Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14663/2021 R.G.
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale;
-ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso e come da domicilio digitale;
-controricorrente-
CC 9 giugno 2025
Ric. 14663 del 2021
Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 71/2021 della Corte d’ appello di TRENTO, sezione distaccata di BOLZANO, pubblicata il 7 maggio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 dalla Consigliera dr.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di p ace di Bolzano per la somma di € 3.567,39 su ricorso di RAGIONE_SOCIALE pretesa per l’attività di trasporto di beni mobili svolta in suo favore e, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dai mobili, oggetto del trasporto.
Il Giudice di pace, con ordinanza in data 27 luglio 2017, separava la domanda principale da quella riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore, concedendo termine, ai sensi dell’art. 50 c od. proc. civ., di tre mesi dalla data di comunicazione dell’ordinanza, per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale. La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Bolzano mediante la notifica, in data 26 novembre 2017, dell’atto di citazione in riassunzione effettuata da NOME COGNOME direttamente alla sua controparte personalmente, anziché al procuratore costituito.
Il Tribunale, con ordinanza in data 13 giugno 2018, constatata la mancata costituzione in giudizio di parte RAGIONE_SOCIALE, rilevava che la notifica era stata eseguita nei confronti della parte personalmente e non già nei confronti del procuratore costituito. Considerato, quindi, che il giudizio non era stato correttamente riassunto nel termine perentorio a tal fine assegnato dal giudice a quo , dichiarava l’estinzione del giudizio .
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME ha proposto appello, sostenendo che la notifica eseguita alla parte personalmente ovvero in luogo comunque riferibile alla parte che ne è destinataria, non è affetta da inesistenza e, pertanto, è suscettibile di sanatoria e di rinnovazione avendo comunque l’effetto di impedire le decadenze processuali.
CC 9 giugno 2025
Ric. 14663 del 2021
Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
L’appellata RAGIONE_SOCIALE si è costituita, chiedendo il rigetto dell’appello avversario e rimarcando che la notifica – nulla per essere stata effettuata alla parte personalmente – non ha raggiunto lo scopo a cui era destinata e che per tale ragione non poteva essere considerata sanata ai sensi dell’art. 156 c od. proc. civ.
Con la sentenza, qui impugnata, la Corte d’ appello di Trento ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME condannandolo alla refusione delle spese del grado in favore dell’appellata .
Avverso la sentenza della Corte d’ appello, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un motivo di ricorso; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ..
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME lamenta la ‘ Nullità del procedimento ex art 360 n. 4 in relazione all’art 291 c.p.c. ed all’art 163 c.p.c.’ ; in particolare, lamenta che la Corte di merito – partendo dal principio della natura perentoria del termine per la riassunzione ex art. 50 cod. proc. civ., principio all’evidenza corretto, ma del tutto inutile a risolvere il caso concreto, – avrebbe violato l’art 291 c.p.c. ‘ contaminando il giudizio ‘ con una questione non attinente alla natura perentoria del termine fissato per la riassunzione. Richiama l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. Sez. 6 n. n.29685/2020) che, nel ritenere tempestivo un appello proposto con notifica affetta da nullità e quindi rinnovata ex art 291 c.p.c., ha affermato : ‘La previsione dell’ordine di rinnovazione è infatti funzionale alla tutela dell’integrità del contraddittorio e mira ad evitare che la nullità della notifica possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante: per questo è stabilito che la rinnovazione della notificazione – ricollegandosi per disposizione di legge alla notificazione iniziale nulla – impedisce ogni decadenza. La rinnovazione in altri termini
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Ric. 14663 del 2021
Pres. P.A.P. Condello
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produce, in forza della indicata disposizione, un effetto conservativo della notificazione nulla, per cui – sul piano strettamente processuale- per effetto della rinnovazione la notifica si ha per effettuata ora per allora’ .
Il ricorrente osserva che il tema della natura perentoria del termine è proprio un presupposto di applicazione dell’art 291 c.p.c. e non già perché la norma ne consenta la deroga o violazione, quanto piuttosto perché consente, in presenza di una notifica eseguita nel rispetto del termine perentorio ma affetta da nullità (e che quindi non abbia consentito la regolare instaurazione del rapporto processuale), la possibilità del rinnovo ad effetto sanante retroattivo; col risultato che la notifica nulla, se seguita nel termine fissato dal giudice ex art. 291 c.p.c. da una notifica valida, finisce con l’avere comunque l’effetto interruttivo di qualsiasi decadenza e che , per tale ragione, si parla di sanatoria retroattiva.
2. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Giova premettere che l’indirizzo di questa Corte è ormai da tempo consolidato nell’affermare che la notifica dell’atto riassuntivo alla parte personalmente anziché, come prescritto dagli artt. 170, primo comma, c.p.c. e 125 disp. att. stesso codice, al procuratore costituito, impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione, salvo che il destinatario della medesima si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità, per raggiungimento dello scopo cui l’atto era diretto (art. 156, comma 3, c.p.c.), anche quando la costituzione avvenga allo scopo di far valere il vizio (Cass. Sez. 2, n. 4475 del 09/05/1994; Cass. Sez. 2, n. 11028 del 15/07/2003; Cass. Sez. 2, n. 1676 del 29/01/2015).
Nel caso di specie, il ricorrente ha tempestivamente riassunto, con atto di citazione, il giudizio in primo grado entro il termine perentorio (di tre mesi) concesso dal Giudice di primo grado, costituendosi tempestivamente in giudizio e chiedendo termine per la rinnovazione della notifica -affetta da nullità, in quanto eseguita alla RAGIONE_SOCIALE presso la sede legale, anziché presso il procuratore costituito -sicché il Tribunale non avrebbe potuto
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Ric. 14663 del 2021
Pres. P.A.P. Condello
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dichiarare l’estinzione del giudizio (cfr. Cass., n. 4456/1999 e Cass. n. 1676/2015).
Difatti, l’irregolare notifica dell’atto di riassunzione e la mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE hanno impedito la valida costituzione del rapporto processuale in fase di riassunzione e determinato, conseguentemente, la nullità del giudizio di primo grado , che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare.
L’unico motivo di ric orso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e la causa rinviata al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, al fine della rinnovazione della notifica dell’atto di riassunzione .
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del giudizio di primo grado e rinvia la causa al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile