Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19315 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16216/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME
– intimata – avverso la sentenza n. 1318 del 29/3/2022 del Tribunale di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ espropriazione forzata promossa dall ‘ AVV_NOTAIO contro NOME COGNOME e nella quale erano stati pignorati i crediti dell ‘ esecutata nei confronti di NOME COGNOME, quest ‘ ultima rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già corrisposto al procedente tutto il proprio debito in esito ad un precedente processo esecutivo conclusosi nel 2018;
-il creditore contestava la dichiarazione della terza pignorata;
-con ordinanza del 3/8/2020 il giudice dell ‘ esecuzione respingeva le contestazioni del creditore, rilevando che la questione riguardante le somme dovute a titolo di indennità era già stata risolta dalla sentenza n. 1821/2015 (e, cioè, la decisione azionata come titolo esecutivo) e che null ‘ altro doveva la COGNOME alla COGNOME;
-proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la predetta ordinanza, il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1318 del 29/3/2022;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-resisteva con controricorso l ‘ AVV_NOTAIO;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-si deve preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso introduttivo a NOME COGNOME, litisconsorte necessario nell ‘ opposizione de qua (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi), è stata eseguita a norma dell ‘ art.
140 cod. proc. civ., ma la predetta notificazione non può ritenersi perfezionata, perché non risulta prodotto l ‘ esito della raccomandata inviata dall ‘ ufficiale giudiziario (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01);
-conseguentemente, ai sensi dell ‘ art. 291 cod. proc. civ., nei confronti di NOME COGNOME deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a NOME COGNOME entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione