Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18163 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3544/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giuste procure speciali allegate al ricorso, dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME NOME (EMAIL).
–
ricorrenti –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (EMAIL),
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
–
intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Bari n. 1896/2020 depositata il 04/11/2020.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 02/04/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva avanti al Tribunale di Bari la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), nonché le società beneficiarie RAGIONE_SOCIALE scissione parziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e precisamente la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento del suo credito portato dalla fattura n. 5/NUMERO_DOCUMENTO.
Si costituivano resistendo le società convenute, che estendevano il contraddittorio alla Provincia di Bari e all’impresa RAGIONE_SOCIALE e alle altre società del RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza n. 5704/2014 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda di condanna proposta da RAGIONE_SOCIALE, rigettando la domanda di manleva avanzata dalle società convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
RAGIONE_SOCIALE notificava quindi la sentenza, ai fini del decorso del termine breve, in data 29 dicembre 2014, ai sensi degli artt. 170, 285 e 325 cod. proc. civ.; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE la impugnavano e notificavano l’appello il successivo 5 marzo 2015.
2.1. Con sentenza n. 1895/2020 del 4 novembre 2020 la Corte d’Appello di Bari, accogliendo l’eccezione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’appello inammissibile per tardività.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e la Città Metropolitana di Bari.
Sebbene intimate, le altre parti indicate in epigrafe non hanno svolto attività difensiva.
Nelle more del giudizio per la Città Metropolitana di Bari si è costituito nuovo difensore, in sostituzione delle due precedenti.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Le ricorrenti e le due resistenti hanno depositato memorie illustrative.
In data 7 settembre 2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza.
All’esito dell’adunanza camerale del 29 settembre 2023 il Collegio ha emesso ordinanza interlocutoria con cui ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha rassegnato conclusioni scritte, cui si è riportato nella discussione orale.
Le ricorrenti e le due resistenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge 53 del 1994 e, in conseguenza, dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994.
Censurano quanto affermato a p. 6 primo capoverso RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata: ‘È incontestato tra le parti in causa, che la sentenza oggetto di impugnazione notificata a mezzo pec, presso il procuratore costituito delle società appellanti è avvenuta in data 29.12.2014. Tale sentenza avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di 30 giorni dalla notifica, ossia entro il 28.1.2015 mentre è avvenuta pacificamente il 5.3.2015’.
Lamentano non essere affatto pacifica la circostanza dell’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, che è stata sempre puntualmente contestata da essa ricorrente; la corte territoriale, invece, dando per ‘incontestata’ tra le parti l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza, avrebbe del tutto omesso di considerare le eccezioni degli appellanti in ordine al mancato deposito RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica, eccezioni dedotte sin dalla prima udienza del giudizio di appello e reiterate financo nelle memorie di replica, e non avrebbe dunque fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE normativa in materia di processo telematico.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994 e dell’art. 156 cod. proc. civ.
Censurano il seguente passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (p. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza, terzo capoverso): ‘In ordine alle deduzioni delle appellanti, circa la omissione del codice fiscale nella relata di notifica che avrebbe dato luogo a nullità RAGIONE_SOCIALE notifica, il Collegio ritiene che si tratti di una mera irregolarità in quanto, completa di ogni altro elemento, ha prodotto il risultato RAGIONE_SOCIALE sua conoscenza.
2.1. Svolgono, in relazione, le seguenti plurime censure.
Lamentano che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure
era stata eccepita in appello sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza del codice fiscale del destinatario.
Denunciano la violazione delle norme in materia di notifica in proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 53 del 1994, con conseguente sussistenza RAGIONE_SOCIALE nullità ai sensi dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994 ed evidenziano che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancanza di una valida attestazione di conformità, palesemente inesistente per le motivazioni diffusamente esplicate in atti e del tutto ignorate nella parte motiva RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Deducono infine violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.: la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata invocando il principio del raggiungimento dello scopo, che è invece inapplicabile al caso di specie, dato che la parte, destinataria RAGIONE_SOCIALE notifica, non ha prestato acquiescenza alla notifica, ma l’ha sempre contestata, eccependone la nullità.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ed il travisamento delle prove relative alla presunta intervenuta notifica telematica.
Deducono e lamentano quanto segue: ‘Nella fattispecie, invero, la Corte di Appello è incorsa in un evidente travisamento nell’esame del documento costituente la prova dell’avvenuta notifica che, come si è ampiamente dedotto nel primo motivo, non è stato prodotto nel formato digitale .eml o .msg. (cfr. fascicolo di cortesia doc. 7 contenuto del file pdf contenente la prova RAGIONE_SOCIALE presunta notifica e doc. 8 schermata polisweb da cui si evince il deposito di un file pdf e non .eml o .msg)’.
Con il quarto motivo, articolato in più censure, le ricorrenti denunziano vizio di omessa pronuncia, nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art.
360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 dello stesso codice, e ripropongono questioni, rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai fini RAGIONE_SOCIALE invocata decisione nel merito da parte di questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
I primi tre motivi, strettamente tra loro connessi, attengono alla medesima questione, in quanto deducono la presunta nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e la conseguente impossibilità, per essa, di far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello.
Nel primo e nel terzo motivo la questione di nullità viene prospettata in riferimento alla assenza RAGIONE_SOCIALE prova, in modalità telematica, RAGIONE_SOCIALE notifica; nel secondo motivo in riferimento alla mancanza, nella relata di notifica, sia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione autografa del difensore RAGIONE_SOCIALE attestazione di conformità, sia RAGIONE_SOCIALE mancata indicazione del codice fiscale RAGIONE_SOCIALE società, in alcuni passaggi del motivo indicata come la società richiedente la notifica, in altri come la società destinataria RAGIONE_SOCIALE notifica stessa (v. di seguito in motivazione).
5.1. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare anzitutto il primo e terzo motivo, rispetto ai quali va anzitutto osservato, per quanto rileva in questa sede, che non è contestato tra le parti l’andamento processuale dei precedenti gradi di merito secondo i seguenti passaggi:
-la sentenza di primo grado è stata notificata da RAGIONE_SOCIALE a mezzo pec ai difensori che assistevano in prime cure RAGIONE_SOCIALE e le altre società del RAGIONE_SOCIALE in data 29 dicembre 2014 (si noti che nella esposizione in fatto, al punto 7 di p. 8, il ricorso fa riferimento anche ad una notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza, in forma esecutiva, in data 4 febbraio 2015, senza alcuna altra specificazione; solo il controricorso RAGIONE_SOCIALE Città Metropolitana di Bari
chiarisce che tale notifica, successiva a quella di RAGIONE_SOCIALE, era appunto stata eseguita dall’ente pubblico);
la RAGIONE_SOCIALE e le altre collegate società, assistite da nuovi difensori, provvedevano a notificare l’atto di appello in data 5 marzo 2015, ovvero entro il cd. termine lungo che sarebbe spirato in data 22 Giugno 2015;
in data 7 maggio 2015 la appellata RAGIONE_SOCIALE si costituiva ai soli fini RAGIONE_SOCIALE sospensiva ex art. 373 cod. proc. civ. con memoria cartacea, alla quale allegava: la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati (sentenza di primo grado e relata), le ricevute di accettazione e di consegna con la attestazione di conformità stampata in ogni pagina, e la attestazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copia cartacea all’originale telematico da cui è estratta; il tutto firmato digitalmente. Eccepiva il passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza che, essendo stata notificata in data 29 dicembre 2014, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 28 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 325 cod. proc. civ.;
-all’udienza, fissata per discutere sulla inibitoria, dell’8 maggio 2015, i difensori delle società in allora appellanti, ora ricorrenti, eccepivano la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado;
RAGIONE_SOCIALE si costituiva telematicamente nel giudizio di appello in data 17 luglio 2015, allegando alla comparsa di costituzione e risposta un file in formato .pdf contenente la scansione RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza.
5.2. Tanto premesso, va anzitutto sgombrato il campo dai rilievi svolti da RAGIONE_SOCIALE nel controricorso, secondo cui la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado sarebbe stata eccepita dalle appellanti soltanto all’udienza di discussione
sulla sospensiva e poi, nel successivo giudizio di merito, soltanto in comparsa conclusionale.
Il disposto dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 53/1994 infatti espressamente prevede che: ‘Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data RAGIONE_SOCIALE notifica’.
La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza (v. Cass., Sez. Un., 01/12/2000, n. 1242) consente pertanto di affermare la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE nullità, purché emergente ex actis , e trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass., 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass., Sez. Un., 18/04/2016, n. 7665; Cass., 31/08/2017, n. 20625; Cass., Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620; Cass., 05/03/2019, n. 6417; Cass., 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica, v. Cass., Sez. Un. 20/07/2016, n. 14916).
Ciò posto, occorre rilevare che le società ricorrenti censurano la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, anzitutto là dove afferma che è incontestata tra le parti l’avvenuta notificazione a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in data 29 dicembre 2014, lamentando che in tal modo la Corte territoriale ha erroneamente deciso, senza considerare, ai sensi dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994, quanto da loro eccepito, e cioè che la prova RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sia stata data dalla appellata RAGIONE_SOCIALE ‘con il solo deposito di una copia informe dei messaggi EMAIL
(costituenti la notifica)’ al momento RAGIONE_SOCIALE costituzione, cartacea, per l’udienza di discussione sulla sospensiva, nonché, nel successivo giudizio di merito, ‘allegando ancora una volta un file .pdf contenente la scansione RAGIONE_SOCIALE presunta notifica, ben potendo in sede di deposito telematico- allegare il duplicato informatico in formato .eml o .msg. come richiesto dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge 53 del 1994′ (v. p. 18 del ricorso).
Siffatta censura è infondata, nella misura in cui risulta del tutto eccentrica e decontestualizzata rispetto al regime normativo del pct-processo civile telematico, vigente ratione temporis all’epoca dei fatti di causa.
In questo contesto, viene anzitutto in rilievo l’art. 16 -bis, comma 1, del d.l. 179/2012, conv. con modificazioni nella legge 221/2012, che ha introdotto -a decorrere dal 30 giugno 2014- nei tribunali l’obbligo del deposito telematico degli atti delle parti già costituite (cd. atti endoprocessuali) per le cause promosse dopo detta data, mentre dal 31 dicembre 2014 l’obbligo è stato esteso anche agli atti depositati nelle cause iscritte prima del 30 giugno 2014.
Al citato art. 16-bis è stato poi aggiunto un comma 1-bis, introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, che ha esteso -a decorrere dal 30 giugno 2015l’obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali anche nei giudizi innanzi alle corti di appello.
Inoltre, il comma 9bis dell’art. 16 -bis espressamente -ed in particolare per quanto qui di interesseprevede: ‘ Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale’.
6.1. A fini di coordinamento RAGIONE_SOCIALE disciplina delle notificazioni effettuate in proprio dall’AVV_NOTAIO con l’implementazione del processo civile telematico, l’art. 16 -quater, comma 1, lett. d), del d.l. 179/2012, ha introdotto nella legge n. 53/1994 l’art. 3 -bis.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, con le modifiche introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla L. n. 53 del 1994, è stata introdotta espressamente la EMAIL–EMAIL certificata quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 3-bis, di talché all’AVV_NOTAIO è attribuita la funzione di notificare a mezzo pec le sentenze, al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione (così Cass., 14/12/2016 n. NUMERO_DOCUMENTO).
L’art. 3 -bis prevede al comma 2: ‘2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’AVV_NOTAIO provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità’ ed al successivo comma 3 stabilisce che: ‘3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile’.
Anche il successivo art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994 è stato novellato, mediante l’introduzione dei commi 1 -bis e 1-ter, in cui rispettivamente è stato previsto: ‘1 -bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’AVV_NOTAIO estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l’AVV_NOTAIO debba fornire prova RAGIONE_SOCIALE notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis’.
6.2. Orbene, in relazione all’inequivocabile disposto dell’art. 3 -bis, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994, consolidato orientamento di questa Corte afferma che ‘ nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione RAGIONE_SOCIALE PEC e di consegna RAGIONE_SOCIALE stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza RAGIONE_SOCIALE comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 cod. civ.’ (Cass., 4624/2020; v. anche Cass., 25819/2017, che, sulla premessa per cui ‘la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell’invio e RAGIONE_SOCIALE consegna (o RAGIONE_SOCIALE mancata consegna) delle e -mail al destinatario’, ha ritenuto che ‘la verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e RAGIONE_SOCIALE successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica’).
Nel caso che ci occupa, ed il ricorso non lo nega, risultano essere state generate sia la ricevuta di accettazione, sia la ricevuta di avvenuta consegna.
Inoltre, il fatto che la prova RAGIONE_SOCIALE loro esistenza, e quindi RAGIONE_SOCIALE avvenuta notifica, non sia stata fornita in modalità telematica bensì in modalità analogica non è precluso dal disposto dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994, ma è anzi specificatamente consentito dai suoi commi 1-bis e 1-ter, in relazione alla più generale previsione di cui al comma 9bis dell’art. 16 -bis d.lgs. 179/2012, disposizioni tutte che il ricorso trascura di considerare.
6.4. E’ dunque possibile rilevare che, sebbene la notifica da parte dell’AVV_NOTAIO avvenga in modalità telematica a mezzo pec, come appunto si è verificato nella fattispecie in esame, l’oggetto RAGIONE_SOCIALE notifica ben può essere una copia in formato analogico del provvedimento (nel caso di specie la sentenza di primo grado) e la prova RAGIONE_SOCIALE notificazione ben può essere fornita mediante estrazione di copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, in caso di impossibilità a ricorrere a modalità esclusivamente telematiche.
Sulla base delle norme tutte suindicate si evince infatti che, in linea generale, il difensore ha sempre la possibilità di estrarre copie analogiche di atti o di provvedimenti (così il comma 9bis dell’art. 16 bis cit.) e, in tema di prova RAGIONE_SOCIALE notificazione a mezzo pec, ha la possibilità di produrre in giudizio la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di consegna: tale produzione, corredata da attestazione di conformità delle suddette copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte, assume efficacia equipollente alla produzione RAGIONE_SOCIALE documentazione con modalità telematiche.
6.5. Aggiungasi che le società ricorrenti, nello svolgere le loro censure, non specificano -salvo qualche generico e tardivo accenno in memoria illustrativa- se il giudizio di primo grado ed il successivo giudizio di appello si siano svolti nella vigenza, o meno, delle norme che rendevano obbligatorio il processo telematico.
Invero, dalla esposizione in fatto del ricorso risulta -a mente RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE obbligatorietà del pct in tribunale con decorrenza dal 30 giugno 2014- che il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato nell’anno 2003 e che la sentenza del tribunale reca n. 5704/2014, e che -a mente RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE obbligatorietà del pct in corte d’appello con decorrenza dal 30 giugno 2015- RAGIONE_SOCIALE si è costituita all’udienza fissata ex art. 373 cod. proc. civ. ancora in modalità cartacea.
Inoltre, dall’esame diretto RAGIONE_SOCIALE relata di notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (peraltro anche integralmente trascritta nel controricorso di NOME), consentito a questa Corte in quanto giudice del fatto processuale (v. Sezioni Unite, sentenza 22/05/2012 n° 8077), risulta ‘che la sentenza notificata è copia fotoriprodotta’ e che è stata attestata come ‘conforme all’originale da cui è stata estratta’, circostanze queste che depongono nel senso per cui ancora il giudizio si fosse svolto nel regime cartaceo (dal doc. 007 depositato telematicamente in allegato al ricorso per cassazione si evince che la sentenza di primo grado non è stata né redatta né depositata telematicamente, ma ancora in forma analogica).
L’ulteriore censura, contenuta nel primo e nel terzo motivo, per cui vi sarebbe nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, in mancanza RAGIONE_SOCIALE prova in modalità telematica mediante la produzione di file .eml o .msg, non tiene pertanto conto del regime degli atti e dei provvedimenti processuali all’epoca dei fatti di causa
e trascura il dettato del comma 9bis dell’art. 16 -bis d.lgs. 179/2012 nonché, specificatamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994, sembrando piuttosto mutuare questioni dibattute in tema di difetto di attestazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata, che determina la conseguente improcedibilità del ricorso in cassazione (art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.), senza affatto considerare la diversità fra le fattispecie messe a raffronto, nonché fra i regimi RAGIONE_SOCIALE nullità e RAGIONE_SOCIALE improcedibilità.
Inoltre, nella delicata materia del diritto processuale civile telematico, caratterizzata da una pluralità di fonti, primarie e secondarie, succedutesi nel tempo, è per l’interprete più che mai necessaria l’analisi dei singoli casi concreti prima e la loro doverosa valutazione in termini eventualmente differenziati poi.
Deve poi darsi atto che, ancora di recente, questa Corte ha avuto modo di affermare che «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 RAGIONE_SOCIALE legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19 -bis delle ‘specifiche tecniche’ date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE -che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ‘.eml’ o ‘.msg’ e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ‘datiAtto.xml’ , previste in funzione non solo RAGIONE_SOCIALE prova ma anche RAGIONE_SOCIALE validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3 -bis legge cit. (nel qual caso l’AVV_NOTAIO fornisce prova RAGIONE_SOCIALE notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione. Ciò in quanto soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza RAGIONE_SOCIALE comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; tanto più che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo EMAIL e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova RAGIONE_SOCIALE tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde , sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., 8.6.2023, n. 16189).
Ma deve ritenersi, in secondo luogo, che la pronuncia fa sempre salva la previsione normativa RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica in modalità analogica, quando non sia possibile la modalità telematica, ipotesi questa a cui risulta riconducibile la fattispecie in esame, che, in difetto di differenti e precise allegazioni che era onere delle ricorrenti fornire nel rispetto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., risulta connotata da un peculiare andamento processuale, dipanatosi nel periodo di passaggio intertemporale tra il regime cartaceo ed il regime telematico del processo civile.
7.1. La stringata motivazione dell’impugnata sentenza, pur conforme a diritto nel finale approdo decisionale -con declaratoria
di inammissibilità dell’appello perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure-, va dunque integrata proprio in riferimento alla possibilità per il difensore, prevista sia dall’art. 3 -bis, commi 2 e 3, sia dall’art. 9, commi 1 -bis e 1-ter, vigenti ratione temporis all’epoca dei fatti di causa:
-di notificare a mezzo pec una copia analogica dell’atto (e si ribadisce che la relata di notifica, che il ricorso non trascrive e non allega, ma che questa Corte, trattandosi di questione processuale, può direttamente visionare e che in ogni caso è stata riprodotta nel controricorso di NOME, riferisce espressamente ‘che la sentenza notificata è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta’);
-di fornire la prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (v. sentenza n. 25686 del 2023 : ‘In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante il deposito, in formato .pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica RAGIONE_SOCIALE* sentenza’);
in ogni caso, rendendo la prescritta attestazione di conformità.
Le odierne ricorrenti, come già in appello, richiamano il vizio di violazione di legge in maniera del tutto astratta, senza considerare il disposto dell’art. 9 legge n. 53/1994 né nella sua interezza, comprensivo dei commi 1-bis e 1-ter, né in combinato disposto con i commi 2 e 3 dell’art. 3 -bis.
Ed oltretutto senza mai specificatamente disconoscere la conformità all’originale sia RAGIONE_SOCIALE sentenza oggetto di notificazione sia RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna prodotta in appello ed
attestante appunto la consegna RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec ai suoi destinatari, nella specie i difensori e delle società soccombenti in primo grado.
Consegue dal complesso di tutte le argomentazioni qui indicate che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono privi di fondamento.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le società odierne ricorrenti anzitutto lamentano che nella impugnata sentenza la Corte barese non abbia dato rilievo alla mancanza, nella relata di notifica, di idonea attestazione di conformità e dell’indicazione del codice fiscale.
8.1. La censura, dedotta in maniera apodittica ed assertiva, è infondata.
La normativa vigente in materia di attestazione di conformità da parte del difensore, che in questa ipotesi assume la veste di pubblico ufficiale, si rinviene nel d.l. 82/2005, il quale, sia all’art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici), sia all’art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici), richiamati dalle disposizioni, sopra citate, di cui al d.lgs. 179/2012 ed alla legge n. 53/1994, si limita a richiedere la attestazione di conformità all’originale, senza prevedere la necessità di firma autografa; pertanto, là dove ha rilevato che la attestazione di conformità è valida in quanto firmata digitalmente (così p. 7), l’impugnata sentenza ha pronunciato correttamente, anche in conformità degli insegnamenti posti da questa Suprema Corte, secondo cui la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (v. Cass., 14338/2017, che richiama Cass. n. 22781/2015).
Inoltre, entrambi i succitati artt. 22 e 23 e copie hanno la stessa efficacia probatoria
dell’originale ‘se la loro conformità non è espressamente disconosciuta’.
Anche questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può essere pronunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), che è quello di far pervenire l’atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, circostanza questa confermata anche dal fatto che il destinatario ha allegato il difetto dell’attestazione di conformità, ma non ha specificatamente contestato la conformità RAGIONE_SOCIALE copia notificata all’originale (così espressamente Cass., 27995/2022; Cass., 21507/2017).
Infondata è poi la critica svolta alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte barese per non aver dato rilievo alla mancata indicazione del codice fiscale nella relata di notifica.
In disparte il pur non marginale rilievo per cui la censura in alcuni punti lamenta la mancata indicazione del codice fiscale RAGIONE_SOCIALE società richiedente la notifica (ed in questi precisi termini la doglianza era già stata dedotta in appello: v. p. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), mentre in altri, più oscuramente, denuncia la mancanza del codice fiscale ‘del destinatario’ (p. 23 del ricorso), va rilevato che la sentenza impugnata -là dove ha escluso si potesse pronunciare la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica in relazione alla omessa indicazione del solo codice fiscale RAGIONE_SOCIALE parte richiedente, mentre nella relata di notifica risultano individuati ‘l’oggetto RAGIONE_SOCIALE consegna, il numero RAGIONE_SOCIALE sentenza, l’ufficio giudiziario e la data di emissione, nonchè la data di pubblicazione’ ed ancora ‘il mittente, i destinatari RAGIONE_SOCIALE consegna, il procedimento relativo, e la relativa attestazione di conformità firmata digitalmente’ (p. 7) -si è pienamente conformata agli insegnamenti di questa Suprema Corte. E’ stato infatti già detto che la relata di notifica ha come scopo essenziale il rendere percepibile al destinatario la funzione
cui l’invio dell’atto assolve (Cass., 11593/2017) e, più specificatamente, che ‘ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza costituisca espressione RAGIONE_SOCIALE volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l’impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante’ (Cass., 1717/2020).
In tema di omessa indicazione del codice fiscale si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che la sua mancanza costituisce una mera irregolarità, alla luce dell’orientamento ,
28/09/2018 n° NUMERO_DOCUMENTO).
10. Il passaggio motivazionale di cui alla p. 7 dell’impugnata sentenza, come sopra riportato, che dà atto che l’attestazione di conformità risulta contenuta nella relata di notificazione, consente di ritenere privo di pregio anche quanto argomentato dalle ricorrenti a p. 25 del ricorso, sempre nell’ambito del secondo motivo, circa la necessità che la attestazione di conformità sia contenuta all’interno RAGIONE_SOCIALE relata di notifica: tale asserzione, infatti, risulta priva di correlazione con la sentenza impugnata, che ha espressamente accertato la presenza RAGIONE_SOCIALE suddetta attestazione all’interno RAGIONE_SOCIALE relata (Cass., 10/02/2017, n. 6324; Cass., 07/04/2016, n. 13981).
11. Il motivo contiene infine l’ulteriore considerazione, secondo cui lo scopo RAGIONE_SOCIALE notificazione non sarebbe stato raggiunto e vi sarebbe lesione del diritto di difesa delle allora appellanti, oggi ricorrenti, riscontrabile dalla stessa mancanza di proposizione dell’appello nei trenta giorni decorrenti dalla notifica a mezzo pec viziata da nullità.
Si sostiene, per un verso, che la nullità di tale notifica poteva essere sanata unicamente dalla proposizione dell’appello nel termine breve per impugnare (p. 29 ricorso) e, per altro verso, che ‘il raggiungimento dello scopo non potrà essere dichiarato sulla base RAGIONE_SOCIALE mera prova di conoscenza effettiva dell’atto, ma dovrà risultare da un ‘comportamento processuale’ RAGIONE_SOCIALE parte a cui la notificazione è diretta’ (p. 27 del ricorso).
11.1. Tali prospettazioni sono infondate.
Così argomentando, in sostanza, si finisce per rimettere all’arbitrio RAGIONE_SOCIALE parte, soccombente in primo grado, di decidere se far decorrere il termine lungo oppure il termine breve di impugnazione, mentre, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte -nello statuire il principio di diritto per cui il termine breve di impugnazione ex art. art. 325 cod. proc. civ., decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono partiha evidenziato che funzione RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado è quella far decorrere un termine, prima inesistente, per abbreviare, nei confronti di entrambe le parti, il tempo RAGIONE_SOCIALE formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019).
Nel caso di specie, il raggiungimento dello scopo si è verificato perché la notifica è entrata nella sfera di conoscenza del
destinatario, il quale, pur deducendone astrattamente la nullità, non ha svolto contestazione alcuna di conformità all’originale: l’irritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato RAGIONE_SOCIALE conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. Un., n. 7665 del 2016 richiamata da 28/09/2018 n° 23620).
In conclusione, i primi tre motivi devono essere rigettati, mentre il quarto motivo, attinente all’esame del merito RAGIONE_SOCIALE controversia nell’ ipotesi, qui invece esclusa, di riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e di ritenuta ammissibilità dell’appello, va dichiarato assorbito.
La peculiarità delle questioni trattate impone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2024.
Il Cons. estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME