Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23601 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 23601 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
SENTENZA
sul ricorso n. 18874 – 2023 R.G. proposto da:
NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato in Teora, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di COGNOME -p.i.v.a. 00228820643 -in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato professor NOME COGNOME .
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1397/2023 della Corte d’Appello di Napoli,
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 24 aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto,
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato NOME COGNOME citava a comparire dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Caposele.
Premetteva che era beneficiario di un contributo economico accordatogli ai fini della ricostruzione di un immobile ad uso abitativo e di un deposito agricolo ubicati nel centro storico di Caposele e distrutti dal sisma del 1980.
Premetteva altresì che il Comune convenuto, a seguito dell’approvazione, nel 1983, del piano di recupero, gli aveva interdetto la ricostruzione degli immobili nei siti originari, giacché destinati con delibera della Giunta municipale a verde pubblico (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che l’ente territoriale convenuto avrebbe dovuto assegnargli in proprietà un nuovo lotto di terreno ai fini della riedificazione in altra area e maggiorargli, nella misura di euro 2.393,32, il contributo conformemente a quanto disposto dall’art. 9 della legge n. 219/1981.
Chiedeva peraltro ‘accertare e dichiarare la responsabilità del comune di Caposele (…) per la mancata rideterminazione del contributo (…) e la mancata assegnazione in proprietà del lotto per la ricostruzione dell’immobile’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 2) .
Si costituiva il Comune di Caposele.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Espletata la c.t.u., con sentenza n. 768/2022 il Tribunale di Avellino rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite.
NOME COGNOME proponeva appello.
Resisteva il Comune di Caposele.
Con sentenza n. 1397/2023 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appell o e compensava integralmente le spese del grado.
Premetteva la Corte di Napoli che l’appellante si era costituito ‘il 13 giugno 2022, con modalità telematica, depositando l’atto di appello, le ricevute di avvenuta accettazione e consegna in formato del messaggio di posta elettronica certificata presumibilmente contenente l’atto di citazione in appello (non essendo possibile sulla base di tali documenti accertare il contenuto del messaggio di posta elettronica) e un file in formato .pdf contenente la stampa di un messaggio e-mail dallo stesso indirizzato al ( …) difensore del Comune nel giudizio di primo grado datato 9/6/2022 ‘ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Premetteva altresì che il Comune di Caposele, costituitosi con modalità telematica il 26.10.2022, benché non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione dell’appellante, aveva depositato un messaggio di posta elettronica in formato proveniente dal difensore dell’appellante che non conteneva allegati (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Premetteva inoltre che dal disposto dei commi 1 -bis e 1 -ter dell’art. 9 della legge n. 53/1994 si desumeva, a contrariis , che si è abilitati alla prova in forma cartacea -cioè mediante deposito delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata – della notificazione telematica di un atto processuale ‘soltanto quando , cioè depositando telematicamente gli originali o i duplicati
informatici (…) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all’art. 3 -bis della legge 53/1994′ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
Indi evidenziava che gli atti prodotti non erano ‘idonei a consentire la verifica della tempestiva costituzione dell’appellante’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava invero che l’appellante non aveva dato entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ. la dimostrazione con le debite modalità telematiche della notificazione all’appellato della citazione d’appello, sicché la sua costituzione in giudizio doveva reputarsi nulla e, risultando preclusa la verifica del rispetto del termine di cui all’art. 347 cod. proc. civ., l’appello d oveva reputarsi improcedibile ai sensi dell’art. 348, 1° co., cod. proc. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava propriamente c he l’appellante che si costituisce così come nella specie l’appellante si era costituito – con il deposito unicamente delle copie scannerizzate in formato delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna, versa in una situazione analoga a quella dell’appellante che ha notificato l’atto d’appello tramite ufficiale giudiziario e si sia costituito con il deposito della cosiddetta ‘velina’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava, ulteriormente, che non potevano soccorrere né l’insegnamento n. 22438/2018 delle sezioni unite della Corte di cassazione, siccome, peraltro, riferibile in via esclusiva al ricorso per cassazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) , né l’insegnamento n. 20214/2021 della Corte di cassazione, ove risultavano sovrapposti i profili della validità e della prova della notifica, profilo, quest’ultimo , unico rilevante nella specie (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava, ulteriormente, che neppure poteva soccorrere l’insegnamento n. 33601/2022 della Corte di legittimità (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Comune di Caposele ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore, con distrazione, delle spese.
Il Pubblico Ministero, in persona del medesimo sostituto procuratore generale dottor NOME COGNOME ha formulato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato ‘note di udienza del 24/04/2025’ , ove sono riprodotti testualmente gli stess i argomenti addotti con l’iniziale ricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. ‘ la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e n. 5), per violazione della legge del 21 gennaio 1994, n. 53 e Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 -Articolo 18 e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omessa valutazione della produzione documentale’ (così ricorso, pag. 9) .
Deduce che la Corte di Napoli non ha fatto luogo alla ‘ verifica della documentazione attestante le notifiche al procuratore di primo grado con i file smg’ (così ricorso, pag. 9) .
Deduce segnatamente che la prova dell’avvenuta notifica dell’appello è stata data mercé deposito del formato ‘pdf’ della ricevuta telematica di accettazione e consegna della p.e.c. sottoscritta digitalmente dal difensore (cfr. ricorso, pag. 9) ; e che siffatta modalità si è resa necessaria, ‘non avendo potuto allegare il file per difetto informatico (virus), tale da non poter estrarre il dato’ (così ricorso, pagg. 9 -10) .
Deduce inoltr e che prova certa della notifica della citazione d’appello e della successiva tempestiva iscrizione a ruolo della causa è stata fornita dallo stesso appellato, che ‘ha depositato il file in formato eml contenente la notifica dell’atto di citazione in appell o (…) recapitato, il 9.6.22, tramite PE C, in data 26 ottobre 2022, al momento della sua costituzione in giudizio’ (così ricorso, pag. 10) .
Deduce dunque che l’appello era senz’altro procedibile (così ricorso, pag. 10) .
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Va debitamente premesso che si è al cospetto, ben vero in tesi, di un ‘ error in procedendo ‘, di un ‘vizio di attività’.
In tal guisa, propriamente, non rileva la denuncia di ‘omessa valutazione della produzione documentale’.
12 . Infatti, nell ‘ ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione ‘ errores in procedendo ‘ , questa Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all ‘ esame ed all ‘ interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181) .
Ciò nondimeno il ricorrente non ha dato conto, così come avrebbe dovuto, in termini puntuali ed ‘autosufficient i ‘ degli elementi sostanzianti il ‘fatto processuale’ -la notifica tramite p.e.c. dell’atto d’a ppello in data 9.6.2022 – di cui ha invocato il riscontro (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ ‘ error in procedendo ‘ non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ ‘ error ‘ ) .
Cosicché permangono impregiudicati taluni pregnanti rilievi motivazionali, che senza dubbio concorrono ad integrare la ‘ ratio ‘ dell’impugnato dictum .
13 . Or dunque, si ammetta pure che alcune delle affermazioni della Corte napoletana (è il caso del rilievo -surriferito – secondo cui dal disposto dei commi 1-bis e 1ter dell’art. 9 della legge n. 53/1994 si desume, a contrariis, che si è abilitati alla prova in forma cartacea -cioè mediante deposito delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certifica -della notificazione telematica di un atto processuale ‘soltanto quando , cioè depositando telematicamente gli o riginali o i duplicati informatici (…) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all’art. 3bis della legge 53/1994’ (così sentenza d’appello, pag. 6)) non si conformano alla elaborazione, in tema, di questa Corte.
Difatti, questa Corte ha fatto luogo alle precisazioni che seguono.
Ovvero che, in caso di notificazione dell ‘ appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l ‘ omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell ‘ atto d ‘ impugnazione e della relativa notificazione non determina l ‘ improcedibilità dell ‘ appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell ‘ originale dell ‘ atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di ‘ strumentalità delle forme ‘ processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all ‘ effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2024, n. 6583; Cass. (ord) 25.10.2024, n. 27677) .
Ovvero che l’ atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l ‘ appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l ‘ avvenuta notificazione,
corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell ‘ art. 9, 1° co. bis , della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. (ord.) 21.6.2023, n. 17711) .
Ciò nonostante, non sono bastevoli le prospettazioni per cui ‘l’atto di citazione in appello è stato notificato tramite PEC il 9.6.2022’ (così ricorso, pag. 9) . E per cui ‘la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di appello è stata data depositando il formato pdf della ricevuta di accettazione e consegna della PEC, sempre in via telematica, (…)’ (così ricorso, pag. 9) .
Invero -lo si è premesso -la Corte di Napoli ha puntualizzato che non era possibile sulla base dei documenti allegati accertare il contenuto del messaggio di posta elettronica e che era stato allegato semplicemente un file in formato ‘ .pdf ‘ contenente la stampa di un messaggio e-mail indirizzato al difensore del Comune di Caposele nel giudizio di primo grado datato 9.6.2022 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Più esattamente, non risulta censurato il triplice rilievo della statuizione d’appello formulato dalla Corte napoletana, in divergenza rispetto all’insegnamento n. 33601/2022 di questa Corte, sulla scorta della pronuncia n. 16598/2016 delle sezioni unite di questo stesso Giudice del diritto (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 9 – 10) .
Ossia il rilievo per cui ‘l’effetto sanante del deposito della copia della citazione si produce solo ove questa consenta di conoscere la data di notifica dell ‘ atto di appello, poiché solo in tal caso sarà possibile per il giudice verificare d ‘ ufficio il rispetto dell ‘ art. 347 c .p.c.’ (così sentenza d’appello, pag. 10) . Ossia il rilievo per cui nella fattispecie non era ‘ possibile rilevare la data di notifica dell ‘ atto introduttivo del presente giudizio in quanto le ricevute di accettazione e
consegna in formato .pdf non univocamente riferibili all ‘ atto di appello ‘. Ossia il rilievo per cui ‘ solo se prodotte in formato .eml o .msg possibile rilevare il contenuto del messaggio di posta elettronica alle quali esse si riferiscono ‘ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Più esattamente, non risulta censurato il triplice finale rilievo della statuizione d’appello (par. 1.5) .
Ossia il rilievo per cui, benché dopo la prima udienza fosse preclusa qualsivoglia possibilità di sanatoria, ‘neppure dopo l’udienza del 29/11/2022 l’appellante depositato il messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato l’atto di appello e la relazione di notifica’ (così ricorso, pag. 11) . Ossia il rilievo per cui l’appellante ‘nella comparsa conclusionale dedotto di non essere stato in grado di produrre le ricevute in formato .eml in quanto il suo computer sarebbe stato colpito da un virus informatico, senza depositare alcun documento pe r dimostrare tale circostanza’ (così ricorso, pag. 11). Ossia il rilievo per cui ‘il file in formato .eml prodotto dal comune (…) recante la data del 9/6/2022 non dimostra la notifica dell’atto di appello (anzi, semmai il contrario), giacché non alcun allegato’ (così sentenza d’appello, pag. 11) .
Tal ultimo riscontro, evidentemente, induce nella specie a disconoscere valenza all’indicazione di questa Corte secondo cui, qualora l ‘ appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i ‘ files ‘ o le copie analogiche idonei a comprovare l ‘ avvenuta notificazione del gravame, quest ‘ ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l ‘ appellato (cfr. Cass. (ord.) 4.4.2023, n. 9269) .
Va in pari tempo posto in risalto che il P.M. ha, analogamente, rimarcato che i principi elaborati da questa Corte non si attagliano al caso de quo , ‘in cui
la Corte d’appello ha escluso l’esistenza della prova della data dell’avvenuta notifica, necessaria al fine di verificare la tempestività dell’iscrizione a ruolo della causa , secondo quanto previsto dall’art. 347 c.p.c.’ (così conclusioni scritte P.M., pag. 2) . Ed ha soggiunto che ‘altrettanto correttamente l a Corte d’appello ha considerato dirimente il fatto che le ricevute di accettazione e consegna prodotte non fossero univocamente riferibili all’atto di appello, in quanto in format o pdf’ (così conclusioni scritte P.M., pag. 2) .
20. Nei termini enunciati sovviene, dunque, l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
21. Nei termini enunciati sovviene, altresì, l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ai sensi dell ‘ art. 348, 1° co., cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall ‘ art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353) , la mancata costituzione in termini dell ‘ appellante determina automaticamente l ‘ improcedibilità dell ‘ appello, a prescindere dalla condotta processuale dell ‘ appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti (cfr. Cass. 15.3.2013, n. 6654) .
Cosicché, da un canto, correttamente la corte distrettuale ha affermato che la mancanza di contestazioni da parte dell’appellato in ordine alla regolarità della costituzione dell’appellante era irrilevante, siccome la verifica della tempestività
e della procedibilità delle impugnazioni è sottratta alla disponibilità delle parti e va eseguita ex officio dal giudice (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Cosicché, d’altro canto, invano il ricorrente adduce che il Comune di Caposele si è costituito regolarmente e qualsivoglia ‘eventuale vizio della notifica sarebbe stato sanato’ (così ricorso, pag. 10) . E che all’udienza del 29.11.2022, innanzi alla corte d’appello, il Comune non ha rilevato alcun vizio né in ordine alla notifica dell’atto né in ordine alla tempestiva iscrizione a ruolo (cfr. ricorso, pag. 10) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità al l’avvocato NOME COGNOME difensore del controricorrente , che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
La liquidazione segue come da dispositivo.
23. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME a rimborsare all’avvocato NOME COGNOME difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte