Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16126 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16126 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22187/2022 R.G., proposto da
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
, in persona del Presidente
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Consiglio in carica;
-resistente- nonché contro
Ministero dell’I struzione Università e Ricerca, Ministero della Salute , Ministero dell’E conomia e delle Finanze , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ;
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE d’ APPELLO di CAMPOBASSO n. 63/2022, depositata il 16 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, medico specializzato in tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio, citò dinanzi al Tribunale di Campobasso le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendone la condanna al pagamento di un’adeguata retribuzione per la frequentazione del detto corso di specializzazione negli anni 1980-1984 o, comunque, al risarcimento del danno per la mancata, incompleta o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi.
Si costituirono le amministrazioni convenute, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e resistendo, nel merito, alla domanda.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza 6 febbraio 2018, n. 81, condannò il solo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 40.425,16, oltre interessi.
Ricevuta, in data 13 febbraio 2018, la notifica della sentenza, le amministrazioni statali la gravarono, sulla base di quattro motivi, con atto d’ appello notificato il 15 marzo 2018, nonché con successivo ‘atto integrativo dell’atto di citazione in appello ‘ , notificato il 22 marzo 2018 e iscritto a ruolo il 23 marzo 2018.
Con sentenza 16 febbraio 2022, n. 63, la Corte d’ appello di Campobasso, ritenuta sanata la nullità del primo atto di citazione in appello, viziato da carenza di vocatio in ius , in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca e ha conseguentemente rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME
Quest ‘ ultimo propone ora ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Non svolgono difese in sede di legittimità le amministrazioni intimate.
La sola Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato atto di costituzione al fine di partecipazione all’ eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 cod. proc. civ..
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. pro. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., ‘ nullità della citazione in appello per difetto della vocatio in jus, ai sensi degli artt. 342 c.p.c., art. 163, co.1 e 7, c.p.c. e art. 164 c.p.c. ‘.
Il ricorrente, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16 del 2000, sostiene che, essendo l’atto di citazione in appello nullo per mancanza della vocatio in ius , sarebbe stata irrilevante nella specie la notifica d ell’ atto integrativo dell’atto di citazione e il suo successivo deposito unitamente all’originale dell’atto di citazione in appello; ciò, in quanto l’inammissibilità non sarebbe la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non sarebbe comminata in ipotesi tassative ma si verificherebbe ogniqualvolta -essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) -non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo inapplicabile all’atto di citazione in appello l’articolo 164, secondo comma, cod. proc. civ. (testo originario), per incompatibilità -in quanto solo l’atto conforme
alle prescrizioni di cui all’articolo 342 cod. proc. civ. sarebbe idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, imposto dal citato articolo 342, integrerebbe una nullità atta a determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione dell’appellato -in qualunque momento essa avvenga -e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., ‘ violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c. ‘, nonché ‘ nullità derivata del procedimento di appello ai sensi dell’art. 325 c.p.c. ‘ .
Il ricorrente ribadisce che solo l’atto d’appello conforme alle prescrizioni dell’art. 342 cod. proc. civ. sarebbe idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sicché l’atto di citazione carente della vocatio in ius non avrebbe potuto sortire tale effetto, concretando, anzi, anche una violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata indicata la data dell’udienza di comparizione.
1.3. Con il terzo motivo è denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l’ inidoneità dell’atto di citazione integrativo ‘ allo scopo di evitare il passaggio in giudicato della sentenza ‘.
Il ricorrente osserva che questo atto era stato notificato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell’ appello.
Gli illustrati motivi di ricorso -da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione -sono manifestamente infondati.
Non è controverso che il primo atto di citazione in appello, carente della vocatio in ius , fosse stato tuttavia notificato tempestivamente in data 15 marzo 2018, nel rispetto del termine
breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., posto che la sentenza di primo grado era stata notificata alle amministrazioni soccombenti il 13 febbraio precedente.
Neppure è controverso che il successivo ‘ atto integrativo dell’atto di citazione in appello ‘ fosse stato notificato il 22 marzo 2018 e iscritto a ruolo il 23 marzo successivo, nel rispetto del termine di dieci giorni di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ. in relazione alla prima citazione, con conseguente procedibilità dell’ appello.
Ciò posto in fatto, la Corte d’ appello, nel reputare integrata, in diritto, la sanatoria della nullità, ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato a questa Corte, secondo cui La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, primo comma, cod. proc. civ. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius , non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione; pertanto, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168bis , quarto comma, cod. proc. civ.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., mentre, se si sia costituito, deve applicare l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione. Qualora l’attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l’abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria ex tunc della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell’attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi
suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all’udienza ai sensi dell’art. 168bis cod. proc. civ., operano i meccanismi di sanatoria dell’art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 16/10/2009, n. 22024; Cass.25/05/2018, n. 13079; Cass.26/09/2019, n.23979; Cass.26/04/2023, n. 10926).
Nella fattispecie, avendo le amministrazioni appellanti notificato un atto di citazione integrativo, con successiva iscrizione a ruolo nel rispetto del termine di dieci giorni in relazione alla notificazione del primo atto di citazione, si era verificata la sanatoria della nullità del primo atto, carente della vocatio in ius , sicché correttamente la Corte territoriale ha esaminato il merito dell’impugnazione.
Il richiamo alla sentenza n. 16 del 2000 delle Sezioni Unite di questa Corte non è pertinente poiché nella vicenda in esame i motivi di impugnazione erano stati specificati sin dal primo atto, che era invece carente nella vocatio in ius e soggetto alla sanatoria di cui all’art. 164, secondo e terzo comma cod. proc. civ..
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che le i due Ministeri non hanno svolto difese in sede di legittimità, mentre la Presidenza del Consiglio non ha proposto controricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di
merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza