Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32280 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32280 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12351/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del Direttore e dei Ministri legali rappresentanti pro tempore;
-intimati – avverso la sentenza n. 2794/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 22.05.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La notificazione del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 22/5/2019, affetta da nullità, essendo stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale di Napoli, rimaste le controparti intimate, anziché presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, può essere sanata, con effetto “ex tunc”, dalla rinnovazione di essa presso l’Avvocatura generale, ancorché posteriormente alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione (Sez. 3, n. 20890, 22/8/2018, Rv. 650437-01, già S.U. n. 17207/2003).
Ciò premesso deve disporsi la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso in uno alla presente ordinanza siccome in dispositivo.
P.Q.M.
ordina al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso, unitamente alla presente ordinanza all’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Così deciso il giorno 27 ottobre 2023