Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3884/2022, pubblicata in data 23 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7683/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva avanti al Giudice di Pace di Catania la società RAGIONE_SOCIALE per ivi nei confronti della medesima sentir dichiarare la risoluzione, per inadempimento della stessa, del contratto di telefonia concluso tra le parti, con risarcimento dei conseguentemente lamentati danni.
Il Giudice di Pace, rilevata la mancata costituzione della società convenuta, ritenendo che l’atto di citazione non contene sse l’esatta determinazione del danno materiale asseritamente subito, ne dichiarava la nullità, per violazione dell’art. 163 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., concedendo termine per la integrazione della domanda.
L’attrice notificava alla convenuta ‘atto di citazione in rinnovazione’ e, a seguito di costituzione della RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva la nullità della rinnovazione, il Giudice di pace, con ordinanza del 27 maggio 2015, dichiarava la nullità dell’atto di rinnovazione e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva gravame RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Catania, che rigettava l’appello .
Osservava, in particolare, che il primo motivo di appello, volto a censurare la declaratoria di nullità del primo atto di citazione, era inammissibile, in quanto l’ordinanza di cui si eccepiva l’errore non era stata fatta oggetto di specifica impugnazione; che, in ogni caso, il motivo era infondato, stante la nullità per indeterminatezza del petitum del primo atto di citazione, non essendo possibile dalla esposizione in fatto e dai documenti evincere quali fossero i costi effettivamente sostenuti dall’appellante, e che anche l’atto di citazione in rinnovazione era carente degli elementi di cui all’art. 163, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.; poiché il termine concesso per
l’integrazione della domanda era perentorio, non poteva essere concesso ulteriore termine, per cui correttamente il Giudice di pace aveva dichiarato l ‘ estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., pur in assenza di una eccezione di parte.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi.
L’intimata società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Ragioni della decisione
Va anzitutto dato atto che il file della sentenza impugnata, depositato nel rispetto del termine di legge, risulta essere un duplicato informatico privo della stampigliatura recante i dati sulla relativa pubblicazione.
Come chiarito da Cass. n. 12971 del 2024, ‹‹ Nel regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d’ufficio ex art. 137bis disp. att. c.p.c. per i giudizi
introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022 ››.
L’ impugnazione deve pertanto ritenersi nella specie tempestiva.
Come risulta dal sistema informatico di questa Corte ( desk del magistrato), a seguito di notifica del ricorso per cassazione in data 22 marzo 2023 la ricorrente ha depositato in data 7 aprile 2023 il file dell’impugnata sentenza e, in pari data, l’istanza ex art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.
Non occorre addivenire alla richiesta di attestazione dei dati sulla pubblicazione della sentenza impugnata (in precedenza non notificata) alla cancelleria del giudice a quo , atteso l’ assorbente rilievo che la notificazione del ricorso è avvenuta in una data che si palesa tempestiva -se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento -rispetto al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 156, 163, 164, 291 e 307 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello confermato la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione per vizio del petitum e ritenuto legittimo l’ordine di rinnovazione e la statuizione di estinzione del giudizio ex art. 307 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 164, quinto e sesto comma, 156, 159, 291, 307 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.
Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che l’atto nullo è assolutamente privo di effetti , e che la rinnovazione viziata deve considerarsi omessa pur a fronte della costituzione del convenuto, laddove al 5° e al 6° coma dell’art. 164 è previsto che se il convenuto si costituisce il giudice deve assegnare all’attore un termine per integrare la domanda (con sanatoria ex tunc ).
Con il terzo motivo denunzia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., e lamenta che il Tribunale non si sarebbe soffermato sulla questione, allo stesso devoluta, dell’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto , a prescindere dalla rilevata nullità.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
5.1. Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che i l giudice d’appello ha evidenziato ( v. pag. 2 della motivazione ) che l’ordinanza del Giudice di pace di Catania emessa in data 27 maggio 2015, con la quale era stata rilevata la nullità dell’atto di rinnovazione della citazione, ‘non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione’ , e ha conseguentemente dichiarato inammissibile il primo motivo d edotto con l’atto d i appello.
Orbene, la ricorrente non ha invero ( quantomeno idoneamente ) censurato siffatta statuizione, essendosi limitata a rilevare che, ‘ pur impugnando espressamente l’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado (unico provvedimento impugnabile), nel secondo motivo d’appello deduceva, poi, la ‘violazione del modello processuale e dei principi informatori dell’istituto che regolano la rinnovazione della citazione’, in evidente riferimento alla prima ordinanza emessa. . .’ (pag. 5 del ricorso); ma, in tal modo, reintroduce surrettiziamente, attraverso il richiamo al secondo motivo, una argomentazione che
attiene alla asserita erroneità dell’ordine di rinnovazione dell’atto di citazione, che poggia sulla erroneità della dichiarazione di nullità di citazione viceversa esclusa dal giudice di merito.
5.2. Va in proposito ribadito che, per effetto della declaratoria d’inammissibilità in rito , il giudice di secondo grado si è spogliato della potestas iudicandi , con la conseguenza che la successiva statuizione ( resa sempre a pag. 2 della motivazione ) con la quale il primo motivo di appello è stato ‘ad ogni modo’ ritenuto infondato, sul rilievo che il primo atto di citazione ‘era effettivamente nullo per indeterminatezza del petitum , in quanto, sia dai documenti che dalla esposizione in fatto, non era possibile comprendere quali fossero i costi effettivamente sostenuti..’ ─ deve essere considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam , come tale non rilevante ai fini decisori (cfr. Cass., sez. U, 20/02/2007, n. 3840; anche più recentemente Cass., n. 27388/2022; Cass., n. 11675 del 16/06/2020), sicché la relativa impugnazione risulta carente d’interesse.
Quanto al 2° motivo va posto in rilievo che la mossa censura non si correla invero alla ratio decidendi dell ‘impugnata pronuncia, fondata sul duplice rilievo: che fosse non contestato che anche l’atto di citazione in rinnovazione fosse carente degli elementi di cui all’art. 163, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., sicché non poteva ritenersi sanata la rilevata nullità; e che il termine per la rinnovazione, per sua natura perentorio, non potesse essere prorogato, né ulteriormente concesso.
Avendo il giudice d’appello ritenuto viziato anche l’atto di citazione in rinnovazione, e considerato il medesimo a tale stregua inidoneo a superare la nullità dell’originario atto di citazione, è del tutto evidente come non potesse addivenire che a una pronuncia di mero rito.
Ne segue che le contestazioni volte ad evidenziare che l’art. 307 cod. proc. civ., essendo intitolato ‘estinzione del processo per inattività delle parti’ , ricollega l’estinzione del giudizio alla mancata rinnovazione entro il termine perentorio concesso dal giudice e non sarebbe applicabile nel caso, come quello in esame, in cui una rinnovazione vi sia stata, si rivelano inammissibili per difetto di interesse, posto che, in mancanza di sanatoria della nullità, la domanda avanzata dall’odierno ricorrente avrebbe comunque dovuto essere dichiarata d’ufficio inammissibile, a nulla rilevando le difese nel merito spiegate dalla controparte.
Con particolare riferimento al terzo motivo va ribadito che il vizio radicale di motivazione può ricorrere solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare il percorso argomentativo seguito per addivenire alla decisione resa, facendo così venire meno la finalità propria della motivazione, che è quella di esternare ‘un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo’, logico e consequenziale, ‘a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ‘ (Cass., sez. U, n. 22232/16; Cass., sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014).
La motivazione della sentenza impugnata non incorre nelle gravi anomalie individuate dagli arresti giurisprudenziali richiamati e non concretizza una ipotesi di ‘motivazione apparente’ o di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, perché, come già detto, il Tribunale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha reputato sussistente la nullità dell’ originario atto di citazione e dell’atto di citazione in rinnovazione, peraltro espressamente eccepita dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in tal modo negando che l’atto potesse considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, essendo la società RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 luglio 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME