Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30925/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2510/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME ha presentato, nel dicembre 1996, domanda di ammissione ai benefici del premio di arresto definitivo di cui al D.M. 14.10.1994 n. 611, per la demolizione volontaria di un motopeschereccio di sua proprietà.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha erogato il premio di arresto definitivo con Decreto Ministeriale del 7.4.1999, applicando il tasso di cambio lira/ECU vigente alla data dell’adozione del provvedimento.
Con il ricorso ex art. 702 ter c.p.c., l’NOME ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE lamentando che nonostante la domanda fosse stata presentata sotto la vigenza dell’art. 16 del Reg. CE 21.12.1993, n. 3699, era stato erroneamente applicato il tasso di conversione dell’ECU in corso al 1° gennaio dell’anno di decisione dello Stato membro di concedere il premio (1998), e non quello in vigore il 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda (1996).
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso del privato ed ha ricalcolato il premio nella somma di € 46.481,00, oltre accessori, a titolo di differenza tra quanto liquidato e quanto ancora dovuto con l’applicazione del tasso di conversione vigente nell’anno di presentazione della domanda, rilevando che tale materia era stata disciplinata dal legislatore comunitario (con regolamento CEE 25/1997) solo successivamente alla presentazione della domanda.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2510/2019, depositata il 15.4.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando che nel momento in cui venne presentata l’istanza (6.12.1996) l’Argenio non poteva che fare riferimento alla normativa anche di
rango secondario all’epoca vigente che non era in contrasto con la normativa comunitaria, costituita dal regolamento 3699/93/CE, il quale nulla prevedeva in ordine al tasso di conversione. Ne consegue che la normativa comunitaria successivamente entrata in vigore (regolamento CEE 25/1997), che disponeva un tasso di conversione coincidente con quello del 1° gennaio di decisione dello stato membro, non poteva incidere in senso negativo in danno di quei soggetti che si erano determinati ed avevano presentato domanda facendo affidamento proprio sulla normativa in vigore all’epoca , che non era in contrasto con norme primarie.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico articolato motivo.
NOME COGNOME ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione degli artt. 16 reg. CE 21.12.1993 n 3699/93 nonché art. 17 reg CE 3 novembre 1998 n. 2468/98 nonché gli artt. 1 e 12 preleggi codice civile.
Va preliminarmente dichiarata -con conseguente assorbimento di tutte le censure del RAGIONE_SOCIALE ricorrente -l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Va osservato che il controricorrente ha eccepito di aver provveduto alla notifica della sentenza impugnata, per il tramite del proprio difensore, a mezzo posta elettronica certificata alla pec indicata dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente –EMAIL – alle ore 17:24 del giorno 2 maggio 2019, così come risulta dall’attestazione telematica che ha prodotto in giudizio unitamente al controricorso, mentre il ricorso in cassazione è stato, invece, notificato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla pec del difensore dell’NOME solo in data 15 ottobre 2019, ben oltre, quindi i termini di legge (60 gg. ex art. 325 c.p.c.).
Dall’esame dell’attestazione telematica prodotta in giudizio dal controricorrente emerge effettivamente quando dallo stesso dichiarato.
In particolare, è stata prodotta la ricevuta di accettazione in data 2.5.2019, da parte del destinatario Avvocatura dello Stato, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato della sentenza impugnata, denominato ‘attoACQ.pdf’, coincidente perfettamente con l’ allegato (sentenza) depositato telematicamente il 2.4.2024 dall’Avvocatura dello Stato.
Va, inoltre, osservato che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha minimamente replicato all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente, omettendo di depositare una memoria illustrativa finale, contenente un’eventuale ricostruzione alternativa in ordine alle modalità ed ai tempi di notifica a sé della sentenza impugnata da parte dell’Argenio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso il 15.5.2024