Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13497 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12940-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CAPOTORTI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 7884/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/11/2020 R.G.N. 2580/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
CC
RILEVATO CHE
con sentenza 24 novembre 2020, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del precetto intimato da NOME COGNOME il 23 gennaio 2020 a NOME COGNOME per il pagamento della somma di € 1.415,70, per somme da questi dovutele in forza della sentenza della Corte d’appello di R oma n. 7221/2005;
esso ha così accolto l’opposizione al precetto proposta dall’intimato, per non essergli stato con esso notificato il titolo esecutivo, dopo aver disatteso l’eccezione preliminare dell’intimante opposta, di nullità del ricorso in opposizione per il mancato rispetto del termine (non minore di trenta giorni) previsto dall’art. 415, quinto comma c.p.c., tra la data di notificazione del ricorso e la data dell’udienza di discussione, in quanto sanato dalla costituzione di parte opposta, cui il Tribunale aveva assegnato termine congruo di rinvio dell’udienza, per replica compiuta alle avversarie allegazioni;
con atto notificato il 6 maggio 2021, l’intimante opposta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.; l’intimato opponente non ha svolto attività difensiva;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, c.p.c. e 2697 c.c. ed omessa valutazione di una circostanza determinante come error in procedendo , quale la risultanza dalle dichiarazioni di terzi debitori dell’esecutato COGNOME, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., della notificazione di un atto di pignoramento presso terzi, ad istanza della ricorrente sulla base della sentenza della Corte
d’appello di Roma n. 7221/2005, comprovante ‘la preventiva obbligatoria ed implicita notificazione di detto titolo esecutivo già nel 2008’ (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 479 c.p.c., per la sanatoria della nullità dipendente da mancata notificazione ed omessa indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione del titolo esecutivo, per il raggiungimento dello scopo in virtù della sua conoscenza dall’atto di opposizione, tratta dalla notificazione del precetto, in assenza di deduzione di pregiudizio alcuno, non avendo dimostrato di aver spontaneamente pagato nel termine dilatorio di dieci giorni (secondo motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
dalla trascrizione né delle dichiarazioni dei terzi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di Roma (a pgg. 4 e 5 del ricorso), né della determinazione di credito con ordinanza riservata 16 giugno 2009 del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Roma (a pg. 6 del ricorso) risulta alcuna indicazione di notificazione del titolo esecutivo, né della sua data, alla base del precetto intimato;
in linea di diritto, occorre premettere che:
a ) la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando siano sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore: quella al precetto, in particolare, costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in
suo danno (Cass. 15 dicembre 2016, n. 25900; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38625)
b ) l’opposizione agli atti esecutivi con cui si censuri un vizio meramente formale è di regola inammissibile, se l’opponente non deduca le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia determinato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo; facendo eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (Cass. 26 settembre 2023, n. 27424, in riferimento ad un pregiudizio ‘autoevidente’ al peculiare diritto di difesa consistente nella facoltà, anteriormente all’inizio dell’esecuzione, di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate)
c ) la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (Cass. 18 luglio 2018, n. 19105, che nella specie, avendo l’oppone nte lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in
condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata);
5. nel caso di specie, in difetto di prova della notificazione del titolo esecutivo, tanto meno della sua data, a norma dell’art. 479 c.p.c., deve essere affermata la nullità del precetto intimato.
Essa non è stata, infatti, sanata in assenza di raggiungimento dello scopo, non risultando dall’atto di opposizione (per l’estratto trascritto a pg. 8 del ricorso) alcuna conoscenza, da parte dell’opponente del titolo esecutivo, semplicemente designato come ‘il titolo indicato’ da parte opposta ( sub p.to I: ‘ … parte opposta ha notificato un atto di precetto senza notificare in alcun modo, né dare prova in tale senso di averlo fatto, il titolo indicato alla parte opponente e ponendo a fondamento delle proprie pretese un titolo, non notificato, senza precisare … ‘ ), rendendosi poi evidente il pregiudizio comportato dalla nullità, denunciata con l’opposizione, per la contestazione delle pretese creditorie avanzate ( sub p.to II): addirittura deducendo la definizione tra le parti di ‘qualsivoglia rapporto creditorio debitorio … con sentenza del 23.06.2000 emessa in primo grado dal Tribunale del Lavoro … a cui non è seguito alcun altro provvedimento successivo notificato a parte opponente’ ( sub p.to III);
6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo svolto la parte vittoriosa attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 marzo 2024