Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14067 Anno 2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 14332/2023 R.G. proposto da:
DI NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
CARBONARA NOME
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Bari recante il n. 1458/2023 e pubblicata
in data 20.4.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.3.2025 dal
Consigliere relatore dr. NOME COGNOME.
N. 14332/23 R.G.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose , ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione all’esecuzione in relazione all’atto di precetto notificatole il 24.6.2021, con cui l’ avv. NOME COGNOME le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.853,19, oltre accessori, a titolo di compensi professionali; i n particolare, l’opponente dedusse la nullità del precetto in quanto carente della menzione del provvedimento che aveva disposto la esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva;
c ostituitosi l’opposto, con sentenza del 20.4.2023 il Tribunale di Bari accolse l’opposizione, dichiarando la nullità del precetto ;
osservò il Tribunale che l’omessa indicazione del provvedimento che aveva di -chiarato l’esecutorietà del d.i. n. 41384/2016 reso dal G.d.P. di Roma comportava la nullità del precetto, ai sensi degli artt. 480, comma 2, e 654, comma 2 c.p.c., intimato dal De COGNOME, regolando le spese;
avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi;
-l’intimata non ha resistito;
a i sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., in data 8.10.2023 è stata depositata proposta di definizione accelerata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità/manifesta infondatezza, cui è seguita tempestiva istanza di decisione da parte del ricorrente;
-il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
Considerato che:
rileva il Collegio che il ricorso -e in special modo il secondo motivo – presenta questioni di evidente natura nomofilattica e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire;
il Collegio reputa quindi opportuno decidere sull ‘ impugnazione in una fissanda pubblica udienza;
P. Q. M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il ricorso sia trattato in una fissanda pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno