Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15233 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14829/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato per legge in Roma, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 2998/2023 depositata il 21/03/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che
s ulla base di una sentenza di rigetto dell’ opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME quale creditore, nei confronti di NOME COGNOME il primo instaurò procedimento di pignoramento presso terzi e, segnatamente, presso la Cassa di Risparmio di Parma, in seguito Cariparma, pignorando il credito di NOME COGNOME nei confronti di questa;
la Corte d’appello di Napoli sospe s e parzialmente l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, fino alla concorrenza di euro 15.680,00, ma il giudice dell’esecuzione interpretò inversamente l’or dinanza di sospensione e assegnò a NOME la somma fino alla cui concorrenza l’esecuzione doveva ritenersi sospesa ;
il creditore procedente incassò dalla Cariparma la detta maggiore somma;
NOME COGNOME propose opposizione agli atti esecutivi, facendo valere l’ordinanza di modifica dell’originaria assegnazione emanata dal giudice dell’esecuzione ;
NOME Valentino si costituì i n giudizio nell’opposizione formale e fece valere un proprio credito in via di compensazione;
il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2998 del 21/03/2023, ha accolto integralmente l’opposizione agli atti esecutiv i ed ha dichiarato, pertanto, nulla l’ordinanza di assegnazione limitatamente a l credito eccedente € 9.276,41 , con compensazione integrale delle spese di lite;
avverso la sentenza in unico grado di merito ricorre per cassazione, con un unico motivo per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., NOME COGNOME.
NOME è rimasto intimato;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 2/04/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile, in quanto la verifica preliminare relativa alla notifica dell’atto di impugnazione ha esito negativo;
invero, in atti, ossia nel complesso di documenti che risultano depositati in via telematica dal difensore del ricorrente e che sono resi disponibili al Collegio dagli applicativi in uso, al momento della adunanza camerale della mattina del 2/04/2025, prima delle ore 13.35, non vi è prova della rituale notifica del ricorso, per non esservi alcun documento, cartaceo o digitale, che attesti che il ricorso sia stato ritualmente notificato, nel termine cd lungo, ossia decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli, al difensore di NOME COGNOME
in atti, con riferimento alla detta notifica, vi è soltanto copia dell’iscrizione a ruolo, nella quale il difensore di NOME COGNOME autodichiarava di avere proceduto alla notifica del ricorso il 30/06/2023, ma non vi è alcuna ulteriore prova dell’effettivo ricevimento del ricorso da parte del difensore del NOME;
questi, peraltro, ha omesso di costituirsi, mediante il deposito del controricorso, trattandosi di procedimento incardinato dopo il 1/01/2023, per il quale la costituzione in giudizio mediante controricorso si effettua con il mero deposito dell’atto , senza necessità di notificazione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. come modificato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass. n. 3559 del 07/02/2024 Rv. 670092 – 01);
la mancata prova delle ritualità della notifica, effettuata in forma telematica, comporta, alla stregua dell’orientamento formatosi con
riguardo alla mancanza della prova della ricevuta cartacea o analogico della notifica, e che può essere ritenuto valido anche con riferimento alla notifica telematica (in applicazione di quell’approdo all’evoluzione tecnologica che ha interessato i peculiari strumenti di notifica del ricorso per cassazione), l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 20778 del 21/07/2021 Rv. 661937 – 01);
pertanto, in ambiente telematico la prova dell’avvenuta notifica del ricorso, quand’anche avutasi in forma telematica, deve essere depositata (mediante rituale riversamento agli atti del messaggio di posta elettronica certificata con il quale è stata eseguita), a pena di inammissibilità, entro il momento di inizio della celebrazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale;
nulla per le spese di lite, in quanto l’intimato è rimasto tale;
a carico del ricorrente, stante l ‘inammissibilità del ricorso, deve attestarsi la sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente Ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all ‘ amministrazione giudiziaria (Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198-01), ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di