Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16072 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16072 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18262/2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ).
– Ricorrente –
Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE VENEZIA.
– Intimati –
Avverso l ‘ ordinanza del Tribunale di Venezia R.G. n. 3104/2021 depositata il 03/01/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 giugno 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, con ricorso del 20/04/2021, ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 02/10/2018 dal
Liquidazione CTU
Pubblico ministero del Tribunale di Venezia che, per una consulenza tecnica in materia di verifica circa la natura usuraria o meno del tasso di interessi passivi su un mutuo, liquidava € 1.147,53, oltre IVA, utilizzando il criterio delle vacazioni, discostandosi dalla richiesta del professionista di un del compenso da un minimo di € 2.684,62 a un massimo di € 5.372,41, secondo i parametri tariffari (a scaglioni) ex art. 2, dell’allegato al d.m. 182 del 2002.
Il Tribunale di Venezia, in contumacia del Ministero della Giustizia e del PM, ha respinto il ricorso.
Avverso detta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.
Le parti pubbliche sono rimaste intimate.
Preliminarmente, si rileva che il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella EMAIL sito istituzionale dell’ Avvocatura Generale dello Stato, mentre andava notificato direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, come parte necessaria del procedimento di opposizione a decreto di liquidazione.
Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo (in termini, Cass. nn. 30150/2023, 13806/2022; 21889/2022) e al ricorrente va assegnato il termine perentorio indicato in dispositivo per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.