Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 42 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 42 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9726-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’ Avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI
Rinnovazione notifica ricorso
R.G.N. 9726/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 19/12/2024
Udienza Pubblica
ARREDANDO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE
– intimate –
Avverso la sentenza n. 2057/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 07/02/2023; udita la relazione della causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 19/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso; udito, per la ricorrente, l’Avvocato NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2057/23, del 7 febbraio 2023, del Tribunale di Roma, che ne ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale capitolino ha assegnato alla società RAGIONE_SOCIALE in preferenza rispetto all’odierna ricorrente, ai sensi del comma 4 dell’art. 499 cod. civ., quanto ricavato in sede di distribuzione all’esito di procedura esecutiva presso terzi;
h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe, a cominciare dalla società RAGIONE_SOCIALE debitrice esecutata nella suddetta procedura espropriativa presso terzi;
il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso ;
la ricorrente ha depositato memoria;
sono stati uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore Generale e, per la ricorrente, il suo difensore;
-quest’ultimo ha avanzato istanza di rinvio, per poter rinnovare la notificazione alla società RAGIONE_SOCIALE non essendovi prova che la stessa effettuata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 – sia andata a buon fine;
-che effettivamente tale prova tuttora difetta, sicché sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza suddetta e, in ogni caso, per ordinare la rinnovazione della notificazione, anche in ragione del fatto che il debitore esecutato riveste – nelle controversie distributive di cui all’art. 512 cod. proc. civ. – la qualifica di litisconsorte necessario (‘ ex multis ‘, Cass. sez. 6 -3, ord. 30 gennaio 2012, n. 1316, Rv. 621353-01);
che, a tal fine, va fissato il termine di cui in dispositivo, impregiudicati gli oneri di documentazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito;
p. q. m.
la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE da compiersi nel termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione -da parte della cancelleria -della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della