Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
Oggetto
Società a totale partecipazione pubblica Contratti di collaborazione a progetto Conclusione del contratto in assenza di procedura concorsuale o selettiva Nullità
R.G.N. 20777/2019
COGNOME
sul ricorso 20777-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; Rep. Ud. 11/10/2023 CC
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso
lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1842/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 1397/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’appello che NOME aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 645/2016, che aveva respinto il suo ricorso in cui, in relazione ai contratti di collaborazione a progetto di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276/2003 intercorsi tra lei e la RAGIONE_SOCIALE invocando l’applicazione dell’art. 69 dello stesso d.lgs., ella aveva concluso: a) per il riconoscimento, a decorrere dal 29.4.2010, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) per la condanna di COGNOME alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno pari alle mensilità dovute dalla cessazione del rapporto alla effettiva reintegra da commisura re all’ultima retribuzione globale di fatto; c) per la condanna della committente alla regolarizzazione della posizione contributiva sia per il periodo
di effettivo svolgimento delle prestazioni, sia dalla cessazione del rapporto alla effettiva reintegra.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel ritenere fondata l’analoga censura della lavoratrice, concludeva per l’inesistenza di uno specifico progetto in tutti i contratti intercorsi fra le parti, ma che tale inesistenza non poteva comportare nel caso di specie le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 che l’appellante invocava. In tal senso, considerava anzitutto essere pacifico: a) che RAGIONE_SOCIALE è società a totale partecipazione pubblica; b) che gli incarichi di collaborazione conferiti all’appellante non siano stati preceduti da procedure concorsuali o selettive. Riteneva, perciò, che, avuto riguardo al consolidarsi della giurisprudenza di legittimità circa l’interpretazione dell’art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2018, conv. con mod. in l. n. 133/2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n. 78 del 2009, l’omissione delle procedure selettive e concorsuali determinava nel caso di specie la nullità dei contratti di lavoro stipulati dall’appellante ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., sicché le disposizioni del cit. d.l. ostavano all’accoglimento della domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di conseguente reinte gra nel posto di lavoro su cui l’appellante insisteva in secondo grado.
Avverso tale decisione, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
5. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia: ‘1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 2) Violazione dell’art. 18, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 112/2008 in relazione all’art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003’. Secondo la ricorrente, la Co rte d’appello di Catanzaro non aveva dato una corretta lettura interpretativa all’art. 18, commi 1 e 2, cit., perché la norma non prevede né direttamente, né indirettamente, alcun divieto di assunzione per ‘chiamata diretta’; né soprattutto dispone alcuna sanzione per l’ipotesi di assunzione in assenza di procedure selettive conformi ai su indicati principi pubblicistici. Ne conseguiva che la violazione dell’obbligo selettivo, viepiù nella forma mediata che era prevista dall’art. 18, comma 2 bis, del d.l. 112/2008, nella formulazione ratione temporis vigente, non costituisce causa di nullità virtuale del contratto di lavoro, né circostanza ostativa all’applicazione del sistema sanzionatorio di cu i all’art. 69, comma 1, del d.lgs. 276/2003.
Con un secondo motivo deduce la ‘Violazione dell’art. 65 Ordinamento Giudiziario (R.D. 12/1941)’, perché il giudice del gravame ha deciso le questioni di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, pronunciandosi per dirimere la questione della giurisdizione, in materia di reclutamento del personale nelle società ‘in house’, ha statuito che la competenza è del tribunale ordinario anziché del giudice amministrativo e, per pervenire a tale statuizione, offre motivi che ribadiscono il
principio di diritto affermato con l’ordinanza 22.12.2011, n. 28330.
Premesso che nel ricorso in esame sono individuabili solo due motivi (le due rubriche innanzi riportate sub § 1 non esprimono censure distinte, tanto che ad esse segue uno svolgimento unico ed unitario: cfr. pagg. 19-24 del ricorso), essi motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono privi di fondamento.
Giova evidenziare che la ricorrente non pone in discussione che i tre contratti di collaborazione a progetto intercorsi tra le parti (il primo, avente durata dall’1.5.2010 al 30.4.2011, il secondo contratto dal 2.5.2011 al 30.4.2012 e il terzo contratto dall’1.7.2012 al 31.12.2012) sono stati stipulati nella vigenza dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, conv. con mod. in L. n. 133/2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78/2009.
4.1. Occorre, altresì, tener conto che le Sezioni Unite di questa Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, hanno concluso che ‘le caratteristiche complessive emergenti dall’evoluzione legislativa della struttura e funzione di RAGIONE_SOCIALE e le coerenti indicazioni statutarie conducono a ritenerla società in house con conseguente corretto radicamento della giurisdizione contabile’ (così, nella motivazione, ord. 20.2.2020, n. 4316).
4.2. Correttamente, perciò, la Corte territoriale ha ritenuto ‘che RAGIONE_SOCIALE è società per azioni a totale partecipazione pubblica’.
4.3. I suddetti profili del caso, del resto, come riferito in narrativa, sono stati dati per pacifici dalla stessa Corte, né formano oggetto di censure della ricorrente in questa sede.
Va rilevato, altresì, che la Corte di merito, come già riferito in narrativa, ha ritenuto essere ‘pacifico che gli incarichi di collaborazione conferiti all’appellante non siano stati preceduti da procedure concorsuali o selettive’.
Nella già cit. memoria la ricorrente si riferisce anche a Cass., sez. lav., 18.4.2023, n. 10223; ordinanza che, però, non presenta alcun punto di contatto con la fattispecie in esame, perché riguardante il caso in cui non sia applicabile “ratione temporis” l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 – con il quale il legislatore ha esteso alle società “in house” le limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento del personale.
Nella fattispecie in esame sono indiscutibili sia la natura di società a totale partecipazione pubblica (regionale) di RAGIONE_SOCIALE che la vigenza di quella normativa in tutto l’arco temporale dei singoli contratti di collaborazione a progetto intercorsi tra le parti.
Ciò premesso e considerato, la sentenza della Corte distrettuale è conforme ai principi di diritto più volte affermati e ribaditi da questa Corte di legittimità in precedenti, peraltro in gran parte già richiamati nell’impugnata sentenza.
7.1. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla ricorrente, questa Corte ha affermato che, in tema di reclutamento del personale da parte di società a
partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis , ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (così già Cass. civ., sez. lav., 14.2.2018, n. 3621, pure già richiamata in modo pertinente dalla Corte di merito; e in termini specifici, più di recente, tra le altre id., 27.1.2022, n. 2539).
La Corte di merito, pertanto, condivisibilmente ha aggiunto ‘che la sentenza n° 3621/18 da ultimo richiamata ha anche chiarito che le Sezioni Unite n° 7759/17, …, ha solo escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle procedure concorsuali e selettive previste dall’art. 18, commi 1 e 2 del d.l. n. 112/2008, ma non hanno pronunciato sulle questioni che qui vengono in rilievo, ovvero nulla avevano statuito circa le ripercussioni che dalla violazione dell’art. 18, commi 1 e 2, discendono sui rapporti di lavoro in tal modo instaurati’.
Soggiunge il Collegio che il medesimo rilievo vale per altre pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, rese per dirimere questioni di giurisdizione, che, sotto diversi profili, riguardavano società a partecipazione pubblica, nel senso che non è in disc ussione il principio di fondo ‘secondo cui la
società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perché l’Ente pubblico ne possegga, in tutto o in pare le azioni’ (come riaffermato nel § 3.1. di Cass., sez. un., 11.11.2019, n. 29078, in relazione a caso che, peraltro, riguardava la revoca per giusta causa di talune persone dalle funzioni di componenti del consiglio di amministrazione proprio della RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE).
Nondimeno, sempre le Sezioni Unite, di recente, hanno statuito sulla impossibilità ‘di ritenere costituito fra le parti, come conseguenza dell’inefficacia o nullità della clausola appositiva del termine, un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di discipline settoriali che facciano divieto di instaurazione di detto rapporto o la subordinino al rispetto di forme di reclutamento finalizzate alla selezione dei più meritevoli ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione’ (in tal senso Cass., sez. un., 22.2.2023, n. 5556, cui si riferisce anche Cass. n. 18791/2023).
Resta da aggiungere che le late locuzioni adottate nel disposto dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (‘per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi’) sono tali da rendere le relative previsioni senz’altro applicabili anche ai contratti di collaborazione a progetto ex art. 61 d.lgs. n. 276/2003, benché essi, nella configurazione normativa di cui al comma 1 di tale articolo, non diano luogo a rapporti di natura subordinata.
Per conseguenza, la disciplina imperativa introdotta per la prima volta nel 2008 è anche nel caso in esame ostativa alla ‘conversione’ in un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, ex art. 69, comma 1, d.lgs. cit., dei contratti a progetto che hanno riguardato la ricorrente.
Alla stregua dei rilievi sin qui svolti dev’essere respinto anche il secondo motivo di ricorso, essendo evidente che non si può riscontrare alcuna offesa alla funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dall’art. 65 Ord. Giud. nella sentenza impugnata, che, al contrario, in relazione alla fattispecie concreta è del tutto aderente agli orientamenti di legittimità delineatisi circa la disciplina applicabile ratione temporis.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale