Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24107 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29621/2022 R.G. proposto da :
NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’avv . NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4153/2022 depositata il 10/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato quanto segue.
NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano proposto appello avverso ordinanza conclusiva di rito sommario emessa il 26 settembre 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; si era costituita resistendo NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4153/2022, ha dichiarato improcedibile tale appello, compensando le spese.
COGNOME e COGNOME hanno presentato ricorso basato su unico motivo -illustrato anche con memoria -, da cui controparte non si è difesa.
Considerato quanto segue.
Per meglio comprendere il motivo del ricorso, occorre riassumere il contento della sentenza d’appello impugnata.
La Corte partenopea vi ha dato atto che il difensore degli appellanti, per provare di avere notificato l’appello alla COGNOME, aveva depositato in allegato all’atto d’appello la relazione di notifica firmata digitalmente, ex articolo 3 bis l. 53/1994 in pdf, e la dichiarazione di avere notificato con indicazione dei relativi allegati, ‘tra cui le ricevute di accettazione e consegna contenenti in allegato gli atti notificati, che però non risultavano depositate tra gli allegati’ (sentenza d’appello, pagina 2).
Ha rilevato poi che, ‘all’esito della prima udienza del processo d’appello svoltasi il 9 marzo 2021 secondo le eccezionali modalità di cui all’art. 221, co.4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, questa Corte, con un’ordinanza depositata lo stesso giorno …, segnalava che l’appello … avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile ex art. 348, co.1, c.p.c., atteso che parte appellante non aveva fornito la
prova della avvenuta notifica dell’atto di appello’, rinviando a udienza di precisazione delle conclusioni il 26 aprile 2022.
Il 13 marzo 2021 gli appellanti avrebbero depositato tutta la documentazione telematica della notifica dell’appello alla COGNOME, allegando pure un’ulteriore produzione sulla vicenda telematica il 26 maggio 2022 alla comparsa conclusionale.
La Corte territoriale, tanto esposto, mediante una complessa motivazione è giunta comunque a ritenere sussistente l’improcedibilità dell’appello, reputando irrilevante, tra l’altro, la costituzione dell’appellata, non avendo le parti disponibilità sulle questioni di improcedibilità e ammissibilità dell’impugnazione, in quanto si dovrebbe interpretare restrittivamente l’insegnamento di S.U. 22438/2018 e non sarebbe condivisibile Cass. ord. 20214/2021, secondo la quale sarebbe applicabile, non integrando inesistenza bensì nullità l’inosservanza delle norme riguardanti la prova della notifica a mezzo di posta elettronica certificata, il principio di sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
2. L’unico motivo del ricorso, allora, denuncia violazione e/o errata applicazione degli articoli 184 bis , 348 e 350, secondo comma, c.p.c., in relazione agli articoli 2, 3, 13, 22, 27 e 32 Cost. nonché 112 e 132 c.p.c., ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 221, co.4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.
La Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto delle norme sull’improcedibilità dell’appello e avrebbe violato i ‘principi di ragionevolezza’ in una situazione che la Corte d’appello stessa ha definito straordinaria per la mancata presenza dei procuratori delle parti in udienza e per ‘la grave mancanza di un adeguato coordinamento’ tra il codice di rito civile e la disciplina del PCT; la stessa Corte ha richiamato ‘la scarsa chiarezza dei dati normativi e del quadro degli orientamenti giurisprudenziali riguardanti le
modalità della prova della notificazione telematica’ per giustificare poi la compensazione totale delle spese di lite.
Si argomenta sulle modalità della prova di notifica e sul fatto che, se l’udienza fosse stata celebrata secondo il normale rito e non secondo quello cartolare, ‘il procuratore avrebbe avuto la facoltà di depositare tali prove su supporto informatico in detta udienza, o … chiedere termine per una verifica, visto che aveva allegato alla busta tali atti’, e avrebbe pure ‘potuto chiedere di essere rimesso nei termini’. Si afferma inoltre: ‘L’eccezionalità del metodo di trattazione dell’udienza avrebbe dovuto indurre … a rinviare il Giudizio con i diritti di prima udienza ed in presenza, al fine di consentire all’appellante, ignaro dell’errore del sistema telematico, di beneficiare del termine per il deposito di tali atti entro la chiusura dell’udienza di cui all’art. 350, co.2, c.p.c.’ (al riguardo è il caso di rilevare fin d’ora che ciò si rinviene nella esposizione dei fatti processuali, a pagina 8 nel ricorso, ove si nota altresì che controparte si era costituita chiedendo il rigetto dell’appello e ‘senza sollevare alcuna eccezione di rito’).
In subordine, si argomenta per giungere all’applicazione dell’insegnamento di Cass. ord. 20214/2021, seguendo il quale l’inosservanza delle norme relative alla prova di notifica di atti mediante pec non comporterebbe l’inesistenza, bensì la nullità della notifica, sanabile con il raggiungimento dello scopo.
La Corte d’appello, pur riconoscendo la peculiarità del rito cartolare e altresì l’incertezza giurisprudenziale e da ciò traendo proprio la compensazione delle spese , svolge un’interpretazione formalistica, che soprattutto depriva totalmente di efficacia la costituzione del destinatario della notifica, e ciò in un contesto in cui è notorio che il sistema informatico processuale può sovente patire disguidi, inciampi ed errori.
Il ricorso va accolto applicando il dominante principio sistemico di conservazione/salvezza, che rispetta anche gli insegnamenti di
Corte EDU, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, COGNOME e altri c. Italia, e che qui è chiaramente rappresentato dal principio del raggiungimento dello scopo: e in particolare ciò si è applicato proprio nella -pienamente condivisibile, eppure apertamente disattesa, come si è visto, dalla Corte territoriale – Cass. ord. 20214/2021 (‘ Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. ‘) e da ultimo ribadito da Cass. ord. 14063/2024 (cfr. pure Cass. 15345/2023 e Cass. ord. 16189/2023). La valorizzazione dello ‘scopo’ altro non è, infatti, che la concreta tutela del diritto processuale, e non può quindi soggiacere alla prescrizione di una modalità irrilevante appunto nei suoi esclusivamente formali effetti.
Trattandosi allora, nel caso in esame, di nullità, questa si è sanata con la costituzione di controparte ai sensi dell’articolo 156, ultimo comma, c.p.c., norma generale e quindi valevole anche nell’ambito del processo telematico.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità , alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
P.Q.M.
accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dl presente giudizio di legittimità , alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2025