Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32655 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10642/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, DI NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che l e rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 544/2021, depositata il 25/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 25 gennaio 2021, n. 544 della Corte d’appello di Roma, che ha rigettato le domande formulate dalle ricorrenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE anzitutto eccependo la tardività della proposizione del ricorso, in quanto, essendo la sentenza impugnata stata notificata il 4 febbraio 2021, il medesimo andava proposto nel termine di sessanta giorni ed è invece stato notificato il 7 aprile 2021, quando tale termine era oramai decorso.
Con atto del 23 febbraio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto notificato dopo il decorso del termine di cui all’art. 325, comma 2 c.p.c., e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Memoria è stata depositata dalle ricorrenti in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Ad avviso delle ricorrenti il ricorso è tempestivo per inidoneità della notificazione della sentenza a fare decorrere il termine breve. Il provvedimento notificato a mezzo posta elettronico certificata il 4 febbraio 2021, ‘assertivamente’ attestato nella relazione di notificazione quale duplicato informatico, in realtà non corrisponde al duplicato della sentenza impugnata presente nel fascicolo informatico della Corte d’appello di Roma; tale difformità emergerebbe dalle risultanze del programma di algoritmi che consente di verificare e confrontare l’impronta del file duplicato
presente nel fascicolo telematico con l’impronta del provvedimento notificato; la notificazione della sentenza sarebbe pertanto inesistente, in quanto la non corrispondenza sostanziale dei valori tra i documenti avrebbe determinato un grave pregiudizio nella conoscenza dell’atto, arrecando una sicura lesione al diritto di difesa delle ricorrenti a causa della necessità di accertare che il provvedimento notificato provenisse dal giudice che lo aveva emesso e che il suo contenuto fosse identico all’originale, di identificare il numero della sentenza e la data di pubblicazione, dati che non emergerebbero dalla relazione di notificazione predisposta dal difensore; anche volendo considerare l’atto notificato quale copia del provvedimento impugnato, si tratterebbe comunque di atto inidoneo a fare decorrere il termine breve, sia perché privo dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, della data e del numero cronologico di pubblicazione, sia perché privo della firma digitale del giudice e sia perché nella relata predisposta dal difensore di controparte manca la regolare attestazione di conformità della sentenza alla copia digitale.
I rilievi delle ricorrenti non possono essere accolti. Anzitutto, non è chiaro quale sia la ‘sicura lesione al diritto di difesa delle ricorrenti’, avendo avuto le medesime diretto e immediato accesso al fascicolo telematico ed essendo quindi state nella possibilità di effettuare tutti i controlli da esse ritenuti opportuni. In ogni caso, nel censurare la difformità dell’impronta del documento notificato rispetto a quello presente nel fascicolo telematico, le ricorrenti sembrano presupporre che il documento contenente la sentenza impugnata sia un documento nativo digitale, mentre ci troviamo di fronte a un documento analogico di cui è stata estratto un duplicato informatico, poi inserito nel fascicolo telematico del procedimento. Il documento è ovviamente privo della firma digitale del giudice (il presidente estensore), che l’ha sottoscritto con firma analogica e non è mancante della attestazione della cancelleria circa l’avvenuta
pubblicazione, della quale sono indicati la data (25 gennaio 2021) e il numero cronologico di pubblicazione (n. 544); nella relata di notifica predisposta dal difensore è infine presente l’attestazione che la sentenza notificata costituisce il duplicato informatico di quella presente nel fascicolo telematico ed è pertanto ad essa conforme.
La notificazione della sentenza impugnata, posta in essere il 4 febbraio 2021, è pertanto atto valido, idoneo a fare decorrere il termine c.d. breve per la proposizione dell’impugnazione e il ricorso, proposto il 7 aprile 2021 quando tale termine era ormai decorso, va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel prevedere nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ‘codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 1.500, ancora in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., e al pagamento di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione