Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24517-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 24517/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 389/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 09/02/2018 R.G.N. 147/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 9.2.18 la corte d’appello di Trieste, in riforma di sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede RAGIONE_SOCIALE‘11.1.17, ha accertato che nulla è dovuto dalla provincia di Trieste per contributi malattia e maternità di cui all’avviso di addebito impugnato.
In particolare, la corte ha ritenuto che si tratta di ente pubblico economico non trasformato in società di capitali e che non agisce in regime di concorrenza, non persegue fini di lucro, è sottoposto a controllo RAGIONE_SOCIALEa regione, escludendo che sia impresa privatizzata a capitale misto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 20 comma 2 decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9 legge 138 del 1943, 21 legge 1204 del 1971, 20 decreto legge 112 del 2008, legge reg. Friuli Venezia Giulia 24 del 1999, per avere la corte territoriale trascurato che l’impresa di ente pubblico esercita attività economica al pari di ogni altro imprenditore privato.
Questa Corte ha in tema già richiamato la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 co. 2 citato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 4274 del 04/03/2016, Rv. 639000 -01), secondo la quale, a
decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese RAGIONE_SOCIALEo Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione per malattia per gli operai.
La giurisprudenza su richiamata ha precisato che la locuzione “imprese degli enti pubblici’ non può che essere intesa nel suddetto senso omnicomprensivo, che ne consente l’applicazione a tutte le attività svolte in forma imprenditoriale da qualsiasi ente pubblico, a prescindere dal veicolo giuridico utilizzato per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività stessa; la norma invero va intesa in senso a-tecnico ed omnicomprensivo di tutti gli enti che svolgono attività di impresa a partecipazione pubblica (di qualsiasi tipo).
L’estensione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, del resto, si correla all’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di erogare, a tutti i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe suddette imprese, le prestazioni economiche di maternità riferite ai congedi di maternità/paternità, ai congedi parentali ed ai riposi giornalieri “per allattamento”, ai permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, ricompresi nelle disposizioni legislative di cui al d.lgs. n. 151 del 2001 e successive modificazioni – nonché, ove previsto, le indennità giornaliere di malattia. In tale ambito, si è precisato altresì (Sez. L, Ordinanza n. 5429 del 25/02/2019, Rv. 652920 – 01) che l’affidamento RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘edilizia residenziale pubblica a società partecipate, anche totalmente, dagli enti pubblici locali non muta la natura giuridica privata RAGIONE_SOCIALEe dette società in ordine agli obblighi previdenziali, e non le esonera, conseguentemente, dal versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione cd. minore (per malattia, maternità, fondo di garanzia per insolvenza datore di lavoro e t.f.r. etc.), perché la finalità perseguita dal legislatore attraverso la promozione di strumenti non autoritativi per la gestione di taluni servizi di
interesse pubblico è quella di tutelare le dinamiche del mercato e RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, mentre assume prevalente rilievo, in ordine agli obblighi contributivi, il passaggio del personale addetto dal regime pubblicistico a quello privatistico.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 13