Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14067 Anno 2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 14332/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti
– ricorrente – contro
CARBONARA NOME
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Bari recante il n. 1458/2023 e pubblicata
in data 20.4.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.3.2025 dal
Consigliere relatore dr. NOME COGNOME.
N. 14332/23 R.G.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose , ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione all’esecuzione in relazione all’atto di precetto notificatole il 24.6.2021, con cui l’ AVV_NOTAIO le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.853,19, oltre accessori, a titolo di compensi professionali; i n particolare, l’opponente dedusse la nullità del precetto in quanto carente della menzione del provvedimento che aveva disposto la esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva;
c ostituitosi l’opposto, con sentenza del 20.4.2023 il Tribunale di Bari accolse l’opposizione, dichiarando la nullità del precetto ;
osservò il Tribunale che l’omessa indicazione del provvedimento che aveva di -chiarato l’esecutorietà del d.i. n. 41384/2016 reso dal G.d.P. di Roma comportava la nullità del precetto, ai sensi degli artt. 480, comma 2, e 654, comma 2 c.p.c., intimato dal COGNOME, regolando le spese;
avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi;
-l’intimata non ha resistito;
a i sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., in data 8.10.2023 è stata depositata proposta di definizione accelerata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità/manifesta infondatezza, cui è seguita tempestiva istanza di decisione da parte del ricorrente;
-il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
Considerato che:
rileva il Collegio che il ricorso -e in special modo il secondo motivo – presenta questioni di evidente natura nomofilattica e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire;
il Collegio reputa quindi opportuno decidere sull ‘ impugnazione in una fissanda pubblica udienza;
P. Q. M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il ricorso sia trattato in una fissanda pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno