Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11692 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 28271/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
– intimati – avverso la sentenza n. 6097/2022 del Tribunale di Roma, depositata in data 21.4.2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
N. 28271/22 R.G.
-il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 27.10.2020 resa nel contraddittorio con Roma Capitale e con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) , rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 456,69, per violazioni al C.d.s. ; il COGNOME propose gravame, che venne rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 21.4.2022; osservò il giudice d’appello che la cartella impugnata era esente da vizi propri, che il verbale di accertamento dell’infrazione era stato regolarmente notificato e che , quanto alla sussistenza dell’infrazione, non era stata avanzata querela di falso ; – avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione NOME COGNOME affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria; Roma Capitale e AdER non hanno svolto difese; la causa è stata infine trattata all’odierna adunanza camerale, al cui esito il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni;
Considerato che
1.1 -con il primo motivo si denuncia omessa pronuncia sull’eccezione di nullità/inesistenza della sentenza del giudice di pace;
1.2 -con il secondo motivo si lamenta erronea/omessa motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante l’avvenuta notificazione del verbale di accertamento;
1.3 -con il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia sull’eccezione di nullità e o annullabilità della cartella (anche) per vizi propri ed esclusivi della cartella stessa;
N. 28271/22 R.G.
1.4 -con il quarto motivo si denuncia erronea affermazione del difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate-Riscossione;
1.5 -con il quinto motivo si lamentano errori di diritto nell’interpretazione giuridica della censura ai fatti storici indicati nel verbale di accertamento, nonché omesso esame delle censure proposte nel merito;
2.1 -il primo motivo è palesemente inammissibile;
anche ad ammettere che la motivazione del Giudice di pace fosse mancante, come sostenuto dal Cambria, si tratta di vizio non remissorio ex art. 354 c.p.c., come pure riconosciuto dal ricorrente; pertanto, la sentenza del giudice d’appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado, che non occorre affatto ‘eliminare dal mondo giuridico’ ; ne consegue che -essendo state riproposte con l’appello le questioni di merito il secondo giudice altro non poteva fare se non motivare compiutamente sulle questioni che gli erano state devolute;
3.1 -il secondo motivo è del pari inammissibile e comunque infondato;
il mezzo, infatti, non si confronta compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale, che ha accertato la ritualità e il completamento dell’intera procedura notificatoria del verbale di accertamento col rito degli irreperibili; quanto poi ai profili di invalidità della notifica connessi alla qualità di operatore postale privato dell’incaricato, essi sono inammissibili, perché il ricorrente non precisa in ricorso se gli stessi erano stati sollevati sin dall’atto introduttivo del giudizio, da identific arsi col ricorso introduttivo dell’opposizione;
deve infine escludersi che, come pure lamentato dal Cambria, la motivazione possa dirsi omessa o mancante, rispettando essa senz’altro il ‘minimo costituzionale’ (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014);
4.1 -il terzo motivo è infondato;
posto che – stante il rigetto del motivo che precede – il verbale di accertamento (VAV) è da considerarsi regolarmente notificato, sicché la questione è coperta dal giudicato, ne discende che l’atto non può che ritenersi conosciuto dal Cambria, sicché nessun onere di allegazione alla cartella impugnata dello stesso VAV può configurarsi nella specie;
5.1 -il quarto motivo è inammissibile e davvero ai limiti della comprensibilità; contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, in nessuna parte della sentenza impugnata è dato leggere che RAGIONE_SOCIALE non sia legittimata passiva rispetto alla spiegata opposizione; anzi, non v’è dubbio che il Tribunale l’ abbia ritenuta del tutto legittimata, tanto da condannare esso Cambria a rifondere le spese in suo favore;
6.1 -il quinto motivo, infine, è ancora inammissibile;
s i mira a censurare l’apprezzamento in fatto circa l’avvenuta commissione dell’infrazione, questione coperta sia dall a oramai intervenuta inoppugnabilità del VAV sottostante alla cartella, sia dalla stessa fidefacienza di quanto in detto verbale è stato riportato dal pubblico ufficiale accertatore; per inficiare dette risultanze sarebbe stata necessaria la proposizione di querela di falso, come pure correttamente evidenziato dal Tribunale, tuttavia non proposta dal Cambria;
7.1 -in definitiva, il ricorso è rigettato; nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese;
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228);
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno