Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26189 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13807/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 227/2019, depositata il 6/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha appellato la sentenza del Tribunale di Chieti, che aveva accolto solo in parte le domande da lui proposte nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e accolto la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 227/2019, ha dichiarato inammissibile il gravame, ‘non essendovi prova della avvenuta rinnovazione della notificazione della citazione a NOME COGNOME nel termine perentorio assegnato all’udienza dell’8 luglio 2014 ai sensi dell’art. 291 c.p.c.’. La Corte ha osservato come l’esame della documentazione depositata dall’appellante non consenta di affermare che l’attività notificatoria sia stata completata: se risulta che l’invio del plico sia avvenuto, all’indirizzo fornito dal Consolato generale d’Italia a Ginevra, il 27 novembre 2014, nel termine assegnato dalla medesima Corte, nella cartolina di ritorno non risultano né la data né la firma del destinatario. Mancando la prova che l’iter notificatorio si sia completato, la rinnovazione della notificazione -ha concluso il giudice d’appello deve considerarsi completamente omessa, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame, essendo esclusa, ‘in considerazione della natura perentoria del termine de quo , ogni possibilità di ulteriore proroga o regolarizzazione’.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno presentato difese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ‘violazione degli artt. 149, 291 e 331 c.p.c., delle norme regolatrici le modalità di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia’: la Corte d’appello non avrebbe
dovuto considerare omessa la notificazione, in quanto dalla cartolina gialla prodotta si evince sia la data di spedizione, sia la data di ricevimento e sopra il timbro dell’ufficio destinatario della notificazione è apposta una sigla, il che dimostra che l’atto è stato tempestivamente spedito ed è stato ricevuto dall’ufficio destinatario il 3 dicembre 2014.
Il motivo è fondato. Questa è la fattispecie in esame: a seguito di una notificazione non andata a buon fine, sono state chieste informazioni ai sensi dell’art. 6 della legge n. 470/1988 al Consolato generale d’Italia in Svizzera, dato che in Svizzera si trovava l’ultimo luogo di residenza conosciuto del destinatario, l’appellato NOME COGNOME; acquisite le informazioni, dalle quali è emerso che NOME COGNOME risultava trasferito in Francia dal 2003 ed era ivi residente in INDIRIZZO la Corte d’appello ha assegnato un termine, il 31 dicembre 2014, per rinnovare la notificazione; entro il termine assegnato, il ricorrente ha provveduto a dare impulso al procedimento notificatorio, facendo ricorso -trattandosi di parte residente in uno Stato membro dell’Unione europea al regolamento n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE; il plico è quindi stato inviato il 27 novembre 2014 a NOME COGNOME, residente in INDIRIZZO presso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE des RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEs et du sceau INDIRIZZO; dalla cartolina depositata in giudizio emerge -come ha sottolineato il giudice d’appello che il plico è stato ricevuto dalla c.d. autorità centrale, ma manca la prova che il medesimo sia stato consegnato all’interessato.
A fronte di tale ipotesi, nella quale l’appellante ha dato impulso a un procedimento notificatorio complesso, che vede la necessaria cooperazione di più soggetti (i c.d. organi mittente e ricevente),
che appartengono a Stati diversi dell’Unione europea, ad avviso del Collegio non può trovare applicazione la giurisprudenza elaborata da questa Corte in relazione ai procedimenti nazionali di notificazione. In particolare, non può trovare applicazione il principio enunciato dalle sezioni unite secondo cui ‘la parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento; questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova’ (Cass., sez. un., n. 14594/2016).
Nel caso in esame, reperite le informazioni relative alla residenza del destinatario, il ricorrente entro il termine assegnatogli ha dato impulso al procedimento notificatorio, che non è giunto a buon fine in quanto, evidentemente, l’autorità centrale francese la RAGIONE_SOCIALE, Département de l’entraide, du droit RAGIONE_SOCIALE del Ministero della giustizia -una volta ricevuto il plico, come documentato dalla cartolina, non lo ha trasmesso al destinatario. È vero che, ai sensi del regolamento n. 1393/2007, l’atto da notificare va trasmesso all’organo ricevente competente per territorio designato da ciascuno Stato membro, in Francia l’ufficiale giudiziario, e non all’autorità centrale, che ha il compito ‘di fornire informazioni agli organi mittenti’ e ‘di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione’ (cfr. l’art. 3 del regolamento, lettere a e b). È però altrettanto vero che l’autorità centrale, una volta ricevuto l’atto, avrebbe dovuto trasmetterlo al competente organo ricevente (v. la
lettera c dell’appena richiamato art. 3 e il comma 4 dell’art. 6, secondo cui ‘l’organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro’).
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.p.c., alla luce dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della relativa giurisprudenza della Corte europea, esclude ad avviso del Collegio che possa farsi ricadere sulla parte, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, in un altro Stato dell’Unione europea seguendo il regolamento n. 1393/2007, dell’atto introduttivo del giudizio (nel caso in esame, il giudizio d’appello), l’esito negativo del medesimo procedimento dovuto a circostanze imputabili all’organo ricevente dell’altro Stato. Se è vero che il giudizio d’appello non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale (v. Corte cost. n. 58/2020) e che la Convenzione dei diritti dell’uomo, a sua volta, non impone agli Stati contraenti la creazione per il processo RAGIONE_SOCIALE di corti d’appello, non garantendo, quindi, il diritto all’impugnazione, è necessario -secondo l’interpretazione della Corte europea ( si veda, ad esempio, Corte EDU 31 marzo 2020, COGNOME e altri contro Portogallo) -che, una volta che si sia scelto di dotare l’ordinamento di un mezzo di impugnazione, questo rispetti i principi di cui all’art. 6 della convenzione e quindi la concreta ed effettiva garanzia dell’accesso al giudice (per spunti al riguardo si vedano le pronunzie di questa Corte rese in relazione al mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio, cfr. per tutte Cass. n. 3318/2020, nonché la più risalente Cass. n. 53/DATA_NASCITA).
La Corte d’appello, una volta verificato che la notificazione nei confronti dell’appellato non era stata consegnata all’interessato dai competenti organi francesi nel termine perentorio da essa fissato,
non avrebbe quindi dovuto dichiarare inammissibile l’appello, ma avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ‘violazione degli artt. 102, 103, 104, 291, 331 e 332 c.p.c., dei pacifici principi giurisprudenziali della Suprema Corte in materia di cause scindibili’, per avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame quando non tutte le domande proposte erano relative a causa inscindibili.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda