Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
sul ricorso 25399/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
CLINICA VILLA ORTENSIA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 1118/22, pubblicata in data 18.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con citazione notificata il 17.12.14, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 128.216,94 indebitamente trattenuta per il superamento del tetto di spese del 2007, sui compensi per prestazioni sanitarie dovute per il 2008.
Con sentenza del 2020, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma richiesta, non avendo la convenuta dimostrato l’entità del tetto di spesa per il 2007, né il superamento dello s tesso da parte dell’attrice.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello che, con sentenza del 18.3.22, la Corte territoriale dichiarava improcedibile, osservando che: il difensore dell’appellante si era costituito in appello il 16.9.20 con modalità telematica, depositando la scannerizzazione in formato pdf delle sole ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta ele ttronica certificata, presumibilmente contenente l’atto di citazione in appello (non essendo possibile sulla base di tali documenti accertare il contenuto del messaggio di posta elettronica ); l’appellato, costituitosi con modalità telematica il 18.1.21, pur non avendo fino ad allora sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellanti, non aveva depositato telematicamente l’originale o il duplicato inf ormatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, ma solo la scannerizzazione in formato pdf della citazione notificatagli; tali atti non erano tuttavia idonei a consentire la verifica della temp estiva costituzione dell’appellante quando la citazione d’appello non era stata notificata telematicamente dall’appellante, a norma dell’art. 3 bis, l. n. 53/94; dai commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 l. n. 53 si desumeva, a contrario , che l’avvocato che
aveva notificato telematicamente un atto processuale era abilitato a darne la prova in forma cartacea- cioè mediante il materiale deposito in cancelleria delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, accompagnato dall’attestazione della conformità delle copie depositate ai documenti informaticisoltanto quando non era possibile fornirla con modalità telematiche, depositando telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio; pertanto, non fornendo la prova, entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., della notificazione della citazione d’appello , la costituzione in giudizio doveva ritenersi nulla e, non essendo possibile per il giudice verificare direttamente se essa fosse avvenuta nel termine ex art. 347, c.1, c.p.c., l’appello era da ritenere improcedibile ex art. 348, c.1, c.p.c. L’RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione con unico motivo , illustrato da memoria. Non si è costituita la parte intimata.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 9, 11, l. n. 53/94, per aver la Corte d’appello dichiarato improcedibile l’atto d’appello interpretando erroneamente le citate norme.
Al riguardo, la ricorrente assume che: l’appellato, nella propria comparsa di costituzione, aveva espressamente ammesso che l’appello gli era stato notificato il 9.9.20, integrando il raggiungimento dello scopo della notifica; l’atto d’appello era stato ricevuto e consegnato alla casella di posta elettronica certificata, in assenza di contestazione della controparte, anche dopo aver preso visione della scansione in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna, venendo in rilievo il principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., con onere di prova contraria a carico del destinatario.
Il ricorso è fondato.
L’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994 (Cass., n. 17711/2023).
D’altro canto, n el caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l’attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata) (Cass. 20214/2021).
Nel caso concreto, l’appellato si è costituito senza opporre la tardività della notifica, o la irritualità della costituzione dell’appellante , per cui, alla luce dell’orientamento citato , al quale il collegio intende dare continuità, il ricorso va accolto, essendo sufficiente ad evitare l’improcedibi lità, ex art. 348 c.p.c., l’aver prodotto in assenza di contestazioni da parte dell’appellato – un formato pdf delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata, accompagnato dalla copia cartacea dell’atto notificato.
Invero, la mancata contestazione della controparte che, anzi, si è regolarmente difesa, integra la sanatoria del vizio per raggiungimento
dello scopo , non emergendo certo una fattispecie d’inesistenza della notificazione.
Per quanto esposto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.