Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 7150 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7150 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6213-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamen domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, FILABOZZI
NOME;
-intimati – avverso l’ordinanza n. R.G. 75773/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata i 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non part 06/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione dell’ordinanza di del giudizio resa dal Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n. 75733/2017. La so premesso che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, ha a pagamento, in luogo dell’adempimento, una cessione del credito pari a euro 546 Sig. NOME COGNOME, che era creditore di un risarcimento dei danni conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Roma in data 23 luglio 2007. il credito, la società non è riuscita a riscuoterlo, ed ha agito in giudizio d di Ostia citando la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME tenute in solido a risarcire il sig. COGNOMECOGNOME al fine di ottenere la somm cessione ex art. 1260 c.c. ed il risarcimento del danno derivante dall’inade per le attività di recupero del credito.
La società, inoltre, sospettando la non sussistenza del credito orig chiesto, in via subordinata, la condanna dello stesso SigCOGNOMECOGNOME COGNOME connessione oggettiva impropria, ex art. 1267, a garanzia della cessione pro solvendo, quale obbligato al pagamento ai sensi degli artt. 1218 e 1374 cc.
2.- Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 177/2012, ha rigettato la d principale nei confronti delle cedute ed ha condannato il cedente all’adempi quanto, per contratto, dovuto in favore della società, a sua volta condannata in favore della ceduta.
Con distinti atti di citazione in appello RAGIONE_SOCIALE e NOME hanno impugnato la suddetta decisione.
Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Roma ha inizia disposto la notifica a COGNOMECOGNOME dichiarata poi nulla, e ne ha disposto la r
A seguito della rinnovazione ha tuttavia deciso che “atteso che ai sensi dell ‘art 307, 4 comma, c.p.c., il processo si estingue qualora le parti alle qual l’altro, di integrare il giudizio, non via abbiano provveduto nel termine stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarl vi rientra l’ipotesi di cui all’art. 102 c.p.c. di integrazione del con confronti dei COGNOMEonsorti necessari); (…)dichiara l’estinzione del giudi
3.Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE con un solo m
Nessuno degli intimati si è costituito.
Considerato che
4.Con l’unico motivo la società censura la decisione impugnata per violazione o applicazione dell’art. 307, comma 4, c.p.c., e per difetto di motivazione (ar 4 c.p.c.) poiché, in seguito all’integrazione del contraddittorio nei confron COGNOMEozzi, la RAGIONE_SOCIALE, secondo la prospettazione del ricorren provveduto alla rinnovazione della notifica mediante consegna del plico all’ Giudiziario in data 2 dicembre 2019, ma la notifica si è perfezionata i
dicembre 2019, oltre i termini ex art 163 bis cpc, da individuarsi nel 4 dicem e nonostante la RAGIONE_SOCIALE avesse esibito nell’udienza del 4 marzo 2020 l’ della notificazione nei termini di legge.
Il motivo è fondato.
Vale il principio di diritto per cui la notifica si perfeziona per il no momento della consegna al notificatore, e, per il destinatario, nel momento ritirato e, ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposit non consegnato, presso l’ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si pong temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del no come nel caso di specie, di termine perentorio assegna l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ sul notificante l’onere di provare la tempestività della notifica, dovendo qu in mancanza, considerarsi intempestiva (Cass. sez. Un. 137 del 2000; Corte Cos del 2002 e 28 del 2004).
Tale principio si fonda sull’illegittimità costituzionale di un’interpr addebiti al notificante l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. (Cass. 21409/ 2004; 2005).
La ricorrente ha dimostrato di avere consegnato all’Ufficiale giudiz notifica entro il termine imposto, e dunque ciò basta al rispetto di tale termi Il ritardo nella consegna, e dunque la circostanza che l’atto sia giunto a della controparte oltre il detto termine, non è addebitabile al notificant comportare per costui decadenze di sorta.
Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.
P. Q .M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tri Roma, in diversa composizione, anche per le speseiMk Roma 6.12.2022 4