Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20339 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20973/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procure speciali in calce al controricorso
– ricorrenti incidentali e controricorrenti -nonché contro
COMUNE di IMPERIA e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’ APPELLO di GENOVA
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1084/2024 depositata il 21/8/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale ; NOME COGNOME per l’Avv. NOME COGNOME che ha NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e uditi gli Avvocati concluso per l’accoglimento del ricorso principale, e l’accoglimento del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME quali candidati sindaci e consiglieri comunali eletti, e NOME COGNOME nella veste di consigliere comunale eletto, evocavano in giudizio NOME COGNOME, vincitore delle elezioni amministrative del Comune di Imperia svoltesi il 15/16 maggio 2023, perché venisse dichiarata la sua ineleggibilità alla carica di sindaco , ostando all’assunzione d ella funzione, ai sensi dell’art. 60, comma 1, numeri 5) e 11), d. lgs. 267/2000, il fatto che lo COGNOME avesse assunto la carica di Commissario ad acta per il settore idrico dal 27 gennaio 2023.
Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 640/2023, dichiarava, nella contumacia dello COGNOME, il difetto di legittimazione passiva del Comune di Imperia e rigettava, nel merito, il ricorso presentato nei confronti del sindaco eletto.
La Corte d’appello di Genova, a seguito dell’appello principale presentato da NOME COGNOME e NOME COGNOME e degli appelli incidentali proposti dal Comune di Imperia e da NOME COGNOME, rilevava d’ufficio la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Osservava, in particolare, che se nel ricorso veniva individuato COGNOME quale legittimo contraddittore, tuttavia la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non risultava essere stata eseguita nei confronti del medesimo, ma al Comune di Imperia in persona del sindaco, come aveva giustamente eccepito la difesa dell’amministrazione municipale.
Giudicava che dalla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado conseguisse la necessaria rimessione della causa al tribunale, ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ..
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 agosto 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali, a loro volta, hanno presentato ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
Gli intimati Comune di Imperia e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , a causa dell’omessa pronuncia sul primo motivo dell’appello incidentale presentato da NOME COGNOME: quest’ultimo aveva dedotto che l’azione avversaria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile (e/o improcedibile e/o tardiva), essendo stato il giudizio instaurato esclusivamente nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva (vale a dire il Comune di Imperia) e non anche nei suoi confronti, quale unico soggetto titolare di legittimazione, con la conseguenza che il giudizio avrebbe dovuto essere definito con una sentenza di absolutio ab instantia .
La Corte distrettuale, nel rilevare la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado, ha tralasciato di pronunciarsi su questo motivo di appello incidentale.
4.2 Il secondo mezzo assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello ha omesso di rilevare l’avvenuta evocazione in giudizio di un solo soggetto (il Comune di Imperia) privo di legittimazione.
Deponevano in tal senso il contenuto del ricorso di primo grado e le modalità della sua notifica, dato che l’atto era stato presentato nei confronti del « Dott. NOME COGNOME in qualità di Sindaco eletto dal Comune di Imperia » e notificato alla PEC istituzionale dell’amministrazione municipale.
La sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui -anziché rimettere la causa in primo grado -ha tralasciato di dichiarare radicalmente inammissibile e/o improcedibile e/o tardivo e/o infondato il ricorso avversario, per essere stato lo stesso instaurato nei confronti (unicamente) di una parte (il Comune di Imperia) priva di legittimazione.
Ambedue i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, risultano infondati.
5.1 La Corte di merito, nell’esaminare la questione della ritualità della notifica, ha riconosciuto che « nel ricorso veniva individuato COGNOME quale legittimo contraddittore », osservando inoltre che « il Comune non è legittimato passivamente, sebbene si sia costituito in giudizio in persona del Sindaco COGNOME, vale a dire la stessa persona fisica che nel ricorso era individuata quale ‘legittimo contradditore’ » (v. pag. 11, punto II).
Questo reiterato rilievo in ordine al fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio NOME COGNOME era stato individuato quale ‘legittimo contraddittore’ non lascia dubbi sul fatto che la Corte di merito abbia provveduto anche sul primo motivo dell’appe llo incidentale
presentato dallo COGNOME (con cui era stato dedotto che il giudizio era stato instaurato esclusivamente nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, vale a dire il Comune di Imperia), rigettandolo.
D’altra parte, la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo del giudizio non poteva aver senso e trovare giustificazione se non fosse stata disposta nei confronti di un soggetto legittimato a contraddire rispetto alla domanda presentata.
Il che costituisce altra logica conferma che l’appello incidentale proposto sia stato vagliato dalla Corte distrettuale.
5.2 I giudici distrettuali, condividendo sostanzialmente il giudizio espresso dal tribunale (e riportato a pag. 10, I), hanno individuato NOME COGNOME quale legittimo contraddittore sulla base del contenuto del ricorso introduttivo e del riconoscimento lì effettuato del candidato sindaco risultato eletto quale destinatario della domanda presentata.
Una simile interpretazione della domanda presentata non si presta ad alcuna censura in questa sede, dovendosi ritenere che il giudizio di primo grado fosse stato in effetti proposto nei confronti di NOME COGNOME personalmente.
Ne fanno fede il tenore dell’atto introduttivo, rivolto allo COGNOME proprio « in qualità di Sindaco eletto del Comune di Imperia » (pag. 1) ed al fine di « accertare e dichiarare l’ineleggibilità del Dott. NOME COGNOME alla carica di Sindaco del Comune di Imperia, stante la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 5 e 11 del D. lgs. n. 267/2000 » (pag. 10), nonché le modalità della sua notifica, indirizzata allo COGNOME, nella medesima qualità, presso la sua residenza privata in Imperia.
Questi elementi costituiscono chiari indici del fatto che la controversia aveva ad oggetto l’avvenuta elezione alla carica di sindaco del Comune di Imperia di NOME COGNOME nonostante l’asserito ricorrere di alcune delle cause di ineleggibilità previste
dall’art. 60, comma 1, n. 5 e 11, d. lgs. 267/2000, ed era rivolta alla persona del sindaco eletto proprio per far acclarare e valere simili cause di ineleggibilità.
Al contrario, non sussisteva alcun coinvolgimento nella lite dell’ente municipale, nei confronti del quale non era stata rivolta alcuna domanda.
6. Il motivo di ricorso incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 139 e 160 cod. proc. civ.: la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata effettuata presso la residenza di NOME COGNOME in qualità di s indaco del Comune di Imperia, in conformità all’art. 139 cod. proc. civ. ed era stata ritirata dalla moglie dello stesso; la regolare notifica dell’atto introduttivo comportava che NOME COGNOME fosse stato correttamente evocato in giudizio e dichiarato contumace nel corso del giudizio di primo grado.
7. Il motivo è fondato.
La stessa Corte distrettuale ha riportato (a pag. 10) vari passaggi della decisione di primo grado con cui si dava atto delle « notificazioni effettuate del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione presso il Comune di Imperia (al domicilio digitale comunale) e presso l’abitazione privata del suddetto, sempre nella sua qualità di Sindaco ».
Il vizio della prima notificazione, eseguita a parere dei giudici distrettuali nei confronti del Comune e non dello COGNOME personalmente, non poteva riverberarsi sulla seconda notificazione, effettuata rispetto a un soggetto individuato come legittimo contraddittore presso la sua abitazione privata (a mani della moglie convivente in data 11 luglio 2023), posto che la nullità di un atto non comporta, ai sensi dell’art. 159, comma 1, cod. proc. civ., la nullità degli atti, precedenti o successivi, che ne sono indipendenti.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere rigettato; la sentenza impugnata, invece, deve essere cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 22, comma 15, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 giugno 2025.