Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22977-2021 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 940/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/07/2021 R.G.N. 961/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. 22977NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha considerato giustificato il licenziamento disciplinare intimato in data 13 dicembre 2017 a NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE, ma ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
la Corte -in sintesi e per quanto qui rileva -ha ritenuto fondato il reclamo incidentale del lavoratore che lamentava la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, delle forme previste dall’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, ma ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società;
parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi del ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, deducendo che, ove il procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative di legge, come nel caso di specie di radicale omissione da parte della datrice di lavoro della procedura
garantista prevista dall’art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela c.d. indennitaria debole, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, dovendosi, viceversa, il licenziamento ritenere radicalmente nullo in quanto ‘riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge’ con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970;
1.2. con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 300 del 1970, lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato;
1.3. si propone poi il terzo motivo per violazione dell’art. 2729 c.c., assumendo ‘sia mancata la prova diretta dei fatti storici oggetto di valutazione disciplinare’;
1.4. sempre nel merito dell’addebito contestato, il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2016 e 2119 c.c., degli artt. 41 e 42 R.D. n. 148 del 1931 e dell’art. 66 del CNL Autoferrotranvieri;
3. il primo motivo di ricorso è fondato;
come di recente ribadito da questa Corte: ‘In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. , in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970’ (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n.
17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. at t. c.p.c.);
l’accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore assorbe gli altri, in quanto l’interesse di chi ricorre è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame;
pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio