Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1896 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 2094 anno 2024 proposto da:
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Milano (CODICE_FISCALE giusta procura allegata al ricorso ricorrente
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ;
intimato
avverso il decreto emesso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Milano l’11 gennaio 2024 n. 203/2024 -pubblicato e comunicato a mezzo pec in pari data-, di convalida dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, disposto dal Questore di Milano con provvedimento n. 449/2024 del 10 gennaio 2024, in esecuzione del decreto di espulsione n. 449/2024, emesso dal Prefetto di Milano in data 10 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera del Giudice di Pace di Milano in epigrafe indicato, il signor NOME COGNOME ha denunciato la violazione dell’art. 115 c .p.c. , perché l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano avrebbe erroneamente inteso, dai documenti versati in atti, la presenza del nulla osta all’accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero espulso da parte dell’autorità giudiziaria penale.
Il Ministero è rimasto intimato.
Con provvedimento del 25-3-2024 è stata proposta la definizione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. , per improcedibilità del ricorso, stante il difetto del l’attestazione di conformità del provvedimento impugnato.
Avverso la suddetta proposta il ricorrente propone opposizione chiedendo la decisione della causa.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 115 c .p.c. , perché l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano aveva erroneamente inteso, dai documenti versati in atti, la presenza del nulla osta all’accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero espulso da parte dell’autorità giudiziaria penale in relazione a ll’art. 360 comma 1°, n. 4 c.p.c.. In sintesi, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere sussistente nel caso di specie il nulla osta all’espulsione nel provvedimento di irrogazione
di misura cautelare da parte del giudice del divieto di dimora nei comuni di Baranzate di Bollate e di Milano. Il provvedimento riporta, nella parte dedicata al dispositivo, al II capoverso, la dicitura ‘Concede nulla osta per l’espulsione dell’imputato’; ad avviso del ricorrente il giudice penale avrebbe interamente interlineato il periodo ‘Concede nulla osta per l’espulsione dell’imputato’, con conseguente illegittimità della conseguente convalida del provvedimento del questore di accompagnamento del ricorrente alla frontiera.
Con provvedimento del 25-3-2024 è stata proposta la definizione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. , per improcedibilità del ricorso, stante il difetto del l’attestazione di conformità del provvedimento impugnato.
Avverso la suddetta proposta il ricorrente propone opposizione chiedendo la decisione della causa.
La proposta di definizione accelerata non può essere condivisa poiché a pag. 13 del documento 3 estrapolato dal fascicolo telematico del giudizio iscritto dinanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano risulta effettivamente l’apposizione dell’attestazione di conformità con un documento informatico separato, così come dedotto dal ricorrente.
Ciò nondimeno il ricorso è inammissibile per l’altra ragione che si va ad illustrare.
Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. 20693/2019) che il Collegio condivide, lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale, imposta dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha
alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l’interesse dell’espulso all’esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall’autorizzazione al rientro contemplata dall’art. 17 del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, il motivo di censura è da ritenersi inammissibile non sussistendo alcuna necessità, ai fini dell’emissione del provvedimento impugnato, del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale.
Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso non è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., non vanno applicati il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione