Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13555 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13555 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 8590 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 324/2022, pubblicata in data 1° febbraio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la
Rep.
dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, come da requisitoria scritta;
l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per delega dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per la società controricorrente.
Fatti di causa
NOME COGNOME, sulla base di assegno bancario insoluto di € 40.000,00, ha agito in via esecutiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; successivamente, ha intimato alla medesima società precetto di pagamento in base al medesimo titolo (in rinnovazione del precedente atto di precetto, già seguito dall’esecuzione). La società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 615, coma 2, c.p.c., nell’ambito del primo processo esecutivo, sia, successivamente, ai sensi dell’art. 615, com ma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto in rinnovazione.
Le due opposizioni sono state riunite e accolte dal Tribunale di Como.
La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.
Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
All’esito dell’adunanza camerale del 29 novembre 2023, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 102 del 3 gennaio 2024.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
La società controricorrente ha espressamente eccepito il difetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo la stessa genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, senza alcun riferimento alla proposizione della suddetta istanza di decisione del ricorso, a seguito della proposta di definizione accelerata di esso formulata dal Presidente.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza del presente ricorso proprio ai fini della decisione in ordine a tale questione, che si presenta come nuova e di carattere nomofilattico.
Il Collegio -acquisiti i contributi delle parti e della Procura Generale -ritiene che l’eccezione non possa trovare accoglimento , sulla base degli argomenti che seguono.
1.1 L’art. 380 bis c.p.c., per il caso di proposta di definizione accelerata del ricorso determinata dal rilievo di profili di inammissibilità o manifesta infondatezza del medesimo (cd. PDA), al fine di evitare l’estinzione del giudizio di legittimità richiede una istanza di decisione « sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale ».
La procura necessaria ai fini della presentazione dell’istanza di decisione deve avere, dunque, il duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della ‘ novità ‘ e della ‘ specialità ‘.
1.1.1 Il requisito della novità va certamente inteso nel senso che il potere di avanzare l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c. non può essere conferito prima della formulazione
della proposta di definizione accelerata del ricorso, eventualmente già con la stessa procura speciale ad litem rilasciata per il giudizio di legittimità, di cui all’art. 365 c.p.c. .
O ccorre certamente che la parte conferisca al difensore un’ulteriore procura specificamente diretta a tal fine; la ratio e la lettera della norma portano, cioè, a ritenere che il requisito di novità implichi, in primo luogo, che la procura debba essere conferita in data successiva a quella della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità.
1.1.2 Il requisito della specialità va inteso nel senso che la nuova procura deve avere ad oggetto il conferimento del potere di porre in essere lo specifico atto previsto, cioè la proposizione dell’istanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., atto necessario al fine di evitare l’estinzione del giudizio di legittimità.
Di conseguenza, non è sufficiente, a tal fine, la mera procura speciale ad litem di cui a ll’art. 365 c.p.c. , cioè una procura che attribuisca al difensore il potere di rappresentanza della parte nello specifico giudizio di legittimità volto ad impugnare una determinata sentenza.
Occorre, invece, una procura specificamente diretta ad attribuire al difensore, già costituito nel giudizio di legittimità e, quindi, già munito della necessaria procura speciale ad litem di cui all’art. 365 c.p.c. (o, eventualmente, anche ad un nuovo difensore che ne venga contestualmente dotato), il potere specifico di presentare l’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata di esso.
I n altri termini, mentre la specialità della procura di cui all’art. 365 c.p.c. è riferita ad un ‘ giudizio ‘ (si deve trattare di procura processuale a rappresentare la parte in uno specifico giudizio di legittimità), e si tratta pertanto di procura ad litem , la specialità della procura di cui all’art. 380 bis c.p.c. è riferita ad un ‘ atto ‘ , sia pure inteso a darvi ulteriore e decisivo impulso: si deve
trattare di procura -conferita al difensore già o contestualmente munito della procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. per la rappresentanza della parte nel giudizio di legittimità -a porre in essere un determinato e specifico atto di quel giudizio di legittimità, cioè di una procura ad actum .
1.1.3 Quanto sin qui osservato comporta che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., una ‘ nuova ‘ procura genericamente riferita al giudizio di legittimità pendente, in quanto la procura speciale conferita al difensore ai fini della rappresentanza nel giudizio di legittimità non solo non comprende, ma non può in nessun caso comprendere, anche il potere di proporre l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., e ciò proprio in base a tale ultima disposizione, che a tal fine richiede una ‘ nuova procura speciale ‘ . L a proposizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata dello stesso rientra, cioè, tra gli atti che il difensore non può compiere sulla base della sola procura ad litem , ai sensi dell’art. 84 c.p.c., essendo necessaria una speciale procura ad actum , analogamente a quanto è, ad esempio, previsto per la rinuncia e l’accettazione della rinuncia al ricorso per cassazione (ai sensi degli artt. 84, 306, 390 e 391 c.p.c., disposizioni la cui interpretazione risulta consolidata nel senso che, affinché il difensore possa porre in essere tali atti, è necessario un espresso conferimento dello specifico potere riferito agli atti medesimi; cfr. ad es., Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. del 27/07/2018, Rv. 650288 -01: « la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c. , non produce l’effetto dell’estinzione del processo »; conf., ex multis : Sez. 2, Sentenza n. del 11/10/2013, Rv. 628696 -01; Sez. L, Sentenza n. del 15/01/2014, Rv.
629261 -01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. del 20/01/2015, Rv. 634070 -01; con riguardo al medesimo requisito per l’accettazione della rinuncia della controparte: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. del 07/10/2005, Rv. 584276 – 01); anche se con la differenza che, nel caso della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, il potere di porre in essere lo specifico atto processuale, pur dovendo essere espressamente conferito e non essendo compreso in quello necessario ai fini della rappresentanza processuale nel giudizio di legittimità, può essere attribuito al difensore contestualmente alla procura ad litem , mentre, nel caso dell’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., il conferimento della procura ad actum deve necessariamente avvenire separatamente ed in un secondo momento.
1.1.4 L’esposta interpretazione della disposizione di cui all’art. 380 bis c.p.c. è la sola che può definirsi coerente con la sua ratio , che è evidentemente quella di sollecitare una particolare e specifica attenzione della parte in ordine all’atto processuale di cui si discute, che (come per la rinuncia al ricorso e l’accettazione della stessa, anche se con effetti ‘ inversi ‘) implica conseguenze considerate dal legislatore di particolare delicatezza, se non maggiore, anche tenuto conto della automatica condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in caso di conferma dell’esito indicato nella proposta di definizione acce lerata del ricorso.
1.2 Nella specie, la procura prodotta dal difensore del ricorrente per la proposizione dell’istanza di decisione ha, in effetti, un contenuto identico a quello della precedente procura speciale prodotta per il patrocinio nel presente giudizio di legittimità, eccezion fatta per l’indicazione de l numero di ruolo del procedimento, nonché la data, che è successiva a quella della proposta di definizione accelerata dello stesso.
Tanto assicura, peraltro ed in coerenza coi criteri ermeneutici adottati da questa Corte a Sezioni Unite in tema di requisiti
formali della procura, che si tratti di una procura ‘ nuova ‘ , come richiesto dall’art. 380 bis c.p.c..
1.3 Per quanto riguarda l’ulteriore requisito della ‘ specialità ‘ , occorre valutare se esso possa essere soddisfatto anche in virtù della mera ‘ collocazione topografica ‘ della procura stessa. In verità, in proposito, nulla è espressamente previsto, né
dall’art. 380 bis c.p.c., né dall’art. 83 c.p.c..
1.3.1 Ritiene il Collegio, in primo luogo, che debba condividersi l’opinione che non esclude il potere del difensore di autenticare la sottoscrizione della parte relativa a tale procura e, dunque, non implica la necessità in ogni caso di una procura notarile.
Anche se l’art. 83 c.p.c. non include l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c. tra gli atti in calce o a margine dei quali il difensore può autenticare la sottoscrizione della parte in relazione alla procura difensiva, è possibile giungere ad escludere che sia richiesta, sempre e necessariamente, una procura notarile a tal fine, anche sulla base di una interpretazione ‘costituzionalmente orientata’ della disposizione , in base ai seguenti argomenti sistematici: a) il rilievo che, nella legge delega sulla base della quale è stata introdotta la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c. non era specificamente imposto il requisito di una nuova procura per l’istanza di decisione; b) la considerazione che una interpretazione eccessivamente rigorosa del suddetto requisito potrebbe costituire, in qualche modo, una ingiustificabile limitazione al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.; c) l’indirizzo consolidato secondo il quale viene comunemente ritenuta possibile l’autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione della parte che personalmente effettua la dichiarazione di rinuncia, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. e anche dell’art. 390 c.p.c., in calce alla rinuncia stessa, sebbene anche in tal caso non vi sia una previsione espressa che consenta tale autentica in calce a quell’atto.
1.3.2 Inoltre, va certamente ammessa, anche in questo caso, la cd. specialità ‘ per collocazione topografica ‘, secondo l’interpretazione ‘ampia’ di tale espressione, ormai consolidatasi e ripetutamente confermata dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, con riguardo al (diverso, ma analogo) requisito di specialità della procura che accede al ricorso , ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374 -01; Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024, Rv. 669830 -01).
Deve , cioè, senz’altro ammettersi che il requisito della ‘ congiunzione materiale ‘ tra procura ed atto cui accede sia soddisfatto anche nel caso in cui la procura sia semplicemente inserita nella medesima busta telematica con cui è depositata l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., quanto meno se dal contenuto di essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’atto stesso cui accede .
1.3.3 Nel caso di specie, la nuova procura del difensore del ricorrente risulta inserita nella medesima busta telematica con cui è stata depositata l’istanza di decisione del ricorso , e contenendo essa un espresso riferimento all ‘atto cui accede (« La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 »), a giudizio del Collegio deve ritenersi superata ogni perplessità.
Il ricorso può, pertanto essere esaminato nel merito.
Con il primo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 cpc in relazione all’ art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. ».
Il ricorrente denuncia l’omessa ammissione della prova per testi come richiesta sin dal primo grado di giudizio, ritenendo che la stessa abbia carattere di decisività ai fini del decidere.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 e 201 cpc (art. 360 n. 3 cpc). Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc) ».
Il ricorrente deduce la mancata valutazione della richiesta di produzione formulata, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sull’acquisizione di informazioni bancarie, ritenute decisive ai fini del decidere.
I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto le questioni con essi poste presentano ragioni di connessione logica e giuridica.
Essi sono inammissibili, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Va premesso che le censure di violazione dell’art. 115 c.p.c. non risultano formulate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 -01, 640193 -01 e 640194 -01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 -01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02).
Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così, tra le altre: Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. del 07/03/2017, Rv. 643989 –
01; Sez. 2, Ordinanza n. del 29/10/2018, Rv. 651028 -02; e Sez. 6 – 1, Ordinanza n. del 17/06/2019, Rv. 654713 – 01).
Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe, senza dubbio alcuno, dato luogo a una decisione diversa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
del 26/06/2018, Rv. 649421 – 01 ). Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. del 07/04/2014, Rv. 629829 – 01).
Costituisce, pertanto, un ‘fatto’, suscettibile di essere denunciato ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 1, Sentenza n. del 04/04/2014, Rv. 630720 – 01; Sez. 1, Sentenza n. del 08/09/2016, Rv. 641174 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. del 13/12/2017, Rv. 646294 – 01; Sez. 5, Sentenza n. del 08/10/2014, Rv. 632989 – 01; Sez. U, 23/03/2015, n. 5745; Sez. 1, Sentenza n. del 05/03/2014, Rv. 629647 01).
Non costituiscono, viceversa, ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, Sentenza n. del 14/06/2017, Rv. 644485 -01; Sez. 5, Sentenza n. del 08/10/2014, Rv. 632989 – 01); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme
dei materiali di causa’ (Cass., Sez. L, Sentenza n. 21/10/2015, Rv. 637497 – 01).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha adeguatamente allegato nel ricorso -neppure potendo farlo in alcun atto successivo -la decisività delle prove istruttorie e della produzione documentale, capace di sovvertire la valutazione della corte territoriale, basata sulla analisi della corretta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, ritenendo inammissibili (o comunque ininfluenti) le prove testimoniali dedotte.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 9.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 9.000,00 (novemila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 9.000,00 (novemila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-