Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24905/2023 proposto da:
COGNOME NOME; COGNOME NOME, elett.te domiciliati presso gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, dai quali sono rappresentato e difesi, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -intimati- avverso la sentenza n. 2023/23, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli, depositata il 5.05.2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza depositata il 5.05. 2023, la Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cui nel corso del giudizio è subentrata l’intimata RAGIONE_SOCIALE) e del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa l’11.1.22 che aveva rigettato la domanda degli appellanti.
Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: gli appellanti avevano depositato le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell’atto ai due convenuti e ai loro difensori, dai quali si evinceva che tale notifica era stata eseguita tramite messaggio di posta elettronica certificata a norma RAGIONE_SOCIALE l. n. 53/94; gli appellati, nel costituirsi, avevano depositato le relate di notifica e copia del messaggio di posta elettronica in formato pdf; alla prima udienza, la stessa Corte aveva rilevato che gli appellanti non avevano dimostrato la notifica dell’atto d’appello in forma telematica; all’udienza successiva, a seguito di invito RAGIONE_SOCIALE Corte, gli appellanti non avevano depositato la prova RAGIONE_SOCIALE notifica telematica; non costituiva prova RAGIONE_SOCIALE notificazione telematica l’eventuale costituzione dell’appellato, con la contestuale non contestazione o dichiarazione di aver ricevuto la notificazione dell’atto in questione e RAGIONE_SOCIALE relativa data, trattando si di questione d’improcedibilità che non rientrava nella disponibilità delle parti; era dunque da escludere che la prova RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto d’appello con posta elettronica certificata potesse essere fornita con il deposito telematico di copie di documenti cartacei, con la dichiarazione del notificante che siano
copie informatiche di copie analogiche; nella specie non era comunque emersa la prova RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE notificazione, né dell’eventuale sanatoria del vizio per il deposito telematico RAGIONE_SOCIALE copia analogica dell’ap pello; i principi fissati dalla sentenza delle SU- n.22438/18- circa la sanatoria RAGIONE_SOCIALE notificazione non telematica, erano da limitare al giudizio per cassazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Le società intimate non svolgono difese.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 9, c.1bis, l. n. 53/94 , in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non valida, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto d’appello, la produzione RAGIONE_SOCIALE copia in pdf del messaggio di posta elettronica, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e consegna dei files RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto d’appello (pag.2 -7 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
I ricorrenti, premesso che nella iscrizione a ruolo telematica, per quanto riguarda la notificazione (per malfunzionamento del sistema), è stata prodotta la copia in pdf su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestandone la conformità all’art. 9 comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE legge 53/1994 , lamentano che la Corte d’ap pello non abbia riconosciuto l’avvenuta sanatoria del vizio RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione in appello per la sua natura formale e la sua idoneità ad essere sanato per aver l’atto raggiunto il proprio scopo .
Ipotesi questa, a loro dire, verificatasi nella specie mediante la regolare costituzione in giudizio di parte convenuta senza formulare alcun eccezione in ordine alla conformità dell’atto a quello notificato atteso che la RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto
il file.eml RAGIONE_SOCIALE notifica ricevuta contenente l’atto di appello e la relata di notifica (cfr. ALL 1 del fascicolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ALL 003 del fascicoletto ex art. 369), mentre il RAGIONE_SOCIALE , pur non producendo l’atto di appello, aveva indicato nella memoria di costituzione l’atto di appello not ificato.
Ora, i ricorrenti assumono che, sulla base di tali elementi, sia maturata la fattispecie indicata dalla Suprema Corte nella citata decisione, essendo pacifico l’orientamento di legittimità, cristallizzato dalle Sezioni Unite, per il quale ‘ la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione di tempestività RAGIONE_SOCIALE costituzione ex art. 165 c.p.c., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell’appello, bensì la mera nullità RAGIONE_SOCIALE costituzione dell’appellante che può essere sanata mediante la costituzione RAGIONE_SOCIALE parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la tempestività RAGIONE_SOCIALE costituzione medesima ” ( Cass. civ. sez. un., n. 16598/2016 ).
Nella specie, il ricorso rimarca altresì che dalla produzione di parte convenuta (RAGIONE_SOCIALE) risulta prodotto anche il file con la data dell’avvenuta notifica dell’atto di appello (mercoledì 2 marzo 2022 -10:09), destinatari, oggetto e documenti notificati.
Pertanto, da quanto esposto i ricorrenti deducono l’avvenuta sanatoria del vizio rilevato dalla Corte territoriale mediante costituzione di parte convenuta con indicazione agli atti del processo anche RAGIONE_SOCIALE data di notifica, ove si ritenga che per l’operatività RAGIONE_SOCIALE sanatoria ‘ occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di appello’ (Cass. civ. sez. III, 04/04/2023, n.9269).
Peraltro, secondo i ricorrenti, anche la Corte di Appello avrebbe condiviso tale principio (pag. 13 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) richiamando la decisione innanzi indicata, omettendo però di
evidenziare che nell’atto di appello notificato, allegato dall’appellato, risulta appunto indicata la data di notifica dell’atto d’appello e il relativo orario.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 156 co. 5 e 157 c.p.c. ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto la costituz ione in giudizio dell’appellato insufficiente a fornire la prova RAGIONE_SOCIALE notificazione telematica, pur non avendo entrambi i convenuti contestato la conformità dell’atto di impugnazione t elematico depositato- unitamente alle relate di notifica, seppure prodotte in PDF, e ai file.eml o msg RAGIONE_SOCIALE prova dell’avvenuta notificazione prodotta con la iscrizione a ruo lo dell’atto di appello -all’atto d’appello , nativo originale, effettivamente notificato.
I ricorrenti assumono, dunque, che nella specie non sussiste sotto tale aspetto alcuna improcedibilità dell’appello , stante l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto di appello.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 3bis, comma 3 L. N. 53/1994, 16 septies D.L. n. 179/2012, 14, commi 3, 4, 5 e 6 norme tecniche.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nella ricostruzione degli atti processuali, avrebbe travisato i fatti, avendo omesso di esaminare l’integrazione prodotta (2 volte), a richiesta RAGIONE_SOCIALE Corte con il deposito dei file .eml delle notifiche (pag. 2-14 sentenza). Invero, i ricorrenti deducono che: all’atto dell’iscrizione a ruolo, era no state depositate le stampe in PDF delle notifiche telematiche e successivamente, in data 9/1/2023 (dopo che la precedente produzione del 29.11.2022 non risultava alla cancelleria), sempre a richiesta RAGIONE_SOCIALE Corte, erano state depositate in via telematica le prove dell’avvenuta notificazione in via telematica , allegando alle note di deposito il file compresso (zippato) contenente i file. eml delle notifiche
effettuate, il file di accettazione RAGIONE_SOCIALE consegna e il file di avvenuta consegna, producendo anche i file di accettazione e di avvenuta consegna degli stessi files già prodotti il 29.11.2022 e non risultanti dal fascicolo telematico; in data 9.1.2023 erano stati ritrasmessi i files delle notifiche effettuate in file compresso (zippato) denominato ‘AllegatoInChiaro’ al cui interno era no stati ritrasmessi i file .eml delle notifiche effettuate dell’atto di appello, poi iscritto a ruolo e riprodotto nel fascicolo di costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
I ricorrenti hanno depositato le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell’atto ai due convenuti e ai loro difensori, dalle quali si evince che tale notifica era avvenuta tramite messaggio di posta elettronica certificata a norma RAGIONE_SOCIALE l. n. 53/94; gli appellati, nel costituirsi, hanno depositato le relate di notifica dell’atto d’appello e copia del messaggio di posta elettronica in formato pdf, indicanti anche la data e l’orario, senza contestare la regolarità RAGIONE_SOCIALE medesima notifica.
Giova richiamare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE Cassazione sulla questione.
Al riguardo, va osservato che, in caso di notificazione dell’appello a mezzo EMAIL e di costituzione RAGIONE_SOCIALE parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e RAGIONE_SOCIALE relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 RAGIONE_SOCIALE Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in
giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass., n. 6583/24: nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha affermato l’insussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE declaratoria di improcedibilità dell’appello avendo l’appellante, all’atto RAGIONE_SOCIALE sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell’atto di appello con le relate di notifica, unitamente all’attestazione RAGIONE_SOCIALE conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata aveva espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l’atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo EMAIL, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, RAGIONE_SOCIALE l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità RAGIONE_SOCIALE copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario RAGIONE_SOCIALE notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari RAGIONE_SOCIALE notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (SU, n. 22438/18: principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.).
Nel caso in cui l’appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame, quest’ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l’appellato (Cass., n. 9269/23).
La tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo EMAIL, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass., n. 33601/22): nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte RAGIONE_SOCIALE tempestiva costituzione dell’appellante, mediante deposito cartaceo dell’atto notificato telematicamente, RAGIONE_SOCIALE relata e delle ricevute di consegna via EMAIL).
Alla luce dei citati orientamenti, la sentenza impugnata non è condivisibile sul punto concernente l’improcedibilità dell’appello .
Nella specie, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e RAGIONE_SOCIALE relativa notificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 RAGIONE_SOCIALE Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass., n. 6583/24).
Invero, gli appellati hanno prodotto le relate di notificazione dell’appello, indicandone la data e l’orario, senza alcuna lesione, neppure eventuale, del diritto di difesa, mentre i ricorrenti hanno anche prodotto- v. indice del ricorso- le relate RAGIONE_SOCIALE medesima notificazione nei formati telematici.
Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione Civile del 26