Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3544/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi, giuste procure speciali allegate al ricorso, dagli avvocati COGNOME e COGNOME.
-ricorrenti- contro
COGNOMERAGIONE_SOCIALE DI BARI, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’avv. COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’avv. COGNOME NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1896/2020 depositata il 04/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE già Ing. NOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 22 di dicembre 2014.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e la Città Metropolitana di Bari.
Sebbene intimate, le altre parti in epigrafe indicate –
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, prof. ing. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME Pasquale, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE (già COGNOME RAGIONE_SOCIALE, non hanno svolto attività difensiva.
Nelle more del giudizio si è costituito nuovo difensore per la Città Metropolitana di Bari, in sostituzione delle due precedenti.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
La ricorrente e le due resistenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della legge 53 del 1994 e, in conseguenza, dell’art, 11 della legge numero 53/1994.
Lamenta non essere affatto pacifica la circostanza dell’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado, che è sempre stata puntualmente contestata dalla difesa della odierna ricorrente; la corte di merito, dando invece per <> tra le parti in causa l’avvenuta notifica della sentenza, ha del tutto omesso di considerare le eccezioni degli appellanti in ordine al mancato deposito della prova della notifica, eccezioni dedotte sin dalla prima udienza e reiterate finanche nelle memorie di replica.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 53/1994 e dell’art. 156 cod. proc. civ.
Lamenta che la corte di merito ha omesso di esaminare che la nullità della notifica veniva eccepita in ordine alla mancanza del codice fiscale del destinatario.
Si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunciare sull’eccepita mancanza di una valida attestazione di conformità, palesemente inesistente per le motivazioni diffusamente esplicate in atti, ma del tutto ignorate nella parte motiva della sentenza.
Deduce infine che la corte di merito è incorsa in violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. circa il presunto raggiungimento dello scopo della notifica, principio invero inapplicabile nel caso di specie, stante la nullità della notifica per la mancanza di attestazione di conformità sulla relata di notifica ai sensi del comma 5 lettera c) e g), nonché del comma 2 dell’art. 3 della legge 53 del 1994.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; travisamento delle prove relative alla presunta intervenuta notifica telematica.
Lamenta che nel caso di specie la corte di merito è incorsa in un evidente travisamento nell’esame del documento costituente la prova dell’avvenuta notifica che, come già evidenziato nel primo motivo, è stato prodotto come file .pdf e non nel formato digitale .eml o .msg.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di omessa pronuncia, nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 dello stesso codice; deducibilità di questioni assorbite dal giudice d’appello ai fini della decisione immediata nel merito.
Rileva il Collegio in via preliminare che in data 7 settembre 2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.
Il ricorso pone rilevanti questioni aventi rilevanza nomofilattica in tema di notifica e prova della notifica in formato digitale .eml o .msg., che il Collegio reputa opportuno trattare in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione
necessaria del P.G.
6. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza