Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29453 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29453 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 15900/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura speciale autenticata il 27.5.2021
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME ROSSANA e RAGIONE_SOCIALE
N. 15900/21 R.G.
avverso la sentenza n. 1368/2020 del Tribunale di Pescara, depositata in data 9.12.2020;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 13.9.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO per la ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara indicata in epigrafe, con cui -nell’ambito di una espropriazione mobiliare presso il terzo debitore in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, avviata dalla Banca Popolare di Bari s.p.a. (cui è subentrata quale cessionaria del credito l’odierna ricorrente) -è stata accolta l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza di assegnazione del 24.4.RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese;
che con ordinanza interlocutoria n. 13410/23 è stata rilevata la non corretta notificazione del ricorso agli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, debitori esecutati nella suddetta procedura esecutiva: sicché è stato assegnato un termine per provvedere alla rinotifica del ricorso;
N. 15900/21 R.G.
-che il procuratore della ricorrente, oltre a chiedere la revoca dell’ordinanza suddetta, ha comunque documentato che l’ iter notificatorio non s’ è ancora perfezionato, tratt andosi di notificazioni da effettuarsi all’estero;
con la precisazione che resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla ritualità della notifica del ricorso e sulla ritualità dell ‘ottemperanza all’ordine impartito con l’ordinanza interlocutoria n. 13410/2023 (ed all’onere di depositare tempestivamente la documentazione inerente alla prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio), come pure ogni decisione sulla richiesta di revoca del medesimo ordine, la causa può opportunamente rinviarsi a nuovo ruolo, onde consentire -se non altro -alla ricorrente di depositare la documentazione inerente a detta attività;
p. q. m.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno