Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19338/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
–
ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
–
contro
ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 2476/2019, depositata il 24/12/2019 e notificata il 13/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 2476/2019, depositata il 24/12/2019 e notificata il 13/03/2020, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 326/2015 del Tribunale di Vibo Valentia, accogliendo l’eccezione sollevata da NOME COGNOME basata sul mancato rispetto del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
La corte d’appello ha ritenuto incontestabile che la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia era stata notificata nei confronti della società qui ricorrente alla INDIRIZZO di Vibo Valentia, una prima volta il 1° giugno 2015 tramite raccomandata postale, il cui avviso di ricevimento recava la sottoscrizione di NOME COGNOME nello spazio relativo alla firma del destinatario o della persona abilitata, ed una seconda volta, munita di formula esecutiva, unitamente all’atto di precetto, il 27 ottobre 2015, anche questa volta nelle mani di NOME COGNOME qualificato dall’ufficiale giudiziario come « dipendente addetto all’ufficio incaricato al ritiro t.q., il quale se ne assume l’onere di consegna ».
Ha rigettato l’addebito di negligenza rivolto al notificante per non avere acquisito esatta conoscenza della sede legale della società notificanda, in considerazione del fatto che lo RAGIONE_SOCIALE aveva notificato l’atto al Centro della RAGIONE_SOCIALE, della cui assistenza si era avvalso per presentare la domanda di ammissione ad alcuni benefici agricoli, e all’indirizzo dell’ufficio con cui aveva interloquito per la presentazione della pratica e dei documenti allegati che recavano la dicitura ‘CCA RAGIONE_SOCIALE di Vibo NOMECOGNOME nonché la
firma e il timbro di NOME COGNOME quale responsabile dell’unità locale della CCA Coldiretti.
Ha inoltre ritenuto che il notificante avesse legittimamente fatto affidamento sul fatto che l’atto sarebbe stato portato a conoscenza del destinatario, non rilevando nei confronti dei terzi se l’affidamento in concreto all’Impresa RAGIONE_SOCIALE di meri compiti di gestione dell’assistenza nei confronti dei produttori agricoli locali non comportasse la sussistenza del rapporto di cointeressenza tra destinatario dell’atto e consegnatario del medesimo.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1. cod. proc. civ.
La ricorrente, in vista dell’odierna camera di consiglio, deposita memoria illustrativa.
Il controricorrente ha presentato una nota scritta con cui si riporta al controricorso e che, dunque, non ha i requisiti della memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La ricorrente deduce la violazione degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 101, 137 e 138 cod. proc. civ., nonché all’art. 11 della l. n. 53/1994, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La sua tesi è che le società a responsabilità limitata, la cui denominazione è composta dalle parole ‘RAGIONE_SOCIALE‘ seguite dall’indicazione geografica di competenza, abbiano autonomia patrimoniale perfetta, svolgano attività di assistenza agricola in regime di convenzione, esplicitino nei rapporti con i terzi la loro identità e la loro natura, non abbiano alcun potere di rappresentanza, né siano abilitate a ricevere atti e notifiche per suo conto.
Gli atti notificati erano stati, perciò, consegnati a un soggetto diverso dal destinatario; la notifica era avvenuta, infatti, tramite posta ‘a destinatario persona fisica e non persona giuridica’, con conseguente nullità della notifica anche ai sensi dell’art. 11 della l. n. 53/1994 e, anche se il notificante avesse fatto affidamento sul comportamento rivelatosi infedele del Di Bella, il giudice a quo ne avrebbe tratto illegittimamente la conseguenza che la notifica non solo dell’atto di citazione ma anche della sentenza del tribunale fosse stata valida e rituale nei suoi confronti.
In altri termini, la società ricorrente ritiene che l’affidamento del notificante sulla correttezza della notificazione, anche se incolpevole, lo avrebbe tutt’al più esonerato da decadenze e gli avrebbe consentito di essere rimesso in termini, ma giammai di sostituire la materiale consegna dell’atto notificato al suo effettivo destinatario, ai fini della presunzione di conoscenza da parte di quest’ultimo.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha escluso che nel caso di specie non potesse presumersi la conoscenza da parte della società ricorrente dell’atto che le era stato notificato e detto accertamento rende inutile il tentativo di sostenere che, essendo la notificazione nulla, non potesse presumersi che ne fosse a conoscenza.
Questa Corte -v. Cass. 11/10/2023, n. 28425 – ha precisato che dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14916 del 20/07/2016 non è più possibile seguire la distinzione tra vizio di nullità e vizio di inesistenza giuridica della notificazione e che si debba «nondimeno attribuire la giusta rilevanza, a tutela dell’effettività del diritto di difesa, alle concrete peculiarità delle invalidità ricorrenti nella fattispecie e, in tal modo modulandone la rilevanza ai fini della loro allegazione e prova, affermare il seguente principio di diritto (da intendersi non già quale principio realmente innovativo, ma in piena continuità con i precedenti, sebbene ‘aggiornato’ alla
corretta qualificazione dei vizi delle notificazioni san cita dalle Sezioni Unite): ‹‹ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio; peraltro, nell’ipotesi in cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi alcuna presunzione ‘ iuris tantum ‘ di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, onde grava sulla controparte l’onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente’».
In applicazione del superiore principio alla vicenda per cui è causa deve ritenersi che la ricorrente, che insiste nell’affermare che i giudici avrebbero dovuto accertare la nullità della notificazione e non presumere che per il solo fatto che la notificazione fosse stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario effettivo, ma con esso collegato, che il destinatario effettivo ne fosse a conoscenza, è in errore. Sebbene, come chiarito, debba intendersi superata la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, trova comunque applicazione il principio secondo cui la notificazione a persona collegata con l’effettivo destinatario dell’atto fa presumere ” iuris tantum” la conoscenza della pendenza del processo da parte del notificando, il quale dovrà vincere detta presunzione, non bastando a tal fine che alleghi, come ha fatto, la mera nullità della notificazione (Cass., sez. 5, 05/02/2009, n. 2817; Cass., sez. 3, 20/11/2012, n. 20307; Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19574; Cass., sez. 5, 19/01/2018, n. 1308 ).
All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente, come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME difensore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025 dalla