Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 16848/2024
promosso da
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
M INISTERO DELL’INTERNO , in persona del Ministro pro tempore, e QUESTURA DI BOLZANO , in persona del Questore pro tempore ;
intimati con atto di costituzione
avverso l’ordinanza de l Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE del 26/06/2024, depositata e comunicata il 27/06/2024, resa nel procedimento n. 3068/2024 R.G.; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/05/2024 veniva notificato al ricorrente, scarcerato dalla casa circondariale di Cremona, decreto di espulsione del Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE e contestuale decreto di trattenimento presso il CPR di Milano.
Con ricorso del 10/06/24 il ricorrente impugnava il decreto di espulsione avanti il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che rigettava il ricorso con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Per la cassazione di tale provvedimento, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato e depositato il 25/07/2024 al Miistero RAGIONE_SOCIALE‘interno e alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 27/09/2024, la Presidente RAGIONE_SOCIALEa Sezione, rilevando che il ricorso non risultava notificato al Prefetto di RAGIONE_SOCIALE presso il suo Ufficio, ha disposto il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notificazione a quest’ultima entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il 16/10/2024 la parte ha depositato nota di deposito RAGIONE_SOCIALEa notificazione, che non risultava notificata al Prefetto di RAGIONE_SOCIALE, ma al Prefetto di Pavia, peraltro in relazione ad un altro procedimento (v. doc. 1 allegato alla menzionata nota di deposito).
Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato un atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla eventuale udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘ art. 29 Cost. e degli artt. 13, lett. a) e b), e 19, comma 2, lett c), d.lgs. n. 286 del 1998, con vizio di motivazione, oltre che RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, comma 36, RAGIONE_SOCIALE l. n. 76 del 2016, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU e RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea 115/2008, nonché motivazione apparente.
Occorre preliminarmente evidenziare che lo stesso ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto presidenziale del 27/09/2024, rilevata la mancata notifica del ricorso per cassazione al Prefetto di RAGIONE_SOCIALE presso il suo Ufficio, ha disposto il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notificazione a quest’ultim o entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Con nota di deposito del 16/10/2024, il difensore del ricorrente ha depositato copia RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa alla notificazione eseguita, che però non era stata effettuata al Prefetto di RAGIONE_SOCIALE, ma al Prefetto di Pavia, peraltro in relazione ad un altro procedimento (v. doc. 1 allegato alla menzionata nota di deposito).
Non risulta, dunque, eseguita valida notificazione al Prefetto di RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’assegnazione del termine per tale adempimento con il decreto presidenziale del 27/09/2024.
La mancata o non tempestiva rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione, disposta a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità RAGIONE_SOCIALEa stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019).
Non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, essendo il RAGIONE_SOCIALE e la questura rimasti intimati.
La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato e, quindi, nessuna statuizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere effettuata.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa