufficiente in relazione al profilo dei clienti. Ciò appare altresì corretto. Il paniere dei clienti era un paniere preesistente e di cui l’oper azione impugnata rappresentava un decimo del patrimonio. Esso era assolutamente diversificato e, come si evince dal documento sulla consistenza di esso, la diversificazione era preesistente. L’acquisto di ‘NOME‘ è stato contestuale all’acquisto di ‘Turkey’, per pari valore e anch’esse titolo a rischio. Tutto quanto sopra esposto dimostra che i clienti erano investitori non occasionali adusi a scegliere con oculatezza i propri investimenti anche a fini di profitto correlato a rischio. Né è impugnata la ratio sulla non conoscibilità della rischiosità del titolo, emergente dagli atti della indagine penale ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da
analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., sollevata da RAGIONE_SOCIALE sul presupposto di un’asserita incertezza in merito all’identità della parte re sistente, ivi indicata come Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE e non come l’incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San Paolo.
1.1. In proposito, infatti, è sufficiente evidenziare che: i ) l’impugnata sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1602/2019 è stata pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE CR RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.; ii ) la notifica della stessa nei confronti degli odierni ricorrenti è stata eseguita dall’AVV_NOTAIO, quale difensore di ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE‘; iii ) nella procura speciale apposta in calce al ricorso è specificato che la stessa viene rilasciata per la sentenza suddetta della corte fiorentina.
1.2. Tutti questi richiami decisamente escludono qualsiasi incertezza sull’identità del destinatario del ricorso, dovendo solo ricordarsi che, la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha precisato che: i ) « Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto ma, ai fini dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione, o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata » ( cfr . Cass. n. 10869 del 2023. In senso sostanzialmente conforme si veda pure Cass. n. 8778 del 2023); ii ) è infondata l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione per recare una errata intestazione della parte contro cui è proposto qualora il soggetto destinatario della notificazione del ricorso medesimo, resistendo nel grado di giudizio di
legittimità, dopo avere proposto l’eccezione per il motivo sopra esposto, si sia difeso nel merito. Ogni nullità e/o irregolarità dell’atto di impugnazione rimane così sanata ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., avendo l’atto medesimo raggiunto lo scopo cui era destinato e non potendovi essere incertezza circa il destinatario ( cfr . Cass. n. 2827 del 2018; Cass. n. 13620 del 2007).
Il primo ed il secondo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:
I) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di appello ». Assumono i ricorrenti: i ) di aver dedotto, nella citazione introduttiva del giudizio, che: ‘ Il modulo contrattuale firmato dal sig. COGNOME non contiene, comunque, neppure il minimo di regole richieste dalla normativa vigente al momento delle vendite ed in particolare non: a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilisce il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indica le modalità attraverso cui l’investitore possa impartire ordini istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da fornire agli investitori a rendiconto dell’attività svolta; e) indica le condizioni contrattuali eventualmente convenute con l’investitore per la prestazione del servizio ‘; ii ) di aver precisato, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., tra l’altro, che, ‘ Sotto altro aspetto, il contratto de quo non rispecchiava neanche il contenuto minimo previsto dall’art. 30 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 11522/98 (regolamento che e applicabile alla data della operazione). Contrariamente a quanto afferma controparte sul punto, infatti, va evidenziato come il primo obbligo imposto dal prefato regolamento (ma anche da quello precedente del 1997, il regolamento 10943) era di specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche ‘; iii ) il tribunale nel rigettare tale doglianza non era entrato nel merito della questione in quanto, a monte, aveva ritenuto che ‘… la normativa di settore prescrive a pena di nullità la forma scritta per il contratto quadro e non l’adeguamento del contenuto alle successive disposizioni regolamentari della RAGIONE_SOCIALE ‘; iv )
nell’atto di appello avevano censurato tale asserzione in modo specifico, come testimoniato dal tenore letterale della relativa doglianza, puntualmente trascritta in ricorso; v ) tenuto conto delle argomentazioni del tribunale (secondo cui non vi era l’obbligo di adeguare il contratto quadro alla nuova normativa), il descritto motivo di gravame non era generico atteso che indicava: a ) la statuizione della sentenza oggetto di censura; b ) i motivi e gli argomenti per confutare il fondamento della decisione del tribunale evidenziando anche l’esistenza di un atto normativo che imponeva l’adeguamento; c ) contrariamente a quanto asserito dalla corte di appello, la fonte normativa da cui discendeva l’obbligo di adeguare il contratto (il Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 11254/1998) e le lacune del contratto rispetto alla nuova normativa; d ) indicava i termini in cui andava modificata la sentenza di primo grado;
II) « Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 112 c.p.c., all’art. 23 del TUF, art. 30 del Reg. RAGIONE_SOCIALE 11522/98, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 11254/98. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine a fatto decisivo ». In via subordinata all’accoglimento del primo motivo, viene contestata la sentenza della corte distrettuale per non essersi espressa nel merito della censura mossa alla decisione di primo grado con il secondo motivo di appello. Si insiste, dunque, nell’ affermare che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il contratto quadro del 1993, privo del contenuto minimo previsto dalla normativa vigente al momento dell’acquisto dei titoli de quibus (2001), né medio tempore adeguato a quest’ultima, si sarebbe dovuto considerare nullo.
2.1. I descritti motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano infondati alla stregua delle dirimenti ragioni di cui appresso. Nei corrispondenti sensi, peraltro, deve intendersi integrata, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione, in parte qua , della decisione oggi impugnata.
2.2. La corte di appello ha dato atto espressamente ( cfr . pag. 4 della menzionata decisione) che, nella specie, si discute di un acquisto di titoli
avvenuto nel 2001 in forza di un contratto quadro di negoziazione risalente al 15 settembre 1993.
2.3. Nell’intervallo temporale suddetto, il contenuto del contratto quadro è stato regolamentato a più riprese dalla RAGIONE_SOCIALE con le prescrizioni – in larga parte sovrapponibili contenute, rispettivamente, nell’art. 9 Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 5387/1991, nell’art. 7 Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 8850/1994, nell’art. 7 Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10943/1997 e nell’art. 30 reg. RAGIONE_SOCIALE n. 11522/1998.
2.3.1. Rispetto alle intervenute modifiche della disciplina secondaria, risulta assorbente il rilievo, già formulato da questa Corte -anche con riferimento a censure (sostanzialmente analoghe a quella di cui all’odierno secondo motivo dei ricorrenti) di nullità sopravvenuta del contratto quadro sulla base della mancata rinnovazione della volontà contrattuale in conformità alla disciplina imperativa sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 415 del 1996 (cd. Eurosim) ed agli artt. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) e 30 del relativo Regolamento RAGIONE_SOCIALE attuativo -che « l’obbligo di rinnovazione del contratto è stato introdotto solo nel 2004, con la direttiva MiFid » ( cfr . Cass. n. 1460 del 2019, pag. 17 della motivazione) e che lo ius superveniens del Testo unico sull’intermediazione finanziaria, pur modificando in parte i presupposti ed i requisiti anche formali del contratto-quadro, non per questo ha caducato i contratti regolarmente stipulati nel vigore della legge n. 1/1991, in applicazione dell’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7067 del 2016; Cass. n. 1460 del 2019; Cass. n. 22554 del 2019; Cass. n. 22193 del 2022).
2.3.2. Deve escludersi, dunque, alla stregua dei dicta di legittimità appena riportati -che il Collegio condivide ed intende ribadire -che, per il solo fatto dell’introduzione della nuova disciplina, il contratto quadro concluso nel periodo di vigenza del vecchio assetto regolativo, così come gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione di quest’ultimo siano da considerarsi nulli ( cfr . Cass. n. 22193 del 2022). Così integrata nella sua motivazione, pertanto, la decisione impugnata si rivela del tutto conforme ai suddetti princìpi.
Il terzo motivo di ricorso, rubricato « Violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in ordine all’interpretazione ed applicazione dell’art. 23,
comma 6, del TUF, dell’art. 21 del TUF, degli artt. 26 e 28 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 11522/98 in tema di informazione attiva e passiva. Inadempimento degli obblighi di diligenza, contraddittorietà, errore e falsa applicazione di legge », ascrive alla corte territoriale di avere apertamente disatteso i princìpi sanciti dalla Suprema Corte in tema di interpretazione ed applicazione della normativa di settore. In particolare, si assumono violati: i ) « l’art. 21 del TUF, e gli artt. 26 e 28 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 11522/1998 (in tema di adeguata informativa sull’operazione), non risultando provato che la RAGIONE_SOCIALE abbia fornito informazioni in ordine alla natura del titolo, al mercato di negoziazione, solidità dell’emittente, rischi conseguenti (nonostante la RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza della esistenza dell’ offering circular del collocatore del titolo) fatto riconosciuto dalla stessa corte fiorentina laddove riferendosi alla sentenza di primo grado, afferma che ‘La generica informazione fornita all’atto dell’ordine di acquisto e sottoscritta è stata ritenuta sufficiente in relazione al profilo dei clienti. Ciò appare altresì corretto ‘. Invero, il Tribunale prima e la Corte poi, per assolvere la RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo di fornire una corretta e adeguata informativa, hanno dato rilievo ad elementi (titoli preesistenti, l’impiego del decimo del patrimonio, l’acquisto coevo di titoli ‘Turkey’, di pari valore ed a rischio), senza neppure verificare se per tali titoli fosse stata data adeguata informativa. Detti elementi sono inidonei ad esonerare la RAGIONE_SOCIALE dai suoi obblighi informativi. Anche il fatto che, secondo la Procura, la RAGIONE_SOCIALE non avesse conoscenza dell’imminente default dell’emittente, non rileva come esimente dall’obbligo di informazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE atteso che esso non si limita alla sola segnalazione del prossimo default dell’emittente »; ii ) « ai sensi dell’art. 21 del TUF, e gli artt. 26, 28 e 29 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 11522/1998 (in tema di valutazione della adeguatezza dell’operazione), La RAGIONE_SOCIALE doveva valutare l’adeguatezza dell’operazione, il profilo di rischio degli investitori. Qui ancora una volta la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE si discosta dai princìpi sanciti dalla Suprema Corte adita soffermandosi su elementi inconferenti come il patrimonio dei ricorrenti e l’acquisto di titoli Turchia». Si afferma, infine, che « Il parametro normativo, dunque, è stato violato con riferimento alla presunte generiche (ancorché non specificate) informazioni
date in quanto: l’obbligo informativo in capo alla banca non è limitato a generiche informazioni che, in quanto tali, sono inidonee a porre i clienti, in fase precontrattuale, a conoscenza delle reali caratteristiche degli investimenti; il profilo soggettivo degli investitori non legittima la eliminazione dell’obbligo informativo ».
3.1. Questa doglianza si rivela fondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
3.2. Invero, si è già detto ( cfr . § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘) che la corte distrettuale, nel disattendere il quarto ed il quinto motivo di gravame concernenti, rispettivamente, la pretesa omessa pronuncia in ordine alla mancata informativa sui rischi, essendosi il tribunale incentrato sulla presunta adeguatezza dell’operazione, e la ritenuta adeguatezza della operazione rispetto al profilo degli investitori, opinò che « Il Tribunale non ha dimenticato di pronunciare sulla censura relativa alla omessa inform azione, ma l’ha tuttavia ritenuta eccezione non dirimente alla luce del livello di conoscenza degli investitori, ciò desumendo dalla tipologia delle operazioni fino ad allora effettuate. Il passaggio argomentativo è del tutto lecito, sostanziandosi nel grado di tutela necessario, ovviamente minore laddove la conoscenza tecnica dell’investitore è più elevata. La generica informazione fornita all’atto dell’ordine di acquisto e sottoscritta è stata ritenuta sufficiente in relazione al profilo dei clienti. Ciò appare altresì corretto. Il paniere dei clienti era un paniere preesistente e di cui l’operazione impugnata rappresentava un decimo del patrimonio. Esso era assolutamente diversificato e, come si evince dal documento sulla consistenza di esso, la diversificazione era preesistente. L’acquisto di ‘NOME‘ è stato contestuale all’acquisto di ‘Turkey’, per pari valore e anch’esse titolo a rischio. Tutto quanto sopra esposto dimostra che i clienti erano investitori non occasionali adusi a scegliere con oculatezza i propri investimenti anche a fini di profitto correlato a rischio. Né è impugnata la ratio sulla non conoscibilità della rischiosità del titolo, emergente dagli atti della indagine penale ».
3.2.1. Appare evidente, dunque, che, così argomentando, la corte territoriale ha inteso avallare l’impostazione del tribunale secondo cui
l’operazione di acquisto dei titoli di cui oggi si discute doveva considerarsi adeguata alla natura di investitori non occasionali attribuita agli odierni ricorrenti in ragione delle loro conoscenze desunte tipologia di operazioni fino ad allora effettuate , oltre che dal contestuale acquisto di titoli (‘ Turkey ‘) considerati comunque ‘ a rischio ‘.
3.2.2. Questi assunti, tuttavia, si rivelano in contrasto con i princìpi già ripetutamente sanciti da questa Corte -e che il Collegio, condividendoli, intende riaffermare -secondo cui, in materia di contratti di intermediazione finanziaria: i ) « l’onere probatorio a carico dell’intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell’operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un NOMEo risarcibile a carico del cliente, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento » ( cfr . Cass. n. 7288 del 2023); ii ) « l’inottemperanza dell’intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall’investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell’investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati » ( cfr . Cass. n. 12990 del 2023; Cass. n. 7932 del 2023; Cass. n. 17340 del 2008).
3.2.3. In questa sede, pertanto, è possibile rinviare al contenuto delle motivazioni delle pronunce appena citate, giusta l’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., rimarcandosi, in sintesi, che, come pure ribadito anche da Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. n. 19891 del 2022 ( cfr . le rispettive motivazioni): i ) gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n.
58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua c onclusione (è il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); ii ) con particolare riferimento all’obbligo di informazione attiva, l’art. 28, comma 2, Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 11522 del 1998, richiede che gli intermediari forniscano all’investitore ‘ informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento ‘; iii ) giusta l’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio; iv ) l’intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati; in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento; v ) l’assolvimento dell’obbligo di informazione specifica impone, quindi, all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al
cliente; vi ) con particolare riferimento, poi, all’obbligo di informazione passiva previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a ), -consistente nella richiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) -esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore porrà in essere; infatti, poi ché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un’operazione da parte dell’intermediario -come tale inidonea a far sorgere l’obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto -richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell’investitore e gli obiettivi che questi si prefig ge con il ricorso agli strumenti finanziari; pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; vii ) l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
3.3. A tanto deve aggiungersi che le già menzionate pronunce rese da Cass. n. 7932 del 2023 e da Cass. n. 12990 del 2023 hanno chiarito pure che, « in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per NOMEi subiti dall’investitore, va verificato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell’onere
della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del NOMEo e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito ‘con la specifica diligenza richiesta’ (Cass. n. 3773/2009) ».
3.3.1. Spetta, dunque, in primo luogo, all’investitore dedurre l’inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l’intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell’onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all’inadempimento così come dedotto.
3.4. Alla stregua dei riportati, e qui condivisi, princìpi, quindi, la decisione della corte fiorentina oggi impugnata, rivelandosi non coerente con gli stessi, risulta inficiata dai vizi ad essa ascritti dalla censura in esame.
3.4.1. La stessa, invero, ha ritenuto che l’operazione di acquisto dei titoli di cui oggi si discute dovesse considerarsi adeguata alla natura di investitori non occasionali attribuita dalla banca agli odierni ricorrenti esclusivamente in ragione delle loro conoscenze desunte tipologia di operazioni fino ad allora effettuate, oltre che dal contestuale acquisto di titoli (‘ Turkey ‘) considerati comunque ‘ a rischio ‘. Per questa ragione, quindi, ha confermato l’assunto del giudice di prime cure che non aveva attribuito valore dirimente alla pur denunciata omessa informazione da parte dell’intermediario
3.4.2. Così procedendo, tuttavia, quella corte (come già il tribunale) ha sostanzialmente omesso di procedere all’accertamento, in concreto, dell’adempimento del descritto onere probatorio gravante sull’intermediario, altresì valorizzando una circostanza (« Né è impugnata la ratio sulla non conoscibilità della rischiosità del titolo, emergente dagli atti della indagine penale ». Cfr . pag. 5 della sentenza impugnata), assolutamente inidonea ad escludere l’inadempimento di cui si discute. Invero, a fronte dell’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario
come allegato dagli appellanti, anche quanto all’adeguatezza dell’operazione de qua , sarebbe stato preciso onere dell’intermediario medesimo provare, innanzitutto, di avergli fornito puntuali indicazioni con riferimento alla inadeguatezza dell’operazione da essi lamentata in relazione al loro profilo, al fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 7932 del 2023), ricordandosi, peraltro, che, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie circa il prodotto offerto e/o acquistato dall’investitore, l’intermediario deve rendere edotto l’investitore, ad esempio, del rating, della eventuale offering circular e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato ( cfr . Cass. n. 8619 del 2017), di eventuali situazioni di grey market ( cfr . Cass. n. 8314 del 2017), e, se del caso, finanche del rischio di default dell’emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario ( cfr . Cass. n. 12544 del 2017, e, riassuntivamente, Cass. n. 1376 del 2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell’intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli ( cfr . Cass. n. 8619/2017). Nulla di tutto questo, invece, è stato concretamente verificato dalla corte distrettuale, non potendosi certamente ritenere esaustiva, a tal fine, la mera circostanza, dalla stessa valorizzata, che il COGNOME e la COGNOME « erano investitori non occasionali adusi a scegliere con oculatezza i propri investimenti anche a fini di profitto correlato a rischio » ( cfr . pag. 5 della sentenza impugnata). In definitiva, tanto poteva valere a fornire alla banca intermediaria uno degli elementi di valutazione dell’adeguatezza dell’opera zione a compiersi, non già ad escluderne, sostanzialmente, tout court l’obbligo corrispondente, del quale doveva comunque dimostrare positivamente il concreto e puntuale adempimento ( cfr., ex multis , Cass. n. 18702 del 2016; Cass. n. 18039 del 2012) alla stregua di tutti gli elementi a sua conoscenza.
In conclusione, l’odierno ricorso va accolto limitatamente al suo terzo motivo, infondati il primo ed il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per il corrispondente
nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respingendone gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile