Notificazione del Ricorso: L’Errore che Può Costare il Processo
La corretta notificazione del ricorso è un pilastro fondamentale del diritto processuale civile. Un errore in questa fase può avere conseguenze significative, rischiando di compromettere l’intero giudizio. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la precisione sia essenziale, specialmente quando la controparte è un’amministrazione dello Stato, e di come il sistema preveda dei meccanismi per sanare tali vizi.
I Fatti del Caso
Una cittadina proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello, convenendo in giudizio una Regione e un Comune. Tuttavia, nel notificare l’atto, il suo difensore indirizzava la notifica all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Questo dettaglio, apparentemente minore, si è rivelato un errore procedurale di non poco conto. La normativa vigente, infatti, prevede regole specifiche per le notifiche dirette alle amministrazioni statali, che non sempre coincidono con la sede fisica o l’ufficio territoriale più vicino.
La Decisione della Corte sulla notificazione del ricorso
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, investita della questione, non è entrata nel merito della controversia. Ha invece focalizzato la sua attenzione sull’aspetto puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che il ricorso doveva essere notificato non all’Avvocatura distrettuale, bensì all’Avvocatura generale dello Stato.
Di conseguenza, la Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Con tale provvedimento, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo e ha ordinato alla parte ricorrente di procedere a una nuova notificazione del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In sostanza, ha concesso una seconda opportunità per sanare il vizio e permettere al processo di proseguire correttamente.
Le Motivazioni Giuridiche dietro la Rinnovazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su precise disposizioni di legge. In particolare, i giudici hanno richiamato l’articolo 18, terzo comma, del R.D. n. 1611 del 1933 e l’articolo 9 della Legge n. 103 del 1979. Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che gli atti introduttivi di un giudizio contro amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma.
L’errore commesso dalla parte ricorrente, sebbene non abbia portato a una declaratoria di inammissibilità immediata, ha reso necessaria l’attivazione di un meccanismo correttivo per garantire il corretto contraddittorio e la regolare costituzione del rapporto processuale. L’ordine di rinnovazione della notifica è lo strumento previsto dall’ordinamento per evitare che un vizio di forma, sanabile, possa precludere l’accesso alla giustizia.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la diligenza nella gestione degli adempimenti processuali è essenziale. La notificazione del ricorso è l’atto che instaura il contraddittorio e un errore nel destinatario può invalidare l’intero procedimento. Il caso in esame dimostra che, quando si agisce contro lo Stato, è imperativo verificare con scrupolo quale specifico ufficio dell’Avvocatura sia il destinatario corretto della notifica.
L’esito, tuttavia, è anche rassicurante. L’ordinamento processuale non è meramente sanzionatorio, ma tende, ove possibile, alla conservazione degli atti e alla decisione nel merito. La concessione di un termine per la rinnovazione della notifica rappresenta una valvola di sicurezza che permette di rimediare a un errore, seppur a costo di un allungamento dei tempi processuali. Per i professionisti legali, questo rappresenta un monito a non dare mai per scontati gli aspetti procedurali, la cui meticolosa osservanza è garanzia di un giudizio equo e valido.
A chi deve essere notificato un ricorso contro un’amministrazione dello Stato secondo l’ordinanza?
Sulla base della normativa citata (r.d. n. 1611/1933 e legge n. 103/1979), il ricorso deve essere notificato all’Avvocatura generale dello Stato, e non all’Avvocatura distrettuale.
Cosa accade in caso di errore nella notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato?
In questo caso, la Corte di Cassazione non ha dichiarato il ricorso inammissibile ma ha ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione in modo corretto entro 60 giorni, rinviando la causa per la successiva trattazione.
Che tipo di provvedimento è un’ordinanza interlocutoria?
È una decisione con cui il giudice non definisce il merito della causa, ma risolve una questione procedurale sorta nel corso del processo, come in questo caso l’irregolarità della notificazione, disponendo gli atti necessari per la sua prosecuzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7889 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° 28058 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – nata ad Angri il 27.03.1958, residente in Sarno, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente -giusta procura in calce al ricorso -dall’avv. prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) elettivamente domiciliati, in Sarno, presso lo studio di quest’ultimo, alla INDIRIZZOD telefax 081.94.11.91 – pec: . I difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche di rito di cui agli artt. 133, comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. al seguente Tel/Fax NUMERO_TELEFONO oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata telefax NUMERO_TELEFONO – pec: EMAIL; EMAIL.
Ricorrente contro
Regione Campania, Comune di Sarno .
Intimati
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 1250 depositata il 3 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
Il ricorso per cassazione è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Per contro, esso doveva essere notificato all’Avvocatura generale, ai sensi degli artt. 18, terzo comma, del r.d. n° 30 ottobre 1933 n° 1611 e 9 della legge 3 aprile 1979 n° 103.
Ritenuto che :
La causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, con ordine alla ricorrente di procedere a nuova notificazione del ricorso.
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo, disponendo che la ricorrente proceda a nuova notificazione del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025, nella camera di