Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25736 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
n. 12089/2022 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/6/2024
Opposizione a liquidazione spese di giustizia – Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
sul ricorso (iscritto al n. 12089/2022 R.G.) proposto da:
1) COGNOME NOME , nata a San Cataldo (CL) il DATA_NASCITA e residente in Caltanissetta, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 2) COGNOME NOME , nata a Serradifalco (CL) il DATA_NASCITA ed ivi residente, al INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 3) COGNOME NOME , nato a Serradifalco (CL) il DATA_NASCITA e residente in Serradifalco (CL), alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 4) COGNOME NOME , nato a Palermo il DATA_NASCITA e residente in Roma, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 5) COGNOME NOME , nato a Catania il DATA_NASCITA e residente in Enna, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 6) COGNOME NOME , nato a Palermo il DATA_NASCITA e residente in Monreale (PA), alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 7) COGNOME NOME , nato a Palermo il DATA_NASCITA 1966 e residente in Misilmeri (PA), alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 8) COGNOME NOME , nato a Bari il DATA_NASCITA e residente in Palermo, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 9) COGNOME NOME , nato a Castellamare di
COGNOME (NA) il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 10) COGNOME NOME , nato a Palermo il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 11) COGNOME NOME , nato a Palermo il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 12) COGNOME NOME , nato a Palermo l’DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del foro di Caltanissetta, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘) ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE e domiciliato ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘) ;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata nei giudizi civili riuniti iscritti ai n. 1559/2019, 1652/2019 e 1784/2019 R.G., pubblicata il 5 aprile 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse de i ricorrenti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
FATTI DI CAUSA
1.- I ricorrenti sono imputati nel procedimento penale n. 1699/2014 R.G.N.R. promosso a carico di COGNOME NOME e altri.
Con provvedimento del 14giugno 2019, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Caltanissetta , disponeva che le spese anticipate dall’Erario e
sostenute nell’ambito di tale procedimento andassero imputate nel modo seguente:
Proc. n. 1699/2014 R.G.N.R. e n. 1636/2018 R.G. Gip 60%;
Proc. n. 1699/2014 R.G.N.R. e n. 744/2018 R.G.T. 40%.
Il provvedimento del P.M. di imputazione delle spese veniva notificato ai ricorrenti, rispettivamente nelle date del 1°, 2, 8 e 9 luglio 2019, unitamente all’avviso di deposito dei decreti di pagamento, emessi dal medesimo ufficio e con i quali era stato liquidato in favore dell’ausiliario del magistrato l’importo complessivo di €. 1.652.922,93 (euro unmilioneseicentocinquantaduemilanovecentoventidue/93) , per l’attività di ‘ Intercettazione RAGIONE_SOCIALE Apparecchiature ‘ ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002.
Con ricorso del 22 luglio 2019, proposto ai sensi degli artt. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 d.lgs. n. 150 del 2011, i ricorrenti impugnavano il provvedimento di liquidazione ed imputazione delle spese di giustizia emesso dal P.M. ed i sottostanti decreti di pagamento.
Lamentavano l’illegittimità del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE carenza di motivazione, evidenziando che il criterio di ripartizione era stato applicato (rispettivamente nella misura del 60% e del 40%) in violazione all’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002, che impone la liquidazione delle spese processuali pro quota ed in misura uguale tra tutti gli imputati.
Lamentavano, altresì, che dall ‘ imputazione delle spese sarebbero stati esclusi i dieci imputati del procedimento n. 1683/2018 R.G.N.R., in violazione dei criteri previsti dall’art. 96 d.lgs. n. 259 del 20 03 e dell’art. 2, comma 2, d.m. 10 giugno 2014, n. 124.
Eccepivano, inoltre, che i decreti di liquidazione e di pagamento erano stati emessi senza indicazione delle tariffe applicate e dei criteri utilizzati per la liquidazione, in violazione dell’art. 205 , comma 2-bis, T.U.S.G., sulla scorta dei soli preventivi emessi dall ‘ unica impresa incaricata. Peraltro, anche l’acquisizione di tali preventivi era avvenuta in violazione dei criteri indicati dalla Circolare RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Caltanissetta del 5 novembre 2014.
Chiedevano pertanto l’annullamento del provvedimento del P.M. di imputazione delle spese del 14 giugno 2019 e dei presupposti decreti di
liquidazione e di pagamento, poiché illegittimi ed emessi in violazione di legge.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare (limitatamente ad alcuni dei ricorrenti) l’inammissibilità del ricorso per carenza di valida sottoscrizione del ricorso e costituzione in giudizio.
Sempre in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per la tardiva proposizione RAGIONE_SOCIALE stesso, asserendo che i provvedimenti impugnati sarebbero stati comunicati ai ricorrenti in data 14 giugno 2019.
Nel merito, contestava il ricorso sostenendo che i provvedimenti impugnati fossero correttamente motivati e conformi alle previsioni di legge.
Peraltro, a ll’udienza del 27 novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, la difesa erariale dichiarava di rinunciare all’eccezione di tardività del ricorso, sulla scorta delle produzioni documentali (relate di notifica) dei ricorrenti, attestanti l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato in data successiva al 1° luglio 2019 e la tempestiva proposizione del ricorso (in data 22 luglio 2019).
Nelle more, con provvedimento del 10 dicembre 2020, il Tribunale di Caltanissetta disponeva la riunione al presente ricorso anche dei procedimenti n. 1652/2019 R.G. (promosso da COGNOME NOME) e n. 1784/2019 R.G. (promosso da COGNOME NOME) per connessione oggettiva (trattandosi RAGIONE_SOCIALE medesima impugnativa del medesimo provvedimento).
2.- Con Ordinanza del 5 aprile 2022, comunicata in pari data, il Tribunale di Caltanissetta rigettava l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale con riguardo al difetto di rappresentanza di alcuni dei ricorrenti, accertandone l’avvenuta valida costituzione in giudizio; dichiarava tuttavia inammissibile il ricorso ritenendo tardive le opposizioni proposte, con compensazione tra le parti delle spese di lite. In particolare, il Tribunale affermava che « il provvedimento di liquidazione RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica ed i pedissequi decreti di pagamento sono stati, incontestatamente, emessi e notificati in data 14/06/2019. Hanno proposto ricorso avverso tali atti – tutti tardivamente ovvero oltre i trenta giorni con ricorso datato 22/07/2019 i ricorrenti COGNOME …; con ricorso
datato 31/07/2019 il ricorrente COGNOME NOME; … deve, per l’effetto, … ritenersi la inammissibilità, per tardività, di tutte le opposizioni proposte ».
3.- Avverso il menzionato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i sigg. COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
4.- Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
5.- I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380bis .1. c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- Preliminarmente, si rileva come, stante il disposto dell’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il ricorso introduttivo del presente giudizio dovesse essere notificato anche al l’Ufficio del Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Caltanissetta che, invece, non risulta essere stato evocato nel presente giudizio di legittimità.
Pertanto, la causa deve necessariamente essere rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione del termine perentorio di giorni 60 (sessanta) misura che il Collegio reputa congrua – ai fini RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la notificazione del ricorso alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione