SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 360 2026 – N. R.G. 00001049 2025 DEPOSITO MINUTA 23 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
R.G. n. 1049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore/istruttore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente studio di quest’ultimo in Torino, INDIRIZZO
domiciliato presso lo
APPELLANTE
Contro
ed elettivamente rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, INDIRIZZO
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 62/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 30/01/2025
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
‘Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito:
Accertare e Dichiarare la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e per l’effetto:
Dichiarare la nullità di tutti gli atti successivi compiuti nel procedimento R.G. n. 2450/2021 radicato innanzi al Tribunale di Asti dalla società nei confronti del sig. e, conseguentemente, della Sentenza n. 62/2025 emessa inter partes in data 30.01.25, oggetto di impugnazione.
Disporre la rimessione degli atti, per quanto previsto dall’art. 354 c.p.c., al Giudice di primo grado competente per la decisione, assegnando alle parti il termine di mesi tre dalla notificazione della sentenza, per la riassunzione del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed ogni spesa successiva occorrenda, con attribuzione e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario’.
Per la parte appellata:
‘Voglia la Corte d’Appello di Torino, contrariis reiectis:
in via preliminare respingere la richiesta sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
nel merito respingere l’appello proposto da e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 62/2025 del 30 gennaio 2025.
Con il favore RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12 luglio 2021, notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in data 15 settembre 2021, la società conveniva in giudizio per vederlo condannare al risarcimento dei danni (quantificati in € 160.000) s ubìti dalla società in seguito alle opere di ristrutturazione commissionate alla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, oggi cessata. In particolare, la società sosteneva di aver concluso con la ditta citata un contratto di appalto avente a oggetto la fornitura e posa di impianto fotovoltaico presso il proprio capannone in Pianezza, ma che tali lavori, poi subappaltati dalla ditta a Torino fossero gravati da vizi; tuttavia, pur avendo la subappaltatrice risarcito il danno alla ditta, q uest’ultima non avrebbe risarcito alcun danno all’odierna appellata, motivo per cui veniva introdotto il giudizio.
L’odierna appellante non si costituiva entro l’udienza del 23 dicembre 2021, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All’esito RAGIONE_SOCIALE memorie di cui all’art. 183 co. VI c.p.c., venivano ammesse le prove orali richieste dalla parte costituita, così come l’interpello del convenuto: tuttavia, quest’ultimo non compariva, a seguito della notifica, avvenuta nuovamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Seguiva la CTU, al termine della quale la causa veniva ritenuta pronta per la decisione.
Nella sentenza, resa il 30 gennaio 2025 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e non notificata, venivano accolte le domande attoree, condannando la convenuta contumace al pagamento di euro 151.250,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno. A carico della convenuta venivano poste anche le spese di lite, liquidate in euro 11.977,00 oltre accessori, e CTU.
Con atto di citazione in appello del 25 luglio 2025, ed in pari data notificato alla controparte, proponeva appello , chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per essere nulla la notifica dell’atto introduttivo eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Inoltre, in via cautelare, l’appellante instava per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
L’appellata si costituiva con comparsa del 26 novembre 2025, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 18 dicembre 2025, l’appellante insisteva per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, cui si opponeva parte appellata.
Rimessa la questione al Collegio, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ritenuto sussistente il fumus boni iuris , accoglieva l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All’esito dell’udienza del 29 gennaio 2026, la Corte, visto l’art. 350 bis c.p.c. e la rinuncia RAGIONE_SOCIALE parti alla discussione orale, fissava udienza dinanzi al Collegio per l’11 febbraio 2026, assegnando termine per il deposito di note conclusive prima di tale udienza.
All’udienza dell’11 febbraio 2026, tenutasi in modalità cartolare, la Corte, visto l’art. 281 sexies c.p.c., riservava la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene l’appellante che ‘la notifica dell’atto introduttivo del giudizio (così come quella del successivo verbale di interpello) effettuata nei confronti del sig. ai sensi dell’art. 143 c.p.c. deve ritenersi inevitabilmente nulla, in quan to eseguita sul falso presupposto dell’irreperibilità del destinatario, non rilevato dal Giudice di Primo Grado, con conseguente invalidità dell’intero giudizio di primo grado ingiustificatamente svoltosi in contumacia del convenuto’. Infatti, egli non sarebbe ‘di residenza, dimora, domicilio sconosciuti’, come previsto dall’art. 143 c.p.c., ma risulterebbe residente dal 17 agosto 2016 a Poirino INDIRIZZO, INDIRIZZO, ove vive e dimora stabilmente con la moglie e le due figlie: tale circostanza sarebbe poi nota anche alla controparte, che infatti avrebbe allegato il certificato di residenza in sede di notifica.
Pertanto, afferma l’appellante, non risulta comprensibile come l’ufficiale giudiziario addetto alla notifica abbia potuto non rilevare il nominativo di , presente sul secondo ingresso della villetta, e comunque non abbia rilevato la presenza del nominativo di , consorte dell’appellante. Inoltre, risulterebbe ancor meno chiaro come abbia potuto scrivere nella relata d i notifica che il destinatario risultava ‘trasferito in luogo ignoto già da diverso tempo, come da informazioni assunte in loco’, in quanto il destinatario viveva e vive in tale luogo, come noto ai vicini, e in quel periodo riceveva corrispondenza all’indi rizzo di notifica e di residenza.
Questa ricostruzione è contestata dall’appellata, che sottolinea come l’ufficiale giudiziario, prima di procedere con la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., abbia tentato di notificare ai sensi degli artt. 138139 c.p.c., senza trovare, all’indirizzo d i residenza, il nominativo del destinatario
né sul citofono né sulla cassetta RAGIONE_SOCIALE lettere, assumendo informazioni sul posto in base alle quali veniva riferito che si fosse trasferito già da diverso tempo. Quest’ultima circostanza, poi, costituirebbe ‘fatto certo sino a querela di falso, in quanto descritto nella relazione redatta da pubblico ufficiale nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni, con riferimento all’attività da lui svolta’.
L’appellata contesta inoltre le comunicazioni inviate all’appellante all’indicato indirizzo, in quanto comunicazioni che recano date successive di alcuni mesi rispetto al giorno del sopralluogo dell’ufficiale giudiziario e che non comprovano il fatto che l a consegna sia effettivamente avvenuta nel luogo di residenza, in assenza di produzione della tracciatura della spedizione risultante dal sito dell’operatore postale. Contesta anche le allegazioni dell’appellante sul doppio ingresso (di cui il secondo prov visto del nominativo del destinatario) all’abitazione di residenza, affermando che siano prive di riferimenti sulla data e sul luogo di scatto.
Ritiene la Corte che l’appello proposto da sia fondato e vada pertanto accolto. Infatti, va dichiarata nulla la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto ne risultano mancanti i presupposti.
Risulta infatti indubbio, in quanto provato e non contestato, che l’indirizzo di residenza, al quale effettuare il primo tentativo di notifica ai sensi degli artt. 138 -139 c.p.c., fosse Poirino INDIRIZZO, INDIRIZZO. A fronte del fallimento di tale modalità di notifica per mancato reperimento del destinatario in tale sede, perché si possa procedere alla notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è necessario constatare l’irreperibilità del destinatario anche mediante indagini, che l’ufficiale giudiziario d eve effettuare in loco.
Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, copiosamente citata da entrambe le parti, ‘in caso di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario deve documentare di aver compiuto effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota del destinatario, non limitandosi a constatare l’assenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, ma dovendo verificare anche l’irreperibilità mediante interpellazione di persone in loco’ (cfr. Cass. civ. ord. n. 4571/2025). La S uprema Corte ha poi indicato che è accettabile che non siano indicate le indagini effettuate dall’ufficiale giudiziario, ma che è necessario che tali ricerche siano state certamente svolte e che il notificante abbia agito con diligenza, per esempio rendend osi ‘autore di opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi ad es. in più di un tentativo di notifica, eseguiti in luoghi diversi’ (cfr. Cass. civ. ord. n. 32444/2021).
Nel caso di specie, la relata di notifica non appare dettagliata e specifica, non indicando quali siano state le informazioni assunte in loco (a parte la notizia del trasferimento) né la fonte.
Inoltre, l’appellata non risulta aver effettuato più di un tentativo di notifica, mancando quindi della dovuta diligenza nella ricerca del destinatario della notifica.
Le ragioni ora citate, di carattere giuridico, portano a ritenere che, all’esito del primo tentativo di notifica a mani del destinatario, non vi fosse la certezza dell’irreperibilità dello stesso e non si potesse quindi procedere a notificare ai sensi dell ‘art. 143 c.p.c.
Inoltre, tali ragioni giuridiche sono supportate dalle circostanze di fatto allegate dall’appellante. In particolare, l’appellante ha prodotto tre missive, ai doc. 11 -12-13 della citazione in appello, provenienti rispettivamente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, inviate con raccomandata all’indirizzo di residenza. Peraltro, avendo prodotto anche la busta dell’intimazione di pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE, non sussiste la necessità della produzione del tracciamento online della spedizione, in quanto il luogo di consegna dell’intimazione è quello risultante dalla busta ed è chiaramente riuscito, essendo tale busta in possesso dell’appellante che l’ha prodotta.
Non dirimente risulta l’osservazione dell’appellata per cui le missive siano tutte successive, in quanto, in presenza della certificazione di residenza anteriore alla notifica e di raccomandate consegnate nel medesimo luogo in seguito alla data di notifica, si deve ritenere, in assenza di elementi contrari, che medio tempore il domicilio del destinatario non sia variato; inoltre, comunque, non sussistono gli elementi per ritenere con assoluta certezza che l’ufficiale giudiziario abbia effettivamente svolto le ricerche necessarie in loco.
Pertanto, alla luce della nullità della notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., per assenza dei requisiti, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. occorre rimettere gli atti al giudice di primo grado competente per la decisione, assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del giudizio.
Le spese del giudizio
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull’appellata, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia si colloca nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000.
Non avendo l’appellante svolto attività processuale nel corso del giudizio di primo grado, non è necessario disporre alcunché sulle spese di lite di tale giudizio.
Per il grado d’appello, tenuto conto del numero e della complessità RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche e di fatto trattate, dato che la controversia è stata decisa per via dell’accoglimento di una questione preliminare, senza che sia stata svolta approfondita attività processuale e in assenza di istruttoria, si ritiene opportuno applicare i parametri forensi minimi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 7.160,00 per compensi (euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e in euro 1.165.50 per esposti (1.138,50 per contributo unificato e € 27,00 per diritti di cancelleria).
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n. 62/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 30/01/2025;
visto l’art. 354 c.p.c., annulla la sentenza di primo grado, rimette gli atti al giudice di primo grado competente per la decisione e fissa termine di tre mesi alle parti per la riassunzione del giudizio, a decorrere dalla notifica della presente sentenza.
condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € =7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e in € 1.165.50 per esposti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell’AVV_NOTAIO antistatario.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/02/2026
Il Consigliere est.
Il Presidente Dr.ssa NOME COGNOME
Dr.ssa NOME COGNOME
Minuta di sentenza redatta con l’ausilio del AVV_NOTAIO