Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4412 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4412 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15084-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 712/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 274/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Avviso di addebito
R.G.N. 15084/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.330 c.p.c. Il secondo grado di svolse nella contumacia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza però che fosse rilevata la nullità della notificazione dell’atto d’appello, avvenuta via pec non al difensore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di primo grado ma all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE personalmente.
Il motivo è fondato.
Risulta dal documento prodotto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che l’atto d’appello fu notificato via pec non alla parte presso il difensore ex art.330 c.p.c., bensì alla parte personalmente, ovvero l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene la controricorrente che l’indirizzo della pec del difensore domiciliatario dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in primo grado sarebbe lo stesso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto il primo è dipendente
dell’ente. La deduzione non è corroborata da alcuna prova.
Allo stato, attesa la notificazione effettuata alla parte personalmente (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e quindi in difformità del precetto fissato dall’art.330, co.1 c.p.c., ovvero presso il procuratore domiciliatario, la sentenza va dichiarata nulla (art.360, co.1, n.4 c.p.c.), con rinvio alla Corte d’appello di Bologna senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio. La Corte d’appello deciderà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.