Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 26616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10687-2021 proposto da:
NOME COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 514/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/10/2020 R.G.N. 1306/2019;
Oggetto
Art. 28 St. lav.
R.G.N. 10687/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2018 al Tribunale di Busto Arsizio, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ex art. 28 St. lav. adottato dal giudice del lavoro il quale aveva accertato l’antisindacalità di taluni comportamenti tenuti dalla società nei confronti delle organizzazioni sindacali ricorrenti – consistiti, in particolare, nel rifiuto di porre in essere una qualsiasi forma di incontro coi sindacati che ne avevano fatto richiesta, nel rifiuto di fornire le informazioni stabilite dalla legge italiana per le imprese operanti in territorio italiano e nel rifiuto di collaborare nelle procedure di nomina dei rappresentanti sindacali per la sicurezza presso la scalo di Malpensa – e, conseguentemente, ordinato alla compagnia convenuta di cessare immediatamente tale condotta, intimandole di fornire ai sindacati che ne avevano fatto richiesta le informazioni di cui all’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 25/07 e i dati previsti dall’art. 1 paragrafo 2 del CCNL trasporto aereo, di riscontrare le richieste di incontro avanzate dai sindacati al fine di avviare i negoziati per la stipula di un accordo collettivo per la costituzione di un “quadro generale in materia di diritto all’informazione e alla consultazione”, di comunicare i dati sull’utilizzo dei contratti di somministrazione e sulla situazione del personale maschile e femminile previste dal codice di pari opportunità.
Il Tribunale adito, rilevata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla clausola contrattuale definita ‘estinzione del contratto’, rigettò l’opposizione della società.
La Corte di Appello di Milano, con la pronuncia qui impugnata, ha respinto il gravame della soccombente.
2.1. Preliminarmente ha confermato la giurisdizione del giudice italiano, già ritenuta in prime cure, in applicazione dell’art. 7, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, in luogo dell’art. 21 del medesimo Regolamento, argomentando sulla natura extracontrattuale dell’ azione proposta dal sindacato istante a difesa di interessi collettivi lesi dalle condotte discriminatorie denunciate, con effetti prodotti nel territorio dello Stato dove la prestazione dei lavoratori si svolgeva per una parte essenziale in quanto presso le basi di servizio italiane iniziava e si concludeva la loro attività lavorativa.
2.2. In conseguenza della ritenuta natura extracontrattuale dell’azione proposta, la Corte ha confermato anche l’applicabilità della legge italiana, in virtù dell’art. 4 del Regolamento europeo già citato che per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito prevede l’operatività della legge del paese in cui il danno si verifica, nella specie l’Italia dove il soggetto sindacale agente aveva subito la lesione della propria sfera giuridica.
2.3. La Corte territoriale ha poi respinto i motivi di impugnazione con cui la società eccepiva che, al momento della instaurazione del giudizio, RAGIONE_SOCIALE non applicava un contratto collettivo di diritto italiano, e, pertanto, non era tenuta a fornire informazioni indistintamente a tutti i sindacati, evidenziando altresì l’inesistenza di un obbligo a trattare con tutte le sigle sindacali. Secondo la Corte, ‘il rifiuto aprioristico di porre in essere una qualsiasi forma di incontro ai fini di avviare la consultazione e la negoziazione previste dall’art. 1, 2° co., del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, costituisce una lesione di una prerogativa r iconosciuta dall’ordinamento, in attuazione della direttiva comunitaria 2002/14/CE che impone di adottare ‘.
Per i giudici milanesi la disposizione citata dovrebbe essere interpretata in modo costituzionalmente orientato ‘nel senso di imporre un obbligo di trattativa e negoziazione (teso alla stipula dell’accordo) nei confronti del datore di lavoro che, avendo i requisiti occupazionali di cui all’art. 3 del decreto legislativo, non aderisca (come l’appellante) a un modello di contrattazione che assicuri per una determinata categoria i flussi informativi garantiti dall’art. 4 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25’. NOME sarebbe, quindi, ‘obbligata in forza della sua scelta di non aderire ad alcun modello di contrattazione che genera un flusso informativo ad avviare negoziazioni con i soggetti collettivi , individuati dall’art. 2 lettera g) del d.lgs. 25/07 (e quindi con le organizzazioni sindacali appellate), allo scopo di attuare ‘.
Analogamente la Corte di Appello ha considerato infondate le argomentazioni sostenute da RAGIONE_SOCIALE sia ‘circa l’insussistenza in capo alla Compagnia degli obblighi di informazione stabiliti dalla legislazione per le imprese operanti nel territorio dello Stato con specifico riferimento al numero dei rapporti di lavoro atipico e ai dati stabiliti dal Codice delle Pari Opportunità, come disciplinato rispettivamente dall’art. 36 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e dall’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 più v olte sollecitati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti’, sia quanto al ‘denunciato rifiuto di avviare le procedure di negoziazione per le elezioni dei rappresentanti della sicurezza sui luoghi di lavoro’.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società con cinque motivi; hanno resistito la
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con unico controricorso.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. il primo impugna, ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c., l’affermata giurisdizione del giudice italiano, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 7.2 Regolamento CE n. 1215/2012 e, in subordine, l’esclusione della giurisdizione anche in caso di applicazione dell’art. 7.2 Regolamento UE n. 1215/2012;
1.2. il secondo motivo denuncia ‘la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 Regolamento CE n. 864/2007’ in punto di legge applicabile alla controversia, sostenendo che, non integrando il caso in esame una obbligazione extracontrattuale da fatto illecito avrebbe dovuto essere applicate le regole in materia di responsabilità contrattuale contenute nel Regolamento CE n. 593 del 2008;
1.3. il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1, del D. Lgs. n. 25/2007, deducendo l’inesistenza di un obbligo a trattare ai sensi di detta legge che ‘individua il quadro generale in materia di diritto a ll’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia’, mentre RAGIONE_SOCIALE ai tempi di causa non aveva sede in Italia né un’unità produttiva, né sussisteva l’altro presupposto previsto dall’art. 3
citato, ossia che la società impieghi sul territorio italiano ‘almeno 50 lavoratori’; con un secondo profilo di censura si deduce che l’art. 1, comma 2, del decreto non prevede alcun obbligo di trattare in capo al datore di lavoro, stabilendo semplicemente che ‘le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro’ mentre secondo chi ricorre -‘non dice in alcun modo che il datore di lavoro, nel caso in cui non applichi il CCNL di settore, sia tenuto a negoziare o tantomeno a stipulare un accordo con i sindacati firmatari di quello stesso CCNL, che peraltro ha deciso di non applicare’;
1.4. col quarto mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372, comma 2, c.c. e dell’art. 39 Cost., censurando la parte della motivazione in cui la Corte milanese afferma: ‘In ogni caso, RAGIONE_SOCIALE, quale impresa operante nel settore del trasporto aereo in Italia, è tenuta comunque a rispettare, anche in assenza di accordo, i flussi informativi, così come previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per il settore, in conformità con i dettami della direttiva dell’Unione Europea.; si argomenta: ‘se è vero, come è vero, che RAGIONE_SOCIALE, in quanto non iscritta alle associazioni di categoria firmatarie, era libera di non applicare il contratto collettivo da queste stipulato, non era nemmeno tenuta ad osservare le procedure di informazione in esso previste, in quanto l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è limitata alle parti stipulanti e non si estende a tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento’;
1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. 81/201514 e dell’art. 46 del D. Lgs. 198/2006 in difetto dei presupposti necessari, in quanto
la società ‘ai tempi di causa non impiegava in Italia alcun lavoratore, né diretto né in somministrazione’.
Poiché gli esposti motivi di ricorso prospettano questioni di diritto di particolare rilevanza, il Collegio reputa necessaria la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’ udienza pubblica.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 settembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME