Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32480 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32480 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4753 -2021 proposto da:
NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 209/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, sez. di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 3/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria dei ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/81 ed ex art. 6 del d.lgs 150/2011, R.RAGIONE_SOCIALEMRAGIONE_SOCIALElRAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME e, quale obbligato in solido, quest’ultimo in proprio, proposero opposizione avverso l’ordinanza n. 23/R 2015, con cui il Dirigente Responsabile del settore VIII della Provincia di Sassari aveva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 27.380,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese di notifica, per la violazione dell’art 190, comma 6, in combinato disposto con l’art. 258, comma 3 del d.lgs 152/2006, per l’irregolare ed incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dell’art. 190, comma 1, lett. D, dell’art. 193, comma 6 e dell’art. 258 comma 5 per aver omesso l’indicazione del numero di inserimento del formulario nel registro di carico e scarico in ciascuno di 9 formulari, dell’art. 193 e dell’art. 258 comma 4 del d.lgs n. 152/2006, per aver indicato dati incompleti o inesatti, non desumibili da altri documenti, per ciascuno di quindici formulari.
Nel contraddittorio con la Provincia di Sassari che resistette all’opposizione, con sentenza n. 741/2018, il Tribunale rigettò l’opposizione.
Adita dal COGNOME in proprio e nella qualità, la Corte d’ Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari dichiarò improcedibile l’impugnazione per essere stato notificato il decreto di comparizione non all’indirizzo pec istituzionale, risultante dall’elenco R eGIndE e per non essere stato richiesto entro la prima udienza nuovo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, in proprio e nella qualità, affidandolo a quattro motivi. La Provincia non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto essere esclusivo onere della parte ricorrente in appello curare la notifica del decreto di fissazione di prima udienza, laddove l’art. 22 della Legge 689/81 e l’art. 6 comma 8 del d.lgs 150/2011 prevedono espressamente che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza siano notificati a cura della cancelleria all’opponente e all’autorità che ha emesso il provvedimento.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli art. 421 comma I e 291 cod. proc. civ. per avere la Corte ritenuto l’appello improcedibile per inesistenza della notificazione, in quanto eseguita ad un indirizzo non risultante da ReGIndE, omettendo così di disporre anche d’ufficio il rinnovo della notifica come previsto dagli art. 421 e 291 cod. proc. civ.; ha rimarcato che la notifica era stata eseguita all’indirizzo indicato dall’ente, poi rivelatosi di posta elettronica ordinaria e che comunque l’ente si era presentato all’udienza e si è addirittura costituito all’udienza di discussione.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale considerato che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e
la Provincia aveva avuto conoscenza del ricorso in appello, perché era stato depositato dal suo difensore munito di regolare procura alle liti un’istanza di visibilità prima dell’udienza .
1.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato infine la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto proposta non alla prima udienza l’istanza di rimessione in termini, senza considerare l’affidamento generato dall’avvenuto deposito dell’istanza di visibilità e, in ogni caso, per non aver considerato che il deposito della prova della notifica era avvenuta nello stesso giorno di udienza.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte, in materia di sanzioni amministrative, il giudizio di appello in materia di opposizione a sanzione ammnistrativa, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposto con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 cod. proc. civ., sicché, dev’essere dichiarata anche d’ufficio l’improcedibilità dell’impugnazione nel caso in cui l’appellante , nonostante la rituale comunicazione dell’udienza di discussione fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l’atto di appello o, partecipando a tale udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ.: ciò perché il disposto di cui all’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011, che pone l’ onere di comunicazione di opposizione e decreto di fissazione dell’udienza a carico della cancelleria, opera soltanto nel giudizio di primo grado (da ultimo, ex plurimis , Cass. Sez. 6 – 2, n. 16390 del 21/06/2018; Sez. 2, n. 8341 del 23/03/2023).
Da tale principio discende che nel giudizio in esame, alla notifica dell’appello doveva provvedere la parte e non la cancelleria, a differenza di quanto previsto per il giudizio di primo grado.
2.2. Sono invece fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione tra gli stessi.
La Corte territoriale ha motivato la dichiarazione di improcedibilità dell’appello rilevando che la notifica era stata effettuata ad un indirizzo non risultante da ReGIndE ed ha considerato questa notifica inesistente; ha poi rilevato che, in ogni caso, alla prima udienza l’appellante non aveva prodotto la relata di notifica né aveva richiesto il rinnovo della notificazione, mentre aveva prodotto, soltanto successivamente fuori udienza, la prova della notifica, senza giustificare il ritardo nella produzione e chiedendo la rimessione in termini per la rinotifica soltanto dopo l’udienza.
La soluzione non è corretta in diritto.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; principio richiamato anche in Sez. 3 – , Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022).
Nella specie, risulta dagli atti -consultabili dalla Corte in considerazione del vizio dedotto -che la notifica dell’appello alla Provincia era stata eseguita all’indirizzo indicato dall’Ente in tutti gli atti del primo grado; che il difensore dell’Ente aveva, sin dal 10
maggio 2019 (l’udienza era fissata al successivo 24) , depositato nel fascicolo d’ufficio telematico procura alle liti e istanza di visibilità; che l’istanza di rimessione in termini con i documenti allegati è stata prodotta nello stesso giorno in cui la Corte d’appello ha riservato la decisione sulla regolarità del contraddittorio; che la Provincia si era costituita quando ancora il provvedimento era riservato e, infine, che a scioglimento della riserva la Corte territoriale aveva fissato una nuova udienza al 3 luglio 2019, svoltasi in regolare contraddittorio tra le parti.
Ciò posto, deve allora considerarsi che la prima notifica effettuata dall’appellante era certamente nulla e non già inesistente, perché comunque spedita all’indirizzo indicato dall’Ente in primo grado e a ad esso collegato, seppure non coincidente con quello risultante dal ReGIndE.
Deve poi rilevarsi che l’art. 186 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, possa anche riservarsi di pronunciare i provvedimenti necessari entro i cinque giorni successivi all’udienza , non è utilizzabile nel processo regolato dal rito del lavoro (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 24159 del 2006).
Tale regola vale, quindi, anche nel l’appello nelle procedure di opposizione ad ordinanza ingiunzione che con quel rito devono svolgersi (art. 6 e 7 d.lgs. 150/2011).
A ciò deve aggiungersi che la decisione delle cause secondo il rito del lavoro è caratterizzata dalla concentrazione, nel senso che la decisione deve tendenzialmente essere in un’unica udienza , laddove la Corte d’appello ha fissato, a scioglimento della riserva, una nuova udienza di discussione.
Certamente, pertanto, non poteva essere ritenuta inammissibile per tardività un’istanza di assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica depositata lo stesso giorno di una riserva irrituale, comunque prima della celebrazione dell’ udienza di discussione pure irritualmente sdoppiata.
Peraltro, l’omessa produzione in udienza della prova della notifica era giustificata dall’affidamento incolpevole sull’avvenuto perfezionamento della notifica stessa , atteso che l’avv ocato di controparte risultava, come rilevato, aver depositato la procura alle liti rilasciata dall’Ente appellato e l’ istanza di visibilità sin da quattordici giorni prima.
In tal senso la decadenza dalla produzione è stata illegittimamente pronunciata senza valutare, ai fini dell’art. 294 cod. proc. civ., anche l’affidamento qualificato ingenerato dal comportamento di controparte (cfr. in materia di notifica, affidamento qualificato e rimessione in termini, Sez. 2, Sentenza n. 30514 del 18/10/2022).
A ciò aggiungasi, solo per completezza, che la stessa Provincia aveva chiesto in subordine la fissazione di una nuova udienza.
La sentenza, che ha privilegiato ingiustificatamente un esito abortivo del giudizio (da evitarsi ove possibile: v. SSUU 27199/2016 in motivazione), senza confrontarsi con i principi in materia di nullità e inesistenza della notifica, deve essere cassata.
Il giudice di rinvio (che si individua nella stessa Corte d’ Appello di Cagliari in diversa composizione) provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda