Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15235-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CASSANO TRIFONE NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
Oggetto
Contributi RAGIONE_SOCIALE obblighi di comunicazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
– intimata –
RAGIONE_SOCIALE la sentenza n. 350/2023 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/05/2023 R.G.N. 881/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del giorno 12.5.2023 n. 350, la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame di RAGIONE_SOCIALE la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva accolto l’opposizione di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO a una cartella per il pagamento del contr ibuto integrativo relativo all’anno 2010, nonché RAGIONE_SOCIALE interessi e sanzioni comminate in seguito all’inosservanza da parte del ricorrente dei propri obblighi dichiarativi, di cui all’art. 2 del regolamento generale di previdenza di RAGIONE_SOCIALE, per le annualità 2010-2014
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado di accoglimento delle ragioni del RAGIONE_SOCIALEno, perché doveva escludersi che sussistesse la continuità professionale, posto che in nessuno dei sette anni oggetto di contestazione (2009-2015) erano stati contemporaneamente presenti i tre presupposti fissati dall’art. 7 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE, in quanto la titolarità della partita Iva non era riscontrabile nell’anno 2009, mentre negli ann i dal 2010 al 2015 il RAGIONE_SOCIALEno risultava iscritto ad altra forma di previdenza. Inoltre, poiché il RAGIONE_SOCIALEno non aveva mai prodotto reddito professionale, sottraeva quest’ultimo dall’obbligo informativo di cui all’art. 36 del previgente Statuto RAGIONE_SOCIALE (in vigore fino al 2011), obbligo ripreso dall’art. 2 del Regolamento Generale di RAGIONE_SOCIALE, in vigore dal 2012.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 16 e 21 della legge n. 6/1981 (norme in materia di previdenza per gli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE artt. 7 e 36 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE vigente fino al 2011, dell’art. 7 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE in vigore dal 1.1.20 12, dell’art. 2 del regolamento generale di previdenza, nonché dei canoni dell’esegesi delle norme, ex art. 12 delle preleggi e RAGIONE_SOCIALE artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneame nte la Corte d’appello aveva ritenuto che il RAGIONE_SOCIALEno non fosse soggetto agli obblighi dichiarativi, per non aver mai prodotto reddito professionale suscettibile di soggezione agli obblighi contributivi.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘Ai sensi dell’art. 36 comma 6 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), approvato con d.m. del Ministero del Lavoro e della RAGIONE_SOCIALE Sociale del 28 novembre 1995, l’ente può sanzionare la ritardata comunicazione della dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume RAGIONE_SOCIALE affari non correlata ad un debito contributivo, e ciò in base alla potestà deliberativa attribuita dall’art. 1, comma 6 bis, della legge n. 140 del 1997, agli enti privatizzati in materia di regime
sanzionatorio per inadempienze contributive, che non restano limitate alla tipica ipotesi della omissione contributiva, ma comprendono anche condotte – quale quella della omessa comunicazione del reddito – prodromiche rispetto a condotte più gravi ovvero f unzionali agli accertamenti dell’ente’ (Cass. n. 265/2008).
Nella specie, pur volendo ammettere che il RAGIONE_SOCIALEno non avesse esercitato la professione con carattere di continuità, tuttavia, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 6/ 1981 (norme in materia di previdenza per gli RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE) egli aveva l’obbligo di comunicare, in qualità di iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, il proprio reddito e la dichiarazione doveva essere presentata anche se negativa, circostanza che nella presente vicenda non risulta avvenuta.
Ne segue che in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.25.