Notificazione Avvocatura Generale: L’Errore Procedurale che Sospende il Giudizio
Nel complesso mondo della procedura civile, la forma è sostanza. Un errore apparentemente minore, come l’invio di un atto all’indirizzo sbagliato, può avere conseguenze significative, rallentando l’iter giudiziario. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione illumina proprio uno di questi casi, sottolineando l’importanza della corretta notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato nei ricorsi contro la Pubblica Amministrazione. Analizziamo come un vizio di notifica abbia portato la Corte a sospendere il procedimento e a ordinare la sua correzione.
I Fatti di Causa: Dalla Multa alla Questione di Principio
La vicenda trae origine da un’opposizione a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. In primo grado, il Giudice di Pace accoglie l’opposizione del cittadino, annullando la sanzione. Tuttavia, decide di compensare integralmente le spese di lite. La motivazione? Il ricorrente avrebbe potuto stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, e pertanto doveva accollarsi i relativi oneri.
Non soddisfatto della decisione sulle spese, il cittadino impugna la sentenza davanti al Tribunale. Quest’ultimo, però, rigetta il gravame, confermando la compensazione delle spese e ritenendo la motivazione del primo giudice corretta, pur non potendo riformare nel merito la decisione di annullamento del verbale, ormai passata in giudicato. La battaglia legale approda così in Corte di Cassazione.
L’Errore Procedurale: Una Notificazione Avvocatura Generale Sbagliata
È a questo punto che si verifica l’intoppo procedurale al centro dell’ordinanza. Il ricorso per cassazione viene notificato dal legale del cittadino a due indirizzi errati: quello della Prefettura di Benevento e quello dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.
La giurisprudenza costante, tuttavia, stabilisce che quando si agisce in Cassazione contro un’amministrazione statale, la notifica deve essere indirizzata esclusivamente all’Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma. La notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale è, pertanto, affetta da nullità.
La Decisione della Corte di Cassazione: Sospensione e Ordine di Rinnovo
Di fronte alla mancata costituzione in giudizio della Prefettura (che, di fatto, non aveva ricevuto correttamente l’atto), la Corte di Cassazione non può procedere all’esame del merito del ricorso. Rileva d’ufficio il vizio di notifica e, anziché dichiarare inammissibile il ricorso, emette un’ordinanza interlocutoria. Con tale provvedimento, la Corte sospende il giudizio e ordina al ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notificazione, questa volta indirizzandola correttamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro un termine perentorio di sessanta giorni.
Le Motivazioni della Corte
La Corte fonda la sua decisione sul principio della sanabilità dei vizi di notifica. Citando un proprio precedente (Cass. n. 6025/2023) e applicando la disciplina prevista dall’art. 291 del codice di procedura civile, i giudici chiariscono che la nullità della notificazione non è assoluta. Essa può essere sanata con effetto retroattivo (ex tunc) attraverso due modalità: la costituzione in giudizio della parte (anche se tardiva) o, come in questo caso, la rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice.
Poiché l’Amministrazione non si è costituita, l’unica via per permettere al processo di proseguire correttamente è ordinare al ricorrente di ripetere l’atto, sanando così il difetto iniziale. Questa scelta garantisce il diritto di difesa di entrambe le parti e il corretto svolgimento del contraddittorio, principi cardine del giusto processo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. Dimostra come, specialmente nei giudizi contro la Pubblica Amministrazione e dinanzi alle giurisdizioni superiori, la massima attenzione ai dettagli procedurali sia indispensabile. La corretta individuazione dell’ufficio destinatario della notificazione all’Avvocatura Generale non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per la validità del rapporto processuale. Sebbene l’ordinamento preveda rimedi per sanare tali errori, essi comportano inevitabilmente un allungamento dei tempi della giustizia e costi aggiuntivi. La diligenza nella fase di notifica è, quindi, il primo passo per un’efficace tutela dei propri diritti.
Cosa succede se un ricorso per cassazione contro lo Stato viene notificato all’Avvocatura distrettuale invece che a quella Generale?
La notificazione è affetta da nullità. Tuttavia, non è una nullità insanabile e non comporta l’immediata inammissibilità del ricorso.
È possibile correggere una notificazione errata all’Avvocatura dello Stato?
Sì, la nullità è sanabile. La Corte di Cassazione, rilevato il vizio e in mancanza della costituzione della parte pubblica, ordina al ricorrente di rinnovare la notificazione all’indirizzo corretto (l’Avvocatura Generale dello Stato) entro un termine perentorio.
Qual è la conseguenza immediata dell’ordine di rinnovazione della notificazione?
La causa viene sospesa e rinviata a nuovo ruolo, in attesa che il ricorrente esegua correttamente la notificazione entro il termine fissato dal giudice. Solo dopo il perfezionamento della notifica, il processo potrà riprendere il suo corso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12918 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12918 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11861/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
PREFETTURA BENEVENTO
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 2184/2021, depositata il 28/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2184/2021 del Tribunale di Benevento, che ha respinto il gravame da egli proposto contro la sentenza del Giudice di pace, che aveva sì accolto la sua opposizione alla irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ma aveva poi compensato le spese di lite ‘in considerazione del fatto che il ricorrente nel presente contenzioso poteva stare in giudizio senza l’ausilio di un professionista legale del quale pertanto si assume i relativi oneri’. Il giudice d’appello ha osservato che, pur essendo la decisione di annullamento del verbale di contravvenzione coperta da giudicato e non potendo pertanto essere riformata, la motivazione di accoglimento non era condivisibile e ha pertanto ritenuto ‘quanto meno giustamente compensate le spese di giudizio di primo grado’.
Il ricorrente ha depositato memoria.
La Prefettura di Benevento non ha svolto difese nel presente giudizio.
Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Benevento, che si era costituita nel giudizio d’appello attraverso l’Avvocatura dello Stato di Napoli, all’indirizzo digitale della medesima Prefettura e all’indirizzo digitale dell’Avvocatura distrettuale, notificazioni entrambe invalide. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale è affetta da nullità, che può essere sanata con effetto ex tunc a seguito della costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale ovvero dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291
c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr., per tutte, da ultimo Cass. n. 6025/2023).
Nel caso in esame, a fronte della mancanza di controricorso della Prefettura di Benevento, è pertanto necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione dalla presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione